CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 30481/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17189/2023R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. controricorrente, ricorrente in via incidentale avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma R.G. 31157/2022, depositata il26-6-2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 - 11-2025dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt.170 d.P.R. 115/2002 , 15 d.lgs. 150/2011 e 702-bis cod. proc. civ. depositato il 2-5-2022 avanti il Tribunale di Roma l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze opposizione al decreto di pagamento n. 3298/2002 emesso dal TAR Lazio a suo favore, in OGGETTO: patrocinio a spese dello Stato in giudizio avanti al [OSCURATO:PERSONA].17189/2023 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] relazione a ll’ attività difensiva svolta per l’ [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio R.G. 16270/2019 conclusosi con sentenza n. 7974/2021del medesimo TAR.L’ordinanza depositata il 26 - 6 - 2023 del Tribunale di Roma, rigettata preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rilevato l’erronea individuazione dello scaglione di riferimento, in quanto la causa era compresa nelloscaglione da Euro 52.000,00 a Euro 260.000,00 e ha determinato i compensi per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione/istruttoria e per la fase decisionale per complessivi Euro 14.640,00, che ha ridotto alla metà ex art. 130 d.P.R. 115/2002; per l’effetto ha liquidato l’importo di Euro 7.320,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e ha condannato il Ministero anche alla rifusione delle spese del giudizio. 2.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo anche due motivi di ricorso incidentale. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente incidentaleha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 12-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il proprio motivo di ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, 185 e 251, in combinato disposto tra loro, del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” e lamenta che sia stata rigettata la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva; sostiene che il Tribunale non abbia colto la portata innovativa dell’eccezione, volta a individuare la legittimazione passiva della Giustizia Amministrativa, in quanto viene in rilievo l’autonomia finanziaria della giustizia amministrativa risultante dalle previsioni degli artt. 183, 185 e 251 d.P.R. 115/2002e art. 53- bis legge 186/1982 ; quindi sostiene che sussista, se non una legittimazione passiva sul piano del rapporto sostanziale, una legitimatio ad processum utile a estendere il giudicato alla Giustizia Amministrativa. 1.1.Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., in quanto l’ordinanza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte e gli argomenti del ricorrente non offrono alcun elemento per mutare o confermare l’orientamento. [OSCURATO:PERSONA].Sez. U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 8516 (Rv. 622818) ha evidenziato in motivazione(pag.5) come i compensi dei soggetti patrocinati a spese dello Stato tendano per definizione a incidere sullo Stato, genericamente qualificato “erario” dagli artt. 131 e 132 d.P.R. 115/2002e che (pag. 12) tale accezione evoca riferimento a esponente dello Stato-amministrazione; le Sezioni Unitein questa sentenza hanno posto il principio secondo il quale parte necessaria del giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 deve individuarsi nel titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, da individuare in base alla previsione dell’art. 185 co. 1 d.P.R. 115/2002, con la conseguenza che nei procedimenti di opposizione alla liquidazione inerenti a giudizi civili e penali è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Nel solco delle Sezioni Unite, Cass. Sez. 6-2 16-11-2021 n. 34602 (Rv. 662831-01) ha evidenziato come l’art. 185 citato preveda che le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti siano disposte per il processo amministrativo e contabile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria di Consiglio di Stato, di [OSCURATO:PERSONA] e Corte dei Conti(nello stesso senso Cass. Sez. 2 6 - 4 - 2023 n.9466 e n.9468, non massimate, pag. 3, per tutte). Il dato che Consiglio di Stato e [OSCURATO:PERSONA] siano dotati di autonomia finanziaria e anticipino le somme in esecuzione del decreto ex art. 82 d.P.R. 115/2002, come valorizzato dal ricorrente,non comporta che gli oneri relativi al patrocinio a spese dello Stato gravino definitivamente su gli stessi, a fronte dei rimborsi effettuati da parte del M inistero dell’Economia e delle Finanze, che è per questo da individuare quale titolare passivo del rapporto oggetto del procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002. 2.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, da esaminare logicamente per primo, il ricorrente incidentale deduce “ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” ed evidenzia che nel provvedimento oggetto di opposizione era stato riconosciuto l’importo di Euro 505,00 per la fase cautelare; quindi la fase cautelare aveva trovato giusto autonomo rilievo, seppure l’importo quantificato era irrisorio e il giudice dell’opposizione, decidendo di non liquidare alcunché per tale fase pur in assenza di qualsiasi contestazione, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.1.Il motivo è infondato, non potendosi configurare violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. E’ già stato enunciato e si deve dare continuitàal principio secondo il quale il ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è atto di impugnazione; è atto di introduzione di procedimento contenzioso, nel quale il giudice aditoha il potere-dovere diverificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali e a prescindere dalle prospettazioni dell’istante, con l’unico obbligo -al fine del rispetto dell’art. 112 cod. proc. civ.-di non superare la somma richiesta (Cass. Sez. 6-2 22-1-2018 n. 1470 Rv. 647379- 01). 3.Con il suo primo motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, art. 4 co.1, III capoverso e della tabella n.21 al medesimo decreto allegata in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” e lamenta che non sia stato riconosciuto il compenso per la fase cautelare, che pure era stato espressamente richiesto nell’importo di Euro 2.225,00 con riferimento alle cause di valore indeterminabile di complessità media; evidenzia che l’art. 4 D.M. 55/2014 richiama espressamente le tabelle allegate e che la tabella n.21 per i giudizi avanti al TAR riconosce autonoma rilevanza alla fase cautelare. 3.1.Il motivo èfondato. Premesso che l’art. 4 co.1 D.M. 55/2014 rinvia, al fine della determinazione dei compensi, alle tabelle allegate, la tabella n.21 allegata al D.M. 55/2014 relativa ai “giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale” prevede in modo distinto rispetto alle altre quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale), al n.5, la “fase cautelare”; a fronte di tale specifica previsione, si esclude che la fase cautelare svolta nel corso di giudizio avanti al TAR possa essere ricompresa nel disposto dell’art. 4 co.5 lett.c) D.M. 55/2014, secondo il quale sono comprese nella fase istruttoria “i procedimenti comunque incidentali”. Ne consegue che il giudice dell’opposizione, rideterminando i compensi sulla base dello scaglione esatto,non avrebbe potuto escludere il compenso per la fase cautelaresulla base dell’assunto della sua “non autonoma rilevanza”; avrebbe dovuto accertare se e con lo svolgimento di quale attività la fase cautelare fosse stata svolta e di conseguenza riconoscere il relativo compenso. 4.L’ordinanza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, il quale farà applicazione del principio esposto e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per la statuizione sulle