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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26580/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'crdinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 luglio 2023, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 2022, la sostituzione di una pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione - che era stata inflitta a costui con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del predetto Tribunale il 19 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2023 - con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dalla legge n. 689 del 1981.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce vizi della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 56-bis, 59 e 63 legge n. 689 del 1981, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza.

Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha reso motivazione illogica, fra l'altro omettendo di considerare che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso a Beleshi una misura alternativa alla detenzione valutando anche la disponibilità di attività lavorativa del condannato.

Il ricorrente afferma, inoltre, che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dei principi ispiratori della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione al rigetto della sua domanda, non è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01).

1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, di valenza persistente anche per le pene sostitutive introdotte dalla riforma normativa introdotta con il citato decreto legislativo n. 150 del 2022, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno.

Il provvedimento risulta rispettoso delle norme che regolano la materia ed è sorretto da motivazione logicamente ineccepibile, perché esprime, per rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, congrui argomenti, spiegando che la gravità del fatto oggetto della sentenza di condanna sopra citata (tentato furto in abitazione in concorso, trasmodato in tentata rapina impropria, avendo i correi lanciato delle pietre contro la vittima) denota una pericolosità sociale rispetto alla quale l'applicazione della pena sostitutiva invocata non appare adeguata.

Il Tribunale chiarisce, inoltre, che l'attuale sottoposizione del condannato ad affidamento in prova al servizio sociale - a seguito di altra condanna alla pena di quattro anni di reclusione per reato in materia di stupefacenti - non può essere invocata in favore di Beleshi, perché detta ulteriore condanna accresce il suo spessore criminale.

Il giudice dell'esecuzione ha posto in luce considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto dell'istanza difensiva principale.

L'ordinanza reca motivazione ampia e munita di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell'esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni volute dalla legge per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostituivo, invocato dal condannato.

Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza, chiede, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese! processuali. cr3 '7:- ;D cnc') ,.,',1 c...- E • .,...r .

Nr--,--- 7 Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'crdinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 luglio 2023, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 2022, la sostituzione di una pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione - che era stata inflitta a costui con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del predetto Tribunale il 19 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2023 - con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dalla legge n. 689 del 1981. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce vizi della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 56-bis, 59 e 63 legge n. 689 del 1981, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha reso motivazione illogica, fra l'altro omettendo di considerare che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso a Beleshi una misura alternativa alla detenzione valutando anche la disponibilità di attività lavorativa del condannato. Il ricorrente afferma, inoltre, che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dei principi ispiratori della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione al rigetto della sua domanda, non è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, di valenza persistente anche per le pene sostitutive introdotte dalla riforma normativa introdotta con il citato decreto legislativo n. 150 del 2022, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Il provvedimento risulta rispettoso delle norme che regolano la materia ed è sorretto da motivazione logicamente ineccepibile, perché esprime, per rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, congrui argomenti, spiegando che la gravità del fatto oggetto della sentenza di condanna sopra citata (tentato furto in abitazione in concorso, trasmodato in tentata rapina impropria, avendo i correi lanciato delle pietre contro la vittima) denota una pericolosità sociale rispetto alla quale l'applicazione della pena sostitutiva invocata non appare adeguata. Il Tribunale chiarisce, inoltre, che l'attuale sottoposizione del condannato ad affidamento in prova al servizio sociale - a seguito di altra condanna alla pena di quattro anni di reclusione per reato in materia di stupefacenti - non può essere invocata in favore di Beleshi, perché detta ulteriore condanna accresce il suo spessore criminale. Il giudice dell'esecuzione ha posto in luce considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto dell'istanza difensiva principale. L'ordinanza reca motivazione ampia e munita di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell'esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni volute dalla legge per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostituivo, invocato dal condannato. Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza, chiede, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese! processuali. cr3 '7:- ;D cnc') ,.,',1 c...- E • .,...r . Nr--,--- 7 Così deciso in Rom
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