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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 35925/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21274/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 556/2015,depositata il 24 marzo 2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello contro la sentenze della Commissione tributaria provinciale di Padova, che aveva accolto il ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] avv erso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2006.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta «Violazione dell'art. 43 co. 3 dpr 600/73, inseritodall'art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc », assumendo che la sentenza risult erebbe errata,per avere escluso il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento erariale, ritenuto applicabile solo ai fatti oggetto di denuncia penale e non già alle ulterioriviolazioni connesse nel medesimo periodo di impostadallo stesso contribuente. 2.Preliminarmente va dato atto che il controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredata di domanda di definizione agevolata della lite per l’annualità 2006 e di quietanza di versamento delle somme dovute per l’annualità 2006. 3.I dati dedotti e documentati dal contribuente in ordine al perfezionamento della totale definizione della controversia tributaria trovano riscontro nell’apposito elenco( aggiornato alla data del 13 ottobre 2023 ) da ultimo trasmesso a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risulta intervenuto diniego del beneficio.

Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo(come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifichenella legge n. 56 del 26 maggio 2023 ), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando ex lege le spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21274/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 556/2015,depositata il 24 marzo 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello contro la sentenze della Commissione tributaria provinciale di Padova, che aveva accolto il ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] avv erso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2006. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta «Violazione dell'art. 43 co. 3 dpr 600/73, inseritodall'art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc », assumendo che la sentenza risult erebbe errata,per avere escluso il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento erariale, ritenuto applicabile solo ai fatti oggetto di denuncia penale e non già alle ulterioriviolazioni connesse nel medesimo periodo di impostadallo stesso contribuente. 2.Preliminarmente va dato atto che il controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredata di domanda di definizione agevolata della lite per l’annualità 2006 e di quietanza di versamento delle somme dovute per l’annualità 2006. 3.I dati dedotti e documentati dal contribuente in ordine al perfezionamento della totale definizione della controversia tributaria trovano riscontro nell’apposito elenco( aggiornato alla data del 13 ottobre 2023 ) da ultimo trasmesso a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risulta intervenuto diniego del beneficio. Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo(come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifichenella legge n. 56 del 26 maggio 2023 ), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando ex lege le spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.
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