CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38707/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione: - revocava, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze del GUP del Tribunale di Ravenna del 09/01/2014, irr. il 13/03/2014 (sentenza n. 1) e Tribunale Ravenna del 24/04/2015 irr. 16/10/2015 (sentenza n. 2), avendo il prevenuto, nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle citate sentenze, commesso altro delitto per il quale era condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile (di cui alla sentenza Tribunale Ravenna del 13/02/2024 irr. 13/06/2024 — sentenza n. 3); - respingeva la richiesta di declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenze del GUP del Tribunale di Ravenna del 09/01/2014, irr. il 13/03/2014; - respingeva la richiesta di continuazione tra le sentenze Tribunale Ravenna del 24/04/2015 irr. 16/10/2015 e Tribunale Ravenna del 13/02/2024 irr. 13/06/2024 avanzata in udienza dal difensore del condannato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 168 comma 1 n. 1 e 164 comma 4 cod. pen. è manifestamente infondato, dal momento che il G.E. ha fatto corretta applicazione dell'art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., avendo rilevato che, nel periodo di prova quinquennale decorrente dalla data di irrevocabilità delle sentenze sub 1) e 2), il prevenuto aveva commesso altro delitto riportando condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione (sentenza n. 3); appare quindi irrilevante la deduzione difensiva inerente l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena ad opera della sentenza sub 2), allorquando la sentenza sub 1) era già irrevocabile, atteso che la revoca dei benefici accordati con le due citate pronunce derivava dalla commissione di fatti giudicati con la sentenza sub 3); [OSCURATO:PERSONA] che del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione della pena inflitta con la sentenza sub 1), atteso che, come correttamente evidenziato dal G.E., i termini di prescrizione ex art. 172 cod. pen. decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio (cfr. ex pluris Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330 - 01): pertanto il termine decennale di prescrizione della pena inflitta con sentenza sub 1), decorre dal passaggio in giudicato, in data 13/06/2024, della sentenza sub 3), che costituisce la causa di revoca del beneficio che rende eseguibile la pena; [OSCURATO:PERSONA] infine inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il terzo motivo di ricorso, con il quale il prevenuto lamenta violazione di legge per la mancata applicazione del reato continuato tra le sentenze sib 2 e 3, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni congruamente disattese dal giudice di merito, che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia, evidenziando come i fatti rispettivamente giudicati nelle due sentenze scaturissero da circostanze contingenti ed rt, estemporanee: le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa