CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zioni presso la PECdell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 587/2021pubblicata il 05/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1825/2022Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 10374/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Le parti controvertono della legittimità degli sgravi contributivi ex art.1comma 118 della legge n.190/2014 con riferimento alla assunzione atempo indeterminato - nell’anno 2015 - di tre lavoratrici che in precedenzalavoravano alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA]., rapporto cessato pereffetto di dimissioni volontarie delle lavoratrici presentate il 30/09/2014.2. Il Tribunale di Rimini accolse l’opposizione ad avviso di addebitoproposta da Sabba.3. La Corte d’appello di Bologna, in integrale riforma della sentenzaimpugnata, ha accolto il gravame dell’INPS e rigettato l’opposizioneoriginariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA].4. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste concontroricorso.5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta «omesso esame di un fatto storico principale e/otravisamento di un fatto storico principale – id est le dimissioni per giustacausa dei lavoratori - la cui esistenza risulta dagli atti processuali e che hanatura decisiva».2. La censura è infondata, perché la Corte territoriale ha esaminato laquestione della risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le trelavoratrici poi assunte da Sabba e il precedente datore di lavoro ([OSCURATO:SOCIETA].)«formalmente per dimissioni volontarie», ritenendola «totalmenteininfluente nella vicenda che ci occupa, che tratta di trasferimento diazienda o di ramo di essa» (pag.5 della motivazione).Numero registro generale 1825/2022Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 10374/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Per un verso la Corte territoriale non è incorsa nella omissione che le siaddebita; per altro verso la censura ha per oggetto una eccezione, e nonun fatto storico, perché ha per oggetto la qualificazione giuridica delpreteso fatto storico ed ancor più gli effetti giuridici che la ricorrentepretende di ritrarvi.4. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2112 cod. civ.,sotto il profilo della «mancata qualificazione dei presupposti applicatividell’art.2112 c.c. in tema di trasferimento d’azienda o ramo d’azienda-Errata interpretazione del concetto giuridico di trasferimento d’azienda oramo d’azienda».5. La Corte territoriale, con un accertamento di fatto incensurabile nelgiudizio di legittimità, ha ritenuto che i beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. sianostati «spartiti» tra le due aziende gestite dagli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]., ossiala M.G.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta individuale SabbaPierangelo.6. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che: a) M.G.M. e Sabbaabbiano acquistato «tutti i beni – macchine operatrici, attrezzaturetecniche, attrezzature elettronico/informatiche – della [OSCURATO:SOCIETA]. necessariallo svolgimento dell’attività della medesima (pag.7 motivazione); b) che ilavoratori già alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno ininterrottamentecontinuato a svolgere la medesima attività lavorativa (pagg.6 e 12motivazione) e nel medesimo luogo (pag.11 motivazione).7. La Corte territoriale ha ritenuto che tali circostanze di fattodimostrassero la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda da LGs.r.l. alla ditta [OSCURATO:PERSONA], «operato fra imprese fra loro collegate aisensi dell’art.2359 c.c.» (pag.6 motivazione).8. Avuto riguardo alle censure sollevate nel motivo di ricorso osserva ilCollegio che questa Corte si è già pronunciata sulla vicenda in esame, edin particolare sulla qualificazione in termini di cessione di ramo d’aziendaNumero registro generale 1825/2022Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 10374/2026Data pubblicazione 20/04/2026da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della cessazione di attività da partedella prima a far tempo dal 10/10/2014, e con riferimento a censuresostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte in questa sede haritenuto che «la censura, articolata sotto il duplice profilo di error injudicando e di error in procedendo, è infondata perché non è violata ladisposizione normativa laddove il giudice ha dato atto degli elementi(riportati a pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) illustrativi dellaricostruita cessione di ramo d’azienda, argomentando sull’oggetto socialedelle due società (LG e MGM) “almeno in parte coincidente” e sulcomplesso di beni organizzati “già preesistenti”, dall’altro non risultaviolata alcuna regola di giudizio sulla valutazione delle prove ex art. 116c.p.c. né sulla scomposizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. Sottoil primo profilo, esulando dagli aspetti fattuali non censurabili in sede dilegittimità, si rammenta che quanto alla preesistenza, questa Corte direcente (con sent. n. 18947/2025) ha ritenuto che vada intesa come“capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopoproduttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi disvolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo daparte del cessionario- il servizio o la funzione cui risultava finalizzatonell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione”; il ramoceduto “preesiste” in funzione di uno scopo produttivo autonomo già almomento della cessione senza alcun legame di attività o dipendenzafunzionale con le attività rimaste in capo alla cedente (si veda anche Cass.ord. n.22249/2021). Ma sul punto la ricorrente non indica quali siano leallegazioni a contrasto della tesi svolta in sentenza; per contro, una nonpreesistenza, ossia un’ipotetica creazione ad hoc del ramo da trasferireunitamente ai lavoratori, dimostrerebbe invece la strumentalità dellacessione per fruire degli sgravi, ponendosi come argomento anch’essocontrario alla MGM, pervenendo in tal senso ad una motivazionecontraddittoria per il ricorrente» (Cass. n.2405/2026).Numero registro generale 1825/2022Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 10374/2026Data pubblicazione 20/04/20269. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questi principi di diritto,necessariamente applicabili anche alla vicenda in esame avuto riguardo alfatto che essi afferiscono alla medesima situazione di vita, ossia lasuccessione nell’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]., ivi compresi i rapporti di lavorosubordinati in essere, da parte della odierna ricorrente e di [OSCURATO:SOCIETA]10. Deve aggiungersi che la ricorrente si è sostanzialmente limitata adedurre che il preteso ramo d’azienda non fosse preesistente alla vicendatraslativa, siccome privo di autonomia funzionale.11. Si tratta però di deduzioni che non si confrontano con la ratiodecidendi della Corte territoriale. La Corte d’appello ha infatti accertatoche al momento della cessazione dell’attività da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. tutti isuoi beni aziendali sono stati «spartiti» tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la dittaindividuale Sabba, e che i lavoratori già alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. hannoininterrottamente continuato a svolgere le medesime attività lavorative,nei medesimi luoghi, alle formali dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e dellaodierna ricorrente.12. Per un verso la Corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto chegovernano la materia, sopra richiamati. Per altro verso l’accertamento infatto compiuto dalla Corte territoriale è in questa sede insindacabile, eperaltro censurato solo in termini generici. Questi rilievi conducono alrigetto della censura.13. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 118della legge n.190/2014.14. La censura è infondata.15.Il quarto periodo dell’art.1 comma 118 legge cit., prevedeche:«L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro inpresenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datoridi lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensidell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interpostaNumero registro generale 1825/2022Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 10374/2026Data pubblicazione 20/04/2026persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contrattoa tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata invigore della presente legge».16. La ricorrente deduce che nei tre mesi antecedenti la data di entrata invigore della legge n.190/2014 (sive: 01/01/2015) le tre lavoratrici assunterisultavano disoccupate, in forza delle dimissioni volontarie presentate il1°/10/2014.17. Sul punto la Corte territoriale, con un accertamento di fatto nonsindacabile nel giudizio di legittimità, ha ritenuto che nonostante laformale cessazione dei rapporti di lavoro subordinato per dimissionivolontarie risultasse provata (fonte: il verbale ispettivo Inps) la«pressoché ininterrotta continuazione dell’attività lavorativa da parte deilavoratori» (pag.6); che «i lavoratori avessero ininterrottamentecontinuato a lavorare per gli stessi datori di lavoro (persone fisiche)»(pag.6); che «il rapporto di lavoro di tali tre lavoratrici non si è in realtàmai interrotto né giuridicamente (…), né in concreto (essendo state le trelavoratrici riassunte dalla parte odierna appellata il giorno dopo le“dimissioni per giusta causa” dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e avendo le tre lavoratricicontinuato a lavorare nello stesso posto, senza apprezzabili interruzioni(…)» (pag.11).18. Oltre al verbale ispettivo Inps, la Corte territoriale ha tratto lemedesime considerazioni sulla base dei contratti stipulati dalle trelavoratrici con la odierna ricorrente e sulla base del Libro unico del lavoro(pag.12).19. La Corte territoriale ha valutato le prove secondo il suo prudenteapprezzamento, né la parte ricorrente ha specificamente dedotto laviolazione dei limiti stabiliti in via generale dall’art.116 cod. proc. civ.20. Deve pertanto concludersi che, con accertamento di fatto compiuto nelrispetto dei limiti ex art.116 cod. proc. civ., la Corte territoriale ha ritenutola sostanziale inefficacia delle dimissioni presentate dalle tre lavoratrici poiNumero registro generale 1825/2022Numero sezionale 1929/2026Numero di raccolta generale 10374/2026Data pubblicazione 20/04/2026assunte dalla odierna ricorrente, e dunque la ininterrotta prosecuzione deiloro rapporti di lavoro subordinato anche successivamente al 1°/10/2014.21. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto della censura.22. Con il quarto motivo (non rubricato) la ricorrente lamenta la«sperequazione in relazione alle statuizioni sulle spese ex artt.91 e 92c.p.c.».23. La censura è inammissibile perché si risolve nella mera denuncia della(ritenuta) iniqua e sperequata differenza tra la condanna alle spese di litenel primo grado e quella nel secondo grado, senza che però ciò integri unaprecisa violazione di legge.24. P.Q.M25. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino