CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 1980
Cassazione n. 17522/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, del 24/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell' art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 22 settembre 2022, con la quale era stata applicata - nei suoi confronti - la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato in ordine ai delitti di cui agli artt.110, 112 n.1, 56, 575, 577 n.4, in relazione all'art.61 n.1 e 416-bis.l. cod. pen. (capo D della rubrica) e di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 cod. pen., 4, comma 1 e 2 lett. a), e 71.895/1967 (capo E), i commessi 1'8 agosto 2020. 1.1. Il Tribunale ha osservato che la richiesta del Pedicone aveva riguardato esclusivamente la ricorrenza delle esigenze cautelari e, in via subordinata, l'eccessiva gravosità della misura applicata. 1.2. In particolare, rispetto alle esigenze di natura cautelare, il giudice del riesame ha condiviso il giudizio già svolto, sul punto, nell'ordinanza genetica e, in particolare, ha confermato la loro sussistenza sulla base della estrema gravità delle condotte ascritte all'indagato (che testimoniano una personalità particolarmente violenta, aggressiva e pericolosa)datlla naturalezza con la quale il Pedicone - pur non appartenendo al clan mafioso 'Cappello' - aveva, comunque, deciso di prendere parte ad una spedizione punitiva e ad uno scontro armato programmato da esponenti di spicco del predetto clan in danno di un gruppo mafioso contrapposto (quello dei [OSCURATO:PERSONA]), all'esito del quale erano rimaste uccise due persone ed erano state gravemente ferite altre. Inoltre, sono stati evidenziati i vari precedenti penali ed i carichi pendenti di cui risulta gravato l'indagato e si è escluso che il decorso del tempo dai fatti, il trasferimento del Pedicone a [OSCURATO:PERSONA], la nascita di una figlia e la mancata applicazione della libertà vigilata da parte del Magistrato di sorveglianza di Messina potessero far escludere le citate esigenze di natura cautelare. Quanto poi all'adeguatezza della misura il Tribunale ha osservato che, in considerazione dei reati oggetto della imputazione provvisoria, sussisteva una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e che la difesa non aveva dedotto concreti elementi, di segno contrario, dai quali desumere il venir meno delle citate esigenze.2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e),golazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla mancanza dei presupposti indicati dall'art.274 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura da applicare. Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di verificare l'attualità in concreto del suo livello di pericolosità, limitandosi invece a richiamare elementi relativi al merito della vicenda. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto della documentazione allegata alla richiesta di riesame come, ad esempio, il cambio di residenza ed il fatto che egli è divenuto, nel frattempo, padre di una bimba nata il 21 luglio 2022 e che ha svolto piccoli lavori (ogni volta che li ha rinvenuti). Infine, nella ordinanza impugnata, mancherebbe qualsiasi riferimento alla scelta della misura eventualmente erogabile e differente rispetto alla custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto va evidenziato che esso non riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ma unicamente il profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura in atto; inoltre, si osserva che nei confronti del Pedicone è già intervenuta condanna in primo grado per le imputazioni sopra indicate. 2.1. Deve poi ricordarsi che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesi delittuose come quelle in quesione, salvo che il venire meno di tale presunzione - non riscontrabile con riferimento alla posizione del Pedicone - derivi da elementi processuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il mero decorso del tempo dagli accadimenti criminosi. Il decorso del tempo, infatti, costituisce un elemento ex se inidoneo a incidere sulla presunzione di pericolosità sociale dell'indagato, così come prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui venire meno postula l'esistenza di dati circostanziali - come detto concreti e specifici - che comportino una modifica del giudizio prognostico originariamente formulato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Ne discende che, in queste ipotesi, il vaglio cautelare, pur risultando ancorato alla presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non può prescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite - analoghe a quelle contestate all'indagato - sia concreto e reso probabile dai suoi comportamenti antecedenti e successivi all'esecuzione dell'omicidio. Questi indicatori comportamentali, nel caso di specie, risultano riscontrati, per effetto dell'efferatezza dell'azione criminosa e della preparazione della spedizione punitiva alla quale aveva partecipato l'odierno ricorrente, che traeva origine dalla lotta tra i due contrapposti gruppi mafiosi per il controllo del territorio. Non possono, in proposito, che condividersi le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale del riesame di Catania che - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso di potere dare rilievo al tempo trascorso dall'epoca dei fatti, così come la circostanza che il ricorrente abbia cambiato luogo di residenza o che abbia avuto una figlia. Inoltre, il Tribunale ha coerentemente escluso che la mancata applicazione della misura di sicurezza possa far ritenere insussistenti le esigenze cautelari, considerato che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era intervenuto prima della condanna inflitta in primo grado al Pedicone per i fatti oggetto del presente procedimento, così come che l'esito negativo di un controllo eftattueto dell'odierno ricorrente effettuato dai Carabinieri presso un esercizio commerciale in data 8 aprile 2022 ; possa assumere rilievo, trattandosi di un episodio che si riferisce unicamente ad un preciso momento che non si riflette in alcun modo rispetto ai fatti oggetto di imputazione. Deve, quindi, ribadirsi l'irrilevanza del mero decorso del tempo rispetto alla presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., considerato che : «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del E) pericolo» (Sez. 3, n. 33501 dell'08/03/2016, Barra, Rv. 268644-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01). D'altra parte, in termini generali, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra, essendo pacifico che tale elemento, se non accompagnato ad altri dati circostanziali, che non sono riscontrabili nel caso in esame, è inidoneo a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti dell'indagato. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 41113 del 15/09/2015, K., 265652-01). 4. A queste considerazioni deve aggiungersi che, essendo il delitto contestato al ricorrente inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., nel caso in esame, vige una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto. Pertanto, come già evidenziato, la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). 5. Nel caso in esame, cinti, non sono stati dedotti ed allegati da parte del Pedicone dati significativi ed incontrovertibili idonei a smentire la sopra indicata presunzione ed il ricorrente, con i vizi lamentati, tende ad una differente valutazione degli elementi di merito che, come è noto, non è ammessa in sede di legittimità. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla ca