CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07572/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ron. n. 16384/2022O RDINANZAsul ricorso n. 16384/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], titolare e legale rappresentante dell'omonima im-presa di costruzioni, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler r2ic evere le comunica-zioni e notifiche relative al presente procedimento a2l2l'8in7d7ir2i8zz7o/ 2d0i1 p9o staelettronica certificata indicato.R.G.N. 11368/2017-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore- intimato -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania n. 1489/2021,depositata in data 6/7/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026RILEVATO CHE:1. Con atto di citazione notificato il 7/10/2005 a [OSCURATO:PERSONA] Oasi CristoRe, [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale di costru-zioni, chiedeva la condanna della convenuta, in relazione al contrattod'appalto per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento con-servativo dell'[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] Oasi CristoRe), stipulato tra le parti 5/5/1989, al pagamento della somma com-plessiva di euro 131.940,78, ivi compresi euro 100.616,81 a titolo direvisione prezzi, per la prolungata sospensione dei lavori; euro19.066,22 a titolo di premio di incentivazione; euro 12.786,75 a ti-tolo di maggiori opere eseguite, rispetto alle previsioni contrattuali,come certificato dallo stato finale dei lavori.2. Si costituiva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] eccependo preliminarmente ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla richiesta direvisione dei prezzi.3. Con sentenza non definitiva n. 271/2007, depositata il 26/9/2007, il Tribunale di Catania dichiarava la propria giurisdizione sulladomanda concernente la revisione dei prezzi.Per il Tribunale, infatti, «pur dovendosi escludere […] un ricono-scimento del diritto alla revisione dei prezzi da parte dell'ente appal-tante (non potendo il direttore dei lavori validamente esprimerne lavolontà), nondimeno, la posizione soggettiva dell'attore doveva es-sere sussunta nell'ambito del diritto soggettivo, poiché il fenomenorevisionale era stato oggetto di espressa pattuizione nel contrattod'appalto, all'art. 8, tramite espresso richiamo alla disciplina dellalegge regionale n. 22/1964 e all'art. 25 legge regionale n. 35/1978,nonché alla tabella di incidenza di cui al n. 4 dell'allegato A del Decr.Pres. Regione Siciliana n. 30/1983, riportata nel capitolato d'ap-palto».2 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Il Tribunale di Catania, con la sentenza definitiva n. 1869/2016, depositata il 24/3/2016, rigettava tutte le domande.Per quel che ancora qui rileva, quanto alla pretesa alla revisionedei prezzi, il Tribunale, dopo aver ribadito che l'approvazione dei con-teggi revisionali da parte del direttore dei lavori non aveva efficaciavincolante per l'ente, che non li aveva fatti propri, evidenziava «chela ditta, con riferimento alla prima perizia di variante, aveva sotto-scritto un atto di sottomissione con il quale aveva dichiarato di “ac-cettare l'esecuzione delle variazioni agli stessi patti prezzi e condi-zioni di cui al capitolato speciale di appalto nonché le nuove quantitàscaturite sempre agli stessi patti e condizioni del contratto principalee valutate con i nuovi prezzi concordati”».Anche in relazione alla seconda perizia di variante era stato sot-toscritto un altro atto di sottomissione, con cui erano stati convenuti35 nuovi prezzi ed accettate le variazioni agli stessi patti prezzi econdizioni di cui al capitolato speciale di appalto.Di conseguenza, per il Tribunale, l'impresa aveva esplicitamenteaccettato i prezzi già concordati ed il ricalcolo per le maggiori operein base ai nuovi prezzi stabiliti al momento della variante.Per quel che ancora qui rileva, veniva rigettata anche la domandarelativa alle maggiori opere eseguite, non essendosi realizzata lacondizione prevista dall'art. 103 del regio decreto n. 350 del 1895 eneppure l'ulteriore condizione prevista nell'atto di sottomissione, perla quale «eventuali lavori aggiuntivi dovranno essere autorizzati periscritto dal direttore dei lavori previa comunicazione e nullaosta dellastazione appaltante».5. Avverso tale sentenza proponeva appello l'impresa.6. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1489/2021, de-positata il 6/7/2021, rigettava l'appello.3 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20266.1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, relativo almancato riconoscimento della revisione dei prezzi, la Corte territo-riale rilevava che la sentenza non definitiva si era pronunciata «suquestione processuale di rito» e non sul diritto oggetto del processo,«non contenendo alcun concreto accertamento circa l'effettiva esi-stenza del diritto azionato, ma impedendo al giudice che l'ha pro-nunciata di ritornare sulla questione della giurisdizione».Peraltro, l'omessa menzione della CTU non rilevava, non avendoalcun effetto vincolante per il giudice.Senza considerare che con la sentenza non definitiva il Tribunaleaveva «escluso l'esistenza di un riconoscimento del diritto alla revi-sione dei prezzi da parte dell'ente appaltante», mentre la pronunciadi giurisdizione del giudice ordinario si basava sul presupposto che ilfenomeno revisionale era stato oggetto «di espressa pattuizione delcontratto d'appalto».La sentenza di prime cure aveva, quindi, rigettato la richiestadella revisione dei prezzi, in ragione dei successivi patti intervenuticon la sottoscrizione degli atti di sottomissione, nei quali l'appalta-tore «ha esplicitamente accettato i prezzi già concordati ed il rical-colo per le maggiori opere secondo nuovi prezzi stabiliti al momentodella variante stessa».In particolare, l'art. 1 dell'atto di sottomissione del 10/2/1995aveva sostituito il precedente del 24/5/1994.Gli accordi concernenti i prezzi contenuti nell'atto di sottomis-sione del 10/2/95, richiamati dalla sentenza di prime cure, facevanoriferimento proprio alle «variazioni» e alle «nuove quantità» scatu-renti dalla «perizia di variante ed assestamento finale» allegata allooriginario.4 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026Peraltro, sia l'art. 8 del contratto d'appalto del 5/5/1989, sia lalegislazione regionale siciliana ivi richiamata (legge regionale n. 22del 1964 e legge regionale n. 35 del 1978) si limitavano a disciplinarele modalità di determinazione e di calcolo della revisione dei prezzi,tramite tabelle istitutive delle voci cui parametrarla obbligatoria-mente e dei criteri con cui effettuare le possibili variazioni delle ta-belle medesime.Precisava la Corte d'appello che però «né il contratto di appalto,né la legislazione regionale richiamata, hanno affatto previsto comeautomatica tale revisione, ovvero sancito l'obbligo a carico dell'am-ministrazione appaltante di concederla in presenza di determinatipresupposti; con la conseguenza che la revisione dei prezzi risultasempre affidata ad un provvedimento - a struttura concessoria - diriconoscimento da parte dell'appaltante», nella specie mancante.Il contratto d'appalto non avrebbe potuto comunque legittima-mente prevedere come obbligatoria la revisione dei prezzi, in quantol'art. 2 della legge statale n. 37 del 1973 aveva soppresso il regimeconvenzionale derogativo della disciplina legale, con conseguentenullità di ogni pattuizione in materia.Peraltro, al tempo dell'aggiudicazione e della stipula dell'appaltoera in vigore la legge statale n. 41 del 1986, avente carattere dinorma fondamentale di riforma economico sociale e, dunque, effica-cia cogente e applicabilità prioritaria anche rispetto alla legislazioneregionale.6.2. Con riferimento al terzo motivo d'appello, relativo alla richie-sta di pagamento della somma di euro 12.284,75, per lavori addizio-nali non previamente autorizzati eseguiti dall'appaltatore, la Corted'appello rigettava il gravame.Il Tribunale aveva escluso il riconoscimento del compenso per talilavori, in quanto gli stessi potevano essere ammessi in contabilità5 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026solo alle condizioni previste dall'art. 103 del regio decreto n. 350 del1895 e, dunque, quando, in sede di collaudo, essi fossero stati «ri-tenuti indispensabili per l'esecuzione dell'opera» e quando «nellostesso tempo l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non auto-rizzati, sia entro i limiti delle spese approvate».Mancava poi l'ulteriore condizione prevista nell'atto di sottomis-sione sottoscritto dall'impresa, a mente del quale, «eventuali lavoriaggiuntivi dovranno essere autorizzati per iscritto dal direttore deilavori previa comunicazione e nullaosta della stazione appaltante».Su tali specifiche motivazioni «l'appellante non ha formulato al-cuna censura specifica e coerente».L'appellante si era limitato ad affermare – apoditticamente – l'in-dispensabilità dell'opera per il completamento dell'appalto «come asuo dire asseverato dal CTU».Ma ciò non corrispondeva alla realtà, in quanto il CTU non avevamai espresso alcuna motivata valutazione sul punto, ed era comun-que del tutto irrilevante.I lavori non erano stati riconosciuti come indispensabili anchedalla committente.Non veniva riconosciuta tale somma neppure a titolo di ingiusti-ficato arricchimento, in quanto la pretesa veniva giudicata inammis-sibile.Per la Corte d'appello, il sistema degli appalti di opere pubblichenon consente, per ovvia necessità di protezione del pubblico inte-resse, di porre a carico della stazione appaltante il prezzo di mercatodelle opere realizzate in difformità dal contratto o dalla variante le-gittimamente approvata.Veniva dunque escluso anche il pagamento di un indennizzo.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'im-presa [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.6 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20268. È rimasta intimata l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione degli artt. 277 e 279 c.p.c., nonchéerrata interpretazione disposizione legge regionale n. 22/64 e n.35/78 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3-5; l'articolato mo-tivo denuncia l'omessa e/o contraddittoria motivazione in relazionealle valutazioni espresse dalla Corte di appello di Catania sul giudi-cato formatosi in relazione alla sentenza non definitiva n. 271/07,emessa dal G.U. del Tribunale di Catania, ex Sezione distaccata delTribunale di Acireale, con il quale il decidente, nel dichiarare la pro-pria giurisdizione, ha espressamente riconosciuto la posizione sog-gettiva dell'odierno ricorrente, atteso che la chiesta revisione prezziera stata oggetto di espressa pattuizione tra le parti ex art. 8 delcontratto d'appalto (sentenza non definitiva n. 271/07 pagina 5 rigo1 e ss.); errata pronuncia sul punto, nonché omesso esame di unfatto decisivo, ovvero sia le articolate risultanze dell'espletata CTU,che il contenuto degli atti di sottomissione in relazione alle previsionidi cui alle L.R. n. 22/64 n. 35/78».La motivazione della sentenza resa dalla Corte d'appello sarebbecontraddittoria, avendo affermato che con la sentenza non definitivail Tribunale di Catania aveva definito solo una questione processualedi rito, non pronunciandosi sul diritto oggetto del processo.Per la Corte territoriale nella sentenza non definitiva non sarebbecontenuto alcun concreto accertamento circa l'effettiva esistenza deldiritto azionato.La motivazione della sentenza del Giudice di secondo grado sa-rebbe contraddittoria in quanto «non ha saputo cogliere e/o inter-7 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026pretare correttamente le previsioni normative regionali che regolanol'istituto della revisione prezzi».La revisione dei prezzi sarebbe stata prevista all'art. 8 del con-tratto d'appalto, richiamata dai successivi atti di sottomissione, iquali, lungi dall'escludere l'applicazione dell'art. 8, avevano solo ri-formulato i prezzi delle nuove lavorazioni.Per la ricorrente la sentenza non definitiva, nel dichiarare la pro-pria giurisdizione, avrebbe «altresì espressamente riconosciuto laposizione soggettiva dell'odierno appellante atteso che la chiesta re-visione prezzi era stata oggetto di espressa pattuizione tra le partiex art. 8 del contratto di appalto».Inoltre, la Corte d'appello avrebbe ignorato «gli esiti e gli accer-tamenti peritali di cui all'elaborato del CTU» che, invece, avrebbeconfermato il dato contrattuale asseverante l'intercorsa pattuizionetra le parti, in relazione alla quantificazione dell'importo dovutoall'impresa a titolo di revisione prezzi.La sentenza non definitiva avrebbe evidenziato che «non può ri-tenersi configurabile […] un mero interesse legittimo dell'appaltatorealla revisione prezzi che ne giustifichi la trattazione dinanzi al Tar».Per la ricorrente, il Tribunale, con la sentenza non definitiva,avrebbe qualificato il petitum sostanziale dell'impresa «come dirittosoggettivo», sussistendo la «pariteticità delle parti».Con la sentenza definitiva il Tribunale non avrebbe potuto modi-ficare le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva.Sarebbe erronea l'ulteriore affermazione della Corte d'appelloper cui «la revisione prezzi sarebbe stata rinunziata con la sottoscri-zione degli atti di sottomissione».Per la ricorrente, invece, sulla scorta del dispositivo della sen-tenza non definitiva, nonché delle conclusioni del CTU, la Corte non8 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026avrebbe potuto «in alcun caso statuire in merito all'an, già copertodal primo giudicato, ma solo ed esclusivamente sul quantum».La sentenza di prime cure, non definitiva, avrebbe statuito, nonsolo sul rito, ma anche in merito alle previsioni di cui al contrattod'appalto, alle quali integralmente rimandavano gli atti di sottomis-sione.2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.2.1. In primo luogo, si evidenzia che la motivazione della sen-tenza della Corte d'appello è presente, non solo in senso grafico, maanche nell'enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche sottese alladecisione adottata.2.2. Inoltre, non si ravvisa alcuna contraddittorietà della motiva-zione della Corte territoriale, che risulta, tra l'altro, conforme a di-ritto.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte nel caso di pro-nuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestasiudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta preclusoil riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelleda esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformatacon pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione im-mediata; ne consegue che tale giudice non può risolvere le mede-sime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lofaccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'uf-ficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza nondefinitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito og-getto di specifica impugnazione (Cass., sez. L, 23/11/2015, n 23862;Cass., sez. 6-3, 13/4/2022, n. 12065).Tant'è vero che il giudice non può risolvere le questioni in sensodiverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gra-vame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giu-9 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026dicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non siaimmediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugna-zione differita, ed è abilitato ad interpretare la pronuncia che si as-sume definitiva, poiché la formazione della preclusione data del giu-dicato interno fa parte dello sviluppo del procedimento e gli erroriche eventualmente affliggano il procedimento possono essere accer-tati dalla Corte di Cassazione anche attraverso indagini di fatto(Cass., sez. 2, 14/9/2004, n. 18510), con accertamento diretto perl'esame degli atti processuali (Cass., sez. 1, 9/2/2016, n. 2533).Dovendosi tener conto che nel caso di sentenza non definitiva ilgiudice resta da questa vincolato sia in ordine alle questioni definite,sia per quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario(Cass., sez. 1, 8/6/2007, n. 13513).4. Il Tribunale, con la sentenza non definitiva, n. 271 del 2007,che viene riportata solo per stralci dalla ricorrente in cassazione, sìda non consentire pienamente la comprensione del contenuto dellastessa, ha deciso la questione di giurisdizione in ordine alla domandadi pagamento della somma di euro 100.616,81 a titolo di revisioneprezzi, stabilendo la giurisdizione del giudice ordinario.4.1. Tuttavia, tale pronuncia, per come riportata sia nella sen-tenza della Corte d'appello qui impugnata, sia nel motivo di ricorsoper cassazione, ha deciso esclusivamente in tema di giurisdizione,non riconoscendo in alcun modo il diritto dell'appaltatrice al conse-guimento di somme per revisione prezzi.Anzi, da quanto riportato nella motivazione della sentenza d'ap-pello, emerge l'esclusione del diritto alla revisione prezzi.In sostanza, da un lato, il Tribunale, con la sentenza non defini-tiva, ha accertato che in base al contratto stipulato tra le parti, esegnatamente in relazione all'art. 8, che faceva richiamo alle normeregionali in materia, era stato previsto un corrispettivo per la revi-10 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026sione prezzi, ma, dall'altro, ha escluso la sussistenza del diritto, inragione dei due atti di sottomissione che sono stati stipulati tra lastazione appaltante e l'appaltatrice nel corso dei lavori.Ha chiarito, infatti, il Tribunale, con la sentenza non definitiva n.271 del 2007, depositata il 26/9/2007, come riportata nella sentenzadella Corte d'appello di Catania n. 1489 del 2021, oggetto di impu-gnazione, che «pur dovendosi escludere, secondo il giudice, un rico-noscimento del diritto alla revisione dei prezzi da parte dell'ente ap-paltante (non potendo il direttore dei lavori validamente esprimernela volontà), non di meno la posizione soggettiva dell'attore dovevaessere sussunta nell'ambito del diritto soggettivo, poiché il fenomenorevisionale era stato oggetto di espressa pattuizione nel contrattod'appalto, all'art. 8, tramite espresso richiamo alla disciplina dellalegge regionale n. 22/1964 e all'art. 25 legge regionale n. 35/1978,nonché alla tabella di incidenza di cui al n. 4 dell'allegato A) Decr.Pres. Regione siciliana n. 30/1983, riportata nel capitolato d'ap-palto».La Corte territoriale rimarcava che il Tribunale, con la sentenzadefinitiva, aveva correttamente rigettato la domanda relativa aimaggiori compensi per revisione prezzi, in quanto il primo giudiceaveva ribadito «che l'approvazione dei conteggi revisionali da partedel direttore dei lavori non aveva efficacia vincolante per l'ente, chenon li aveva fatti propri» aggiungendo, ancora, che l'impresa appal-tatrice «con riferimento alla prima perizia di variante, aveva sotto-scritto un atto di sottomissione con il quale aveva dichiarato di “ac-cettare l'esecuzione delle variazioni agli stessi patti prezzi e condi-zioni di cui al capitolato speciale di appalto nonché le nuove quantitàscaturite sempre agli stessi patti e condizioni del contratto principalee valutate con i nuovi prezzi concordati”».11 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Corte d'appello rilevava anche che «con riferimento alla se-conda perizia di variante» l'impresa appaltatrice «aveva sottoscrittoaltro atto di sottomissione, con cui erano stati convenuti 35 nuoviprezzi ed accettate le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni dicui al capitolato speciale d'appalto».Il giudice di secondo grado, riportando quanto affermato dal Tri-bunale con la sentenza definitiva, sottolineava che «da un lato, laditta aveva esplicitamente accettato i prezzi già concordati ed il ri-calcolo per le maggiori opere secondo nuovi prezzi stabiliti al mo-mento della variante stessa; dall'altro non pareva essersi realizzatala condizione di cui all'art. 7 del capitolato speciale di appalto, se-condo cui “le proroghe richieste per motivi non riconducibili a prov-vedimenti disposti dall'ente appaltante o dalla p.a. in genere o acausa di forza maggiore derivante da eventi non prevedibili, noncomportano revisione dei prezzi”».4.2. Del resto, leggendo la sentenza non definitiva del [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Acireale, n. 271 del 2007, comeconsentito a questa Corte, in sede di accesso diretto agli atti, al finedi interpretare il giudicato interno, si scorge che il Tribunale ha ne-gato la sussistenza del diritto alla revisione dei prezzi.Si afferma, infatti, che «pur essendo plausibile la tesi sostenutadalla convenuta secondo cui i conteggi revisionali sottoscritti e re-datti dal direttore dei lavori in data 31/3/95 […] non costituisconoriconoscimento della revisione prezzi espresso dall'ente, stante che,come è a tutti noto, la volontà dell'ente non può essere validamenteespressa dal direttore dei lavori, che non è organo dell'ente e chenon esprime la volontà, reputa il giudice che tale aspetto della vi-cenda non è idoneo a dirimere la questione circa la giurisdizione».12 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026Aggiunge il Tribunale che «sembra plausibile sostenere chemanca ogni determinazione del Genio Civile che, sul punto, non haritenuto di esprimersi».Ciò, nondimeno, ha ritenuto il giudice «che la posizione sogget-tiva dell'attore deve essere sussunta nell'ambito del diritto sogget-tivo, poiché il fenomeno revisionale è stato fatto oggetto di espressapattuizione tra le parti nel contratto di appalto».4.3. La Corte territoriale, quanto alla richiesta di revisione deiprezzi, ha ribadito l'esclusione del diritto alla revisione da parte delgiudice di prime cure (cfr. pagina 6 della sentenza d'appello: «la sen-tenza non definitiva del Tribunale, avendo escluso l'esistenza di unriconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi da parte dell'enteappaltante, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulpresupposto che il fenomeno revisionale fosse stato oggetto diespressa pattuizione nel contratto d'appalto, all'art. 8, attraverso ilrichiamo alla normativa regionale (legge regionale n. 22/1964 elegge regionale n. 35/1978 art. 25), nonché la tabella di incidenza dicui al n. 4 dell'allegato A) Decr. Pres. Regione Sicilia n. 30/1983»).La Corte d'appello ha poi sottolineato che la sentenza definitivaaveva rigettato la pretesa la revisione dei prezzi «in forza dei suc-cessivi patti intervenuti con la sottoscrizione degli atti di sottomis-sione, nei quali l'appaltatore - afferma il giudice di prime cure - “haesplicitamente accettato i prezzi già concordati ed il ricalcolo per lemaggiori opere secondo nuovi prezzi stabiliti al momento della va-riante stessa».Per la Corte territoriale, dunque, tale motivazione del Tribunaleè «circostanziata attraverso il richiamo alle pattuizioni contenute ne-gli atti di sottomissione (ritrascritte in sentenza: cfr. in particolarel'art. 1 dell'atto di sottomissione del 10/2/1995, il quale ha sostituitoe annullato il precedente del 24/5/1994)».13 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Corte di secondo grado ha osservato che «in realtà gli accordiconcernenti i prezzi contenuti nell'atto di sottomissione del 10/2/1995, richiamati dalla sentenza appellata, fanno logicamente riferi-mento alle “variazioni” e alle “nuove quantità” scaturenti dalla “peri-zia di variante ed assestamento finale” allegata all'atto di sottomis-sione, e non già ai lavori, materiali, ecc. oggetto del progetto origi-nario».Ha anche chiarito che tanto l'art. 8 del contratto d'appalto del5/5/1989, quanto la legislazione regionale siciliana richiamata dallostesso, in realtà si limitavano «a disciplinare le modalità di determi-nazione e di calcolo della revisione dei prezzi, tramite tabelle istitu-tive delle voci cui parametrarla obbligatoriamente ed i criteri con cuieffettuare le possibili variazioni delle tabelle medesime; ma né il con-tratto di appalto, né la legislazione regionale richiamata, hanno af-fatto previsto come automatica tale revisione, ovvero sancito l'ob-bligo a carico della Amministrazione appaltante di concederla in pre-senza di determinati presupposti; con la conseguenza che la revi-sione dei prezzi risulta sempre affidata ad un provvedimento - astruttura concessoria - di riconoscimento da parte dell'appaltante […]nella specie mancante».Correttamente il Giudice d'appello ha ritenuto che il contrattod'appalto non avrebbe potuto legittimamente prevedere come obbli-gatoria la revisione dei prezzi, in quanto l'art. 2 della legge statalen. 37 del 1973 aveva soppresso il regime convenzionale integrativodella disciplina legale, con conseguente nullità di ogni pattuizione inmateria.La Corte territoriale ha anche richiamato la legge statale n. 41del 1986, avente carattere di norma fondamentale di riforma econo-mico sociale e dunque efficacia cogente ed applicabilità prioritariaanche rispetto alla legislazione regionale (Cass. n. 23629 del 2013).14 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20264.4. Pertanto, per la Corte d'appello, il diritto alla revisione deiprezzi, pur contemplato nel contratto di appalto, anche attraverso ilrimando alle leggi regionali siciliane, con conseguente giurisdizionedel giudice ordinario in materia (nelle ipotesi in cui, infatti, vi siastata riconoscimento espresso o tacito, attraverso comportamenticoncludenti della stazione appaltante; vedi Cass., Sez. U, 12/7/2010,n. 16285; Cass., Sez. U, 28/12/2007, n. 27187; Cass., Sez. U, 2/6/1997, n. 4907; Cass., Sez. U, 2/6/1992, n. 6669) era stato poi og-getto di rinuncia da parte dell'impresa appaltatrice.Peraltro, anche di recente si è affermato che nelle controversierelative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere eservizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n.2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenutodella clausola implichi la permanenza di una posizione di potere incapo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettrodi valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nellacontraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiu-tamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve ricono-scersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivodell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimentocontrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione or-dinaria (Cass., Sez. U, 12/10/2020, n. 21990; con riferimento spe-cifico alla Regione Sicilia cfr. Cass., Sez. U, 5/572008, n. 10968;Cass., sez. 1, n. 10083 del 2011).Nella specie, dunque, il contenuto della clausola, come accertatodal Tribunale di Catania con la sentenza non definitiva, non oggettodi impugnazione, individuava compiutamente l'obbligo della partepubblica del contratto all'erogazione del compenso previsionale, ma,15 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026nel concreto, a seguito dei due atti di sottomissione, la società avevarinunciato a tale compenso, pure se previsto dal contratto originario.Anche in dottrina si è affermato che l'emanazione di una sen-tenza non definitiva, sia di rito, sia di merito, non impedisce che ilsoggetto che ha avuto torto sulla non definitiva possa poi avere ra-gione sulla definitiva in modo pieno, cioè in modo tale che la portataprecettiva della non definitiva ne esca totalmente assorbita dalla pro-nuncia finale.5. Il motivo è in parte inammissibile.L'inammissibilità si rinviene nella censura di omesso esame di unfatto decisivo, riferita alle articolate risultanze dell'espletata CTU, chesarebbero state trascurate dalla Corte d'appello.Da un lato, infatti, tale porzione di motivo risulta privo di speci-ficità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo provveduto la ricorrente atrascrivere le parti essenziali della CTU.Dall'altro, per questa Corte l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ri-formulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dallal. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico de-nunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto sto-rico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile laconsulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione diausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti(consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come inambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamentodei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituiscemero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico",rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., Sez. 6-3, 24/6/2020, n.12387; Cass., sez. 1, 16/3/2022, n. 8584; Cass., sez. 3, 2/3/2023,n. 6322).16 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 c.c. in via principalee/o in via subordinata in relazione all'art. 360, primo comma, numeri3-5, c.p.c. Il motivo denuncia la omessa e/o contraddittoria motiva-zione in relazione al rigetto del terzo motivo di appello attinente ilpagamento della somma di euro 12.284,75 + Iva».La Corte d'appello non avrebbe esaminato le conclusioni del CTU,il quale avrebbe accertato che «dalle computazioni sopra riportate,scaturisce che il credito a favore dell'impresa Samperi richiamato aipunti B e C della domanda attorea ammonta ad euro 12.226,28(escluso Iva)».Tale somma sarebbe dovuta all'impresa perché, pur essendo su-periore al limite di spesa autorizzato, tuttavia «rientrava nell'ambitodello stesso appalto e non è quindi assolutamente qualificabile comelavoro “extra capitolato”, ma quale opera assolutamente indispensa-bile per il completamento dell'appalto».Il CTU - ad avviso della ricorrente – avrebbe dato atto proprio ditali caratteristiche dei lavori, contrariamente alle valutazioni del Giu-dice di appello.Inoltre, anche a voler disattendere la domanda principale per ilmancato rispetto della previsione normativa, non si poteva compren-dere «il suo mancato accoglimento sotto l'aspetto della domanda su-bordinata di indebito arricchimento».Sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'appello laddove haritenuto che «né del resto emerge in alcun modo che tali lavori sianoriconosciuti come indispensabili anche dal committente».Il carattere di indispensabilità, per la ricorrente, sarebbe ricom-preso nella «stessa consegna dei lavori con l'attestazione del com-pletamento delle opere necessarie per usufruire dell'opera attesa».17 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026Si tratterebbe di opere qualificabili come lavori «extra contrat-tuali», ma non «extra capitolato».7. Il secondo motivo è infondato.7.1. Quanto ai lavori aggiuntivi, per questa Corte in tema di ap-palto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatoreextra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli nonha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma2, della l. n. 2248 del 1865, all. F) possono, eccezionalmente, darluogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori forminooggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili insede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministra-zione committente e comportino un costo che, addizionato a quellodei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limitidelle spese approvate (Cass., sez. 1, 23/3/2023, n. 8275; Cass., sez.1, 31/12/2020, n. 29988).Nella specie, nessuna delle quattro condizioni risulta verificatasi.Anzi, nello stesso motivo di ricorso si è ammesso che la sommadi euro 12.226,28, asseritamente dovuta per lavori aggiuntivi, era«superiore al limite di spesa autorizzato».Sempre nel motivo di ricorso per cassazione si deduce che nonv'è alcuna prova dell'indispensabilità dei lavori, tanto che la ricor-rente giunge ad affermare che «la stessa consegna dei lavori conl'attestazione del completamento delle opere necessarie per usu-fruire dell'opera attesta e conferma la loro indispensabilità».Inoltre, la Corte d'appello ha reputato che l'appellante nonavesse formulato alcuna censura specifica e coerente in ordine almancato riconoscimento delle spese per lavori aggiuntivi, in quantoil gravame si era limitato ad affermare responsabilità dell'opera perquanto asseverato dal CTU.18 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026Tuttavia, per la Corte d'appello il CTU non aveva «mai espressoalcuna motivata valutazione sul punto [l'indispensabilità dei lavori],essendosi limitata a verificare l'importo complessivo dei lavori».La Corte territoriale ha anche aggiunto che non v'era prova chela committente avesse riconosciuto l'indispensabilità dei lavori.A queste specifiche argomentazioni della Corte d'appello, la ri-corrente, in sede di ricorso per cassazione, non ha contrapposto al-cuna specifica censura.7.2. Una volta accertato che i lavori aggiuntivi sono stati effet-tuati in violazione della normativa speciale in tema da patti, va con-seguentemente rigettata anche la domanda proposta in via subordi-nata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.Si è, infatti, ritenuto che in tema di appalto di opere pubbliche,l'appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previ-ste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione delpubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, nep-pure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente, do-vendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia dispo-sto l'esecuzione, abbia agito al di fuori di suoi poteri, e, perciò, quale"falsus procurator" dell'ente. Invero, l'art. 342, comma 2, della l. n.2248 del 1865, all. F, e l'art. 25 della l. 109 del 1994, hanno sancitoil divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta, ameno che non siano approvate tramite una regolare procedura diaffidamento ex artt. 20 e ss. della legge da ultimo cit. (Cass., sez. 1,21/7/2016, n. 2016; Cass., sez. 1, 17/7/2014, n. 16366; Cass., sez.1, 3/3/2006, n. 4725).L'azione di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod.civ., ha carattere sussidiario e non è esercitabile quando il danneg-giato possa esperire un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchitoo di altre persone che siano obbligate per legge o per contratto nei19 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026confronti dell'impoverito, sempre che ricorra l'unicità del fatto costi-tutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento; pertanto, nel caso incui il direttore dei lavori di appalto, commissionati da un ente pub-blico, disponga l'esecuzione di opere extracontratto agendo quale"falsus procurator" dell'ente, l'appaltatore può farsi indennizzare daquesti, ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., del pregiudizio subito, conconseguente improponibilità dell'azione sussidiaria di ingiustificatoarricchimento (Cass., sez. 3, 9/5/2002, n. 6647).8. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la«erronea statuizione afferente il capo della sentenza in ordine allacompensazione delle spese del giudizio».La ricorrente sostiene che, a seguito dell'accoglimento dei motividi impugnazione, dovrebbe seguire la cassazione della sentenza dellaCorte d'appello, anche nella parte in cui nulla statuisce sulle spese,dovendo il Samperi beneficiare della rifusione del doppio grado.La Corte d'appello avrebbe dovuto condannare l'[OSCURATO:PERSONA] alla rifu-sione dei costi di lite.8.1. Il motivo è infondato.La Corte d'appello, infatti, una volta rigettato l'appello propostodall'impresa Samperi, non ha provveduto alla condanna alle spesedella stessa in favore della [OSCURATO:PERSONA], proprio perché quest'ultima era ri-masta contumace in grado d'appello.Stante la soccombenza dell'impresa Samperi non poteva esserepronunciata alcuna sentenza di condanna alle spese in suo favore.Ovviamente il rigetto dell'appello dell'impresa Samperi non puòcerto comportare la condanna alle spese di primo grado in suo fa-vore.9. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in as-senza di attività difensiva da parte dell'intimata [OSCURATO:PERSONA].20 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026Numero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA] pubblici; revisioneprezzi; lavori extra contratto;Dott. [OSCURATO:PERSONA] condizioneDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguente C ron. n. 16384/2022O RDINANZAsul ricorso n. 16384/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], titolare e legale rappresentante dell'omonima im-presa di costruzioni, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler r2ic evere le comunica-zioni e notifiche relative al presente procedimento a2l2l'8in7d7ir2i8zz7o/ 2d0i1 p9o staelettronica certificata indicato.R.G.N. 11368/2017-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore- intimato -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania n. 1489/2021,depositata in data 6/7/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026RILEVATO CHE:1. Con atto di citazione notificato il 7/10/2005 a [OSCURATO:PERSONA] Oasi CristoRe, [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale di costru-zioni, chiedeva la condanna della convenuta, in relazione al contrattod'appalto per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento con-servativo dell'[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] Oasi CristoRe), stipulato tra le parti 5/5/1989, al pagamento della somma com-plessiva di euro 131.940,78, ivi compresi euro 100.616,81 a titolo direvisione prezzi, per la prolungata sospensione dei lavori; euro19.066,22 a titolo di premio di incentivazione; euro 12.786,75 a ti-tolo di maggiori opere eseguite, rispetto alle previsioni contrattuali,come certificato dallo stato finale dei lavori.2. Si costituiva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] eccependo preliminarmente ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla richiesta direvisione dei prezzi.3. Con sentenza non definitiva n. 271/2007, depositata il 26/9/2007, il Tribunale di Catania dichiarava la propria giurisdizione sulladomanda concernente la revisione dei prezzi.Per il Tribunale, infatti, «pur dovendosi escludere […] un ricono-scimento del diritto alla revisione dei prezzi da parte dell'ente appal-tante (non potendo il direttore dei lavori validamente esprimerne lavolontà), nondimeno, la posizione soggettiva dell'attore doveva es-sere sussunta nell'ambito del diritto soggettivo, poiché il fenomenorevisionale era stato oggetto di espressa pattuizione nel contrattod'appalto, all'art. 8, tramite espresso richiamo alla disciplina dellalegge regionale n. 22/1964 e all'art. 25 legge regionale n. 35/1978,nonché alla tabella di incidenza di cui al n. 4 dell'allegato A del Decr.Pres. Regione Siciliana n. 30/1983, riportata nel capitolato d'ap-palto».2 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Il Tribunale di Catania, con la sentenza definitiva n. 1869/2016, depositata il 24/3/2016, rigettava tutte le domande.Per quel che ancora qui rileva, quanto alla pretesa alla revisionedei prezzi, il Tribunale, dopo aver ribadito che l'approvazione dei con-teggi revisionali da parte del direttore dei lavori non aveva efficaciavincolante per l'ente, che non li aveva fatti propri, evidenziava «chela ditta, con riferimento alla prima perizia di variante, aveva sotto-scritto un atto di sottomissione con il quale aveva dichiarato di “ac-cettare l'esecuzione delle variazioni agli stessi patti prezzi e condi-zioni di cui al capitolato speciale di appalto nonché le nuove quantitàscaturite sempre agli stessi patti e condizioni del contratto principalee valutate con i nuovi prezzi concordati”».Anche in relazione alla seconda perizia di variante era stato sot-toscritto un altro atto di sottomissione, con cui erano stati convenuti35 nuovi prezzi ed accettate le variazioni agli stessi patti prezzi econdizioni di cui al capitolato speciale di appalto.Di conseguenza, per il Tribunale, l'impresa aveva esplicitamenteaccettato i prezzi già concordati ed il ricalcolo per le maggiori operein base ai nuovi prezzi stabiliti al momento della variante.Per quel che ancora qui rileva, veniva rigettata anche la domandarelativa alle maggiori opere eseguite, non essendosi realizzata lacondizione prevista dall'art. 103 del regio decreto n. 350 del 1895 eneppure l'ulteriore condizione prevista nell'atto di sottomissione, perla quale «eventuali lavori aggiuntivi dovranno essere autorizzati periscritto dal direttore dei lavori previa comunicazione e nullaosta dellastazione appaltante».5. Avverso tale sentenza proponeva appello l'impresa.6. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1489/2021, de-positata il 6/7/2021, rigettava l'appello.3 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20266.1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, relativo almancato riconoscimento della revisione dei prezzi, la Corte territo-riale rilevava che la sentenza non definitiva si era pronunciata «suquestione processuale di rito» e non sul diritto oggetto del processo,«non contenendo alcun concreto accertamento circa l'effettiva esi-stenza del diritto azionato, ma impedendo al giudice che l'ha pro-nunciata di ritornare sulla questione della giurisdizione».Peraltro, l'omessa menzione della CTU non rilevava, non avendoalcun effetto vincolante per il giudice.Senza considerare che con la sentenza non definitiva il Tribunaleaveva «escluso l'esistenza di un riconoscimento del diritto alla revi-sione dei prezzi da parte dell'ente appaltante», mentre la pronunciadi giurisdizione del giudice ordinario si basava sul presupposto che ilfenomeno revisionale era stato oggetto «di espressa pattuizione delcontratto d'appalto».La sentenza di prime cure aveva, quindi, rigettato la richiestadella revisione dei prezzi, in ragione dei successivi patti intervenuticon la sottoscrizione degli atti di sottomissione, nei quali l'appalta-tore «ha esplicitamente accettato i prezzi già concordati ed il rical-colo per le maggiori opere secondo nuovi prezzi stabiliti al momentodella variante stessa».In particolare, l'art. 1 dell'atto di sottomissione del 10/2/1995aveva sostituito il precedente del 24/5/1994.Gli accordi concernenti i prezzi contenuti nell'atto di sottomis-sione del 10/2/95, richiamati dalla sentenza di prime cure, facevanoriferimento proprio alle «variazioni» e alle «nuove quantità» scatu-renti dalla «perizia di variante ed assestamento finale» allegata allooriginario.4 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026Peraltro, sia l'art. 8 del contratto d'appalto del 5/5/1989, sia lalegislazione regionale siciliana ivi richiamata (legge regionale n. 22del 1964 e legge regionale n. 35 del 1978) si limitavano a disciplinarele modalità di determinazione e di calcolo della revisione dei prezzi,tramite tabelle istitutive delle voci cui parametrarla obbligatoria-mente e dei criteri con cui effettuare le possibili variazioni delle ta-belle medesime.Precisava la Corte d'appello che però «né il contratto di appalto,né la legislazione regionale richiamata, hanno affatto previsto comeautomatica tale revisione, ovvero sancito l'obbligo a carico dell'am-ministrazione appaltante di concederla in presenza di determinatipresupposti; con la conseguenza che la revisione dei prezzi risultasempre affidata ad un provvedimento - a struttura concessoria - diriconoscimento da parte dell'appaltante», nella specie mancante.Il contratto d'appalto non avrebbe potuto comunque legittima-mente prevedere come obbligatoria la revisione dei prezzi, in quantol'art. 2 della legge statale n. 37 del 1973 aveva soppresso il regimeconvenzionale derogativo della disciplina legale, con conseguentenullità di ogni pattuizione in materia.Peraltro, al tempo dell'aggiudicazione e della stipula dell'appaltoera in vigore la legge statale n. 41 del 1986, avente carattere dinorma fondamentale di riforma economico sociale e, dunque, effica-cia cogente e applicabilità prioritaria anche rispetto alla legislazioneregionale.6.2. Con riferimento al terzo motivo d'appello, relativo alla richie-sta di pagamento della somma di euro 12.284,75, per lavori addizio-nali non previamente autorizzati eseguiti dall'appaltatore, la Corted'appello rigettava il gravame.Il Tribunale aveva escluso il riconoscimento del compenso per talilavori, in quanto gli stessi potevano essere ammessi in contabilità5 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026solo alle condizioni previste dall'art. 103 del regio decreto n. 350 del1895 e, dunque, quando, in sede di collaudo, essi fossero stati «ri-tenuti indispensabili per l'esecuzione dell'opera» e quando «nellostesso tempo l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non auto-rizzati, sia entro i limiti delle spese approvate».Mancava poi l'ulteriore condizione prevista nell'atto di sottomis-sione sottoscritto dall'impresa, a mente del quale, «eventuali lavoriaggiuntivi dovranno essere autorizzati per iscritto dal direttore deilavori previa comunicazione e nullaosta della stazione appaltante».Su tali specifiche motivazioni «l'appellante non ha formulato al-cuna censura specifica e coerente».L'appellante si era limitato ad affermare – apoditticamente – l'in-dispensabilità dell'opera per il completamento dell'appalto «come asuo dire asseverato dal CTU».Ma ciò non corrispondeva alla realtà, in quanto il CTU non avevamai espresso alcuna motivata valutazione sul punto, ed era comun-que del tutto irrilevante.I lavori non erano stati riconosciuti come indispensabili anchedalla committente.Non veniva riconosciuta tale somma neppure a titolo di ingiusti-ficato arricchimento, in quanto la pretesa veniva giudicata inammis-sibile.Per la Corte d'appello, il sistema degli appalti di opere pubblichenon consente, per ovvia necessità di protezione del pubblico inte-resse, di porre a carico della stazione appaltante il prezzo di mercatodelle opere realizzate in difformità dal contratto o dalla variante le-gittimamente approvata.Veniva dunque escluso anche il pagamento di un indennizzo.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'im-presa [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.6 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20268. È rimasta intimata l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione degli artt. 277 e 279 c.p.c., nonchéerrata interpretazione disposizione legge regionale n. 22/64 e n.35/78 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3-5; l'articolato mo-tivo denuncia l'omessa e/o contraddittoria motivazione in relazionealle valutazioni espresse dalla Corte di appello di Catania sul giudi-cato formatosi in relazione alla sentenza non definitiva n. 271/07,emessa dal G.U. del Tribunale di Catania, ex Sezione distaccata delTribunale di Acireale, con il quale il decidente, nel dichiarare la pro-pria giurisdizione, ha espressamente riconosciuto la posizione sog-gettiva dell'odierno ricorrente, atteso che la chiesta revisione prezziera stata oggetto di espressa pattuizione tra le parti ex art. 8 delcontratto d'appalto (sentenza non definitiva n. 271/07 pagina 5 rigo1 e ss.); errata pronuncia sul punto, nonché omesso esame di unfatto decisivo, ovvero sia le articolate risultanze dell'espletata CTU,che il contenuto degli atti di sottomissione in relazione alle previsionidi cui alle L.R. n. 22/64 n. 35/78».La motivazione della sentenza resa dalla Corte d'appello sarebbecontraddittoria, avendo affermato che con la sentenza non definitivail Tribunale di Catania aveva definito solo una questione processualedi rito, non pronunciandosi sul diritto oggetto del processo.Per la Corte territoriale nella sentenza non definitiva non sarebbecontenuto alcun concreto accertamento circa l'effettiva esistenza deldiritto azionato.La motivazione della sentenza del Giudice di secondo grado sa-rebbe contraddittoria in quanto «non ha saputo cogliere e/o inter-7 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026pretare correttamente le previsioni normative regionali che regolanol'istituto della revisione prezzi».La revisione dei prezzi sarebbe stata prevista all'art. 8 del con-tratto d'appalto, richiamata dai successivi atti di sottomissione, iquali, lungi dall'escludere l'applicazione dell'art. 8, avevano solo ri-formulato i prezzi delle nuove lavorazioni.Per la ricorrente la sentenza non definitiva, nel dichiarare la pro-pria giurisdizione, avrebbe «altresì espressamente riconosciuto laposizione soggettiva dell'odierno appellante atteso che la chiesta re-visione prezzi era stata oggetto di espressa pattuizione tra le partiex art. 8 del contratto di appalto».Inoltre, la Corte d'appello avrebbe ignorato «gli esiti e gli accer-tamenti peritali di cui all'elaborato del CTU» che, invece, avrebbeconfermato il dato contrattuale asseverante l'intercorsa pattuizionetra le parti, in relazione alla quantificazione dell'importo dovutoall'impresa a titolo di revisione prezzi.La sentenza non definitiva avrebbe evidenziato che «non può ri-tenersi configurabile […] un mero interesse legittimo dell'appaltatorealla revisione prezzi che ne giustifichi la trattazione dinanzi al Tar».Per la ricorrente, il Tribunale, con la sentenza non definitiva,avrebbe qualificato il petitum sostanziale dell'impresa «come dirittosoggettivo», sussistendo la «pariteticità delle parti».Con la sentenza definitiva il Tribunale non avrebbe potuto modi-ficare le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva.Sarebbe erronea l'ulteriore affermazione della Corte d'appelloper cui «la revisione prezzi sarebbe stata rinunziata con la sottoscri-zione degli atti di sottomissione».Per la ricorrente, invece, sulla scorta del dispositivo della sen-tenza non definitiva, nonché delle conclusioni del CTU, la Corte non8 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026avrebbe potuto «in alcun caso statuire in merito all'an, già copertodal primo giudicato, ma solo ed esclusivamente sul quantum».La sentenza di prime cure, non definitiva, avrebbe statuito, nonsolo sul rito, ma anche in merito alle previsioni di cui al contrattod'appalto, alle quali integralmente rimandavano gli atti di sottomis-sione.2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.2.1. In primo luogo, si evidenzia che la motivazione della sen-tenza della Corte d'appello è presente, non solo in senso grafico, maanche nell'enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche sottese alladecisione adottata.2.2. Inoltre, non si ravvisa alcuna contraddittorietà della motiva-zione della Corte territoriale, che risulta, tra l'altro, conforme a di-ritto.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte nel caso di pro-nuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestasiudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta preclusoil riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelleda esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformatacon pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione im-mediata; ne consegue che tale giudice non può risolvere le mede-sime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lofaccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'uf-ficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza nondefinitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito og-getto di specifica impugnazione (Cass., sez. L, 23/11/2015, n 23862;Cass., sez. 6-3, 13/4/2022, n. 12065).Tant'è vero che il giudice non può risolvere le questioni in sensodiverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gra-vame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giu-9 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026dicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non siaimmediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugna-zione differita, ed è abilitato ad interpretare la pronuncia che si as-sume definitiva, poiché la formazione della preclusione data del giu-dicato interno fa parte dello sviluppo del procedimento e gli erroriche eventualmente affliggano il procedimento possono essere accer-tati dalla Corte di Cassazione anche attraverso indagini di fatto(Cass., sez. 2, 14/9/2004, n. 18510), con accertamento diretto perl'esame degli atti processuali (Cass., sez. 1, 9/2/2016, n. 2533).Dovendosi tener conto che nel caso di sentenza non definitiva ilgiudice resta da questa vincolato sia in ordine alle questioni definite,sia per quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario(Cass., sez. 1, 8/6/2007, n. 13513).4. Il Tribunale, con la sentenza non definitiva, n. 271 del 2007,che viene riportata solo per stralci dalla ricorrente in cassazione, sìda non consentire pienamente la comprensione del contenuto dellastessa, ha deciso la questione di giurisdizione in ordine alla domandadi pagamento della somma di euro 100.616,81 a titolo di revisioneprezzi, stabilendo la giurisdizione del giudice ordinario.4.1. Tuttavia, tale pronuncia, per come riportata sia nella sen-tenza della Corte d'appello qui impugnata, sia nel motivo di ricorsoper cassazione, ha deciso esclusivamente in tema di giurisdizione,non riconoscendo in alcun modo il diritto dell'appaltatrice al conse-guimento di somme per revisione prezzi.Anzi, da quanto riportato nella motivazione della sentenza d'ap-pello, emerge l'esclusione del diritto alla revisione prezzi.In sostanza, da un lato, il Tribunale, con la sentenza non defini-tiva, ha accertato che in base al contratto stipulato tra le parti, esegnatamente in relazione all'art. 8, che faceva richiamo alle normeregionali in materia, era stato previsto un corrispettivo per la revi-10 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026sione prezzi, ma, dall'altro, ha escluso la sussistenza del diritto, inragione dei due atti di sottomissione che sono stati stipulati tra lastazione appaltante e l'appaltatrice nel corso dei lavori.Ha chiarito, infatti, il Tribunale, con la sentenza non definitiva n.271 del 2007, depositata il 26/9/2007, come riportata nella sentenzadella Corte d'appello di Catania n. 1489 del 2021, oggetto di impu-gnazione, che «pur dovendosi escludere, secondo il giudice, un rico-noscimento del diritto alla revisione dei prezzi da parte dell'ente ap-paltante (non potendo il direttore dei lavori validamente esprimernela volontà), non di meno la posizione soggettiva dell'attore dovevaessere sussunta nell'ambito del diritto soggettivo, poiché il fenomenorevisionale era stato oggetto di espressa pattuizione nel contrattod'appalto, all'art. 8, tramite espresso richiamo alla disciplina dellalegge regionale n. 22/1964 e all'art. 25 legge regionale n. 35/1978,nonché alla tabella di incidenza di cui al n. 4 dell'allegato A) Decr.Pres. Regione siciliana n. 30/1983, riportata nel capitolato d'ap-palto».La Corte territoriale rimarcava che il Tribunale, con la sentenzadefinitiva, aveva correttamente rigettato la domanda relativa aimaggiori compensi per revisione prezzi, in quanto il primo giudiceaveva ribadito «che l'approvazione dei conteggi revisionali da partedel direttore dei lavori non aveva efficacia vincolante per l'ente, chenon li aveva fatti propri» aggiungendo, ancora, che l'impresa appal-tatrice «con riferimento alla prima perizia di variante, aveva sotto-scritto un atto di sottomissione con il quale aveva dichiarato di “ac-cettare l'esecuzione delle variazioni agli stessi patti prezzi e condi-zioni di cui al capitolato speciale di appalto nonché le nuove quantitàscaturite sempre agli stessi patti e condizioni del contratto principalee valutate con i nuovi prezzi concordati”».11 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Corte d'appello rilevava anche che «con riferimento alla se-conda perizia di variante» l'impresa appaltatrice «aveva sottoscrittoaltro atto di sottomissione, con cui erano stati convenuti 35 nuoviprezzi ed accettate le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni dicui al capitolato speciale d'appalto».Il giudice di secondo grado, riportando quanto affermato dal Tri-bunale con la sentenza definitiva, sottolineava che «da un lato, laditta aveva esplicitamente accettato i prezzi già concordati ed il ri-calcolo per le maggiori opere secondo nuovi prezzi stabiliti al mo-mento della variante stessa; dall'altro non pareva essersi realizzatala condizione di cui all'art. 7 del capitolato speciale di appalto, se-condo cui “le proroghe richieste per motivi non riconducibili a prov-vedimenti disposti dall'ente appaltante o dalla p.a. in genere o acausa di forza maggiore derivante da eventi non prevedibili, noncomportano revisione dei prezzi”».4.2. Del resto, leggendo la sentenza non definitiva del [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Acireale, n. 271 del 2007, comeconsentito a questa Corte, in sede di accesso diretto agli atti, al finedi interpretare il giudicato interno, si scorge che il Tribunale ha ne-gato la sussistenza del diritto alla revisione dei prezzi.Si afferma, infatti, che «pur essendo plausibile la tesi sostenutadalla convenuta secondo cui i conteggi revisionali sottoscritti e re-datti dal direttore dei lavori in data 31/3/95 […] non costituisconoriconoscimento della revisione prezzi espresso dall'ente, stante che,come è a tutti noto, la volontà dell'ente non può essere validamenteespressa dal direttore dei lavori, che non è organo dell'ente e chenon esprime la volontà, reputa il giudice che tale aspetto della vi-cenda non è idoneo a dirimere la questione circa la giurisdizione».12 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026Aggiunge il Tribunale che «sembra plausibile sostenere chemanca ogni determinazione del Genio Civile che, sul punto, non haritenuto di esprimersi».Ciò, nondimeno, ha ritenuto il giudice «che la posizione sogget-tiva dell'attore deve essere sussunta nell'ambito del diritto sogget-tivo, poiché il fenomeno revisionale è stato fatto oggetto di espressapattuizione tra le parti nel contratto di appalto».4.3. La Corte territoriale, quanto alla richiesta di revisione deiprezzi, ha ribadito l'esclusione del diritto alla revisione da parte delgiudice di prime cure (cfr. pagina 6 della sentenza d'appello: «la sen-tenza non definitiva del Tribunale, avendo escluso l'esistenza di unriconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi da parte dell'enteappaltante, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulpresupposto che il fenomeno revisionale fosse stato oggetto diespressa pattuizione nel contratto d'appalto, all'art. 8, attraverso ilrichiamo alla normativa regionale (legge regionale n. 22/1964 elegge regionale n. 35/1978 art. 25), nonché la tabella di incidenza dicui al n. 4 dell'allegato A) Decr. Pres. Regione Sicilia n. 30/1983»).La Corte d'appello ha poi sottolineato che la sentenza definitivaaveva rigettato la pretesa la revisione dei prezzi «in forza dei suc-cessivi patti intervenuti con la sottoscrizione degli atti di sottomis-sione, nei quali l'appaltatore - afferma il giudice di prime cure - “haesplicitamente accettato i prezzi già concordati ed il ricalcolo per lemaggiori opere secondo nuovi prezzi stabiliti al momento della va-riante stessa».Per la Corte territoriale, dunque, tale motivazione del Tribunaleè «circostanziata attraverso il richiamo alle pattuizioni contenute ne-gli atti di sottomissione (ritrascritte in sentenza: cfr. in particolarel'art. 1 dell'atto di sottomissione del 10/2/1995, il quale ha sostituitoe annullato il precedente del 24/5/1994)».13 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Corte di secondo grado ha osservato che «in realtà gli accordiconcernenti i prezzi contenuti nell'atto di sottomissione del 10/2/1995, richiamati dalla sentenza appellata, fanno logicamente riferi-mento alle “variazioni” e alle “nuove quantità” scaturenti dalla “peri-zia di variante ed assestamento finale” allegata all'atto di sottomis-sione, e non già ai lavori, materiali, ecc. oggetto del progetto origi-nario».Ha anche chiarito che tanto l'art. 8 del contratto d'appalto del5/5/1989, quanto la legislazione regionale siciliana richiamata dallostesso, in realtà si limitavano «a disciplinare le modalità di determi-nazione e di calcolo della revisione dei prezzi, tramite tabelle istitu-tive delle voci cui parametrarla obbligatoriamente ed i criteri con cuieffettuare le possibili variazioni delle tabelle medesime; ma né il con-tratto di appalto, né la legislazione regionale richiamata, hanno af-fatto previsto come automatica tale revisione, ovvero sancito l'ob-bligo a carico della Amministrazione appaltante di concederla in pre-senza di determinati presupposti; con la conseguenza che la revi-sione dei prezzi risulta sempre affidata ad un provvedimento - astruttura concessoria - di riconoscimento da parte dell'appaltante […]nella specie mancante».Correttamente il Giudice d'appello ha ritenuto che il contrattod'appalto non avrebbe potuto legittimamente prevedere come obbli-gatoria la revisione dei prezzi, in quanto l'art. 2 della legge statalen. 37 del 1973 aveva soppresso il regime convenzionale integrativodella disciplina legale, con conseguente nullità di ogni pattuizione inmateria.La Corte territoriale ha anche richiamato la legge statale n. 41del 1986, avente carattere di norma fondamentale di riforma econo-mico sociale e dunque efficacia cogente ed applicabilità prioritariaanche rispetto alla legislazione regionale (Cass. n. 23629 del 2013).14 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20264.4. Pertanto, per la Corte d'appello, il diritto alla revisione deiprezzi, pur contemplato nel contratto di appalto, anche attraverso ilrimando alle leggi regionali siciliane, con conseguente giurisdizionedel giudice ordinario in materia (nelle ipotesi in cui, infatti, vi siastata riconoscimento espresso o tacito, attraverso comportamenticoncludenti della stazione appaltante; vedi Cass., Sez. U, 12/7/2010,n. 16285; Cass., Sez. U, 28/12/2007, n. 27187; Cass., Sez. U, 2/6/1997, n. 4907; Cass., Sez. U, 2/6/1992, n. 6669) era stato poi og-getto di rinuncia da parte dell'impresa appaltatrice.Peraltro, anche di recente si è affermato che nelle controversierelative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere eservizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n.2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il contenutodella clausola implichi la permanenza di una posizione di potere incapo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettrodi valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nellacontraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiu-tamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve ricono-scersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivodell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimentocontrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione or-dinaria (Cass., Sez. U, 12/10/2020, n. 21990; con riferimento spe-cifico alla Regione Sicilia cfr. Cass., Sez. U, 5/572008, n. 10968;Cass., sez. 1, n. 10083 del 2011).Nella specie, dunque, il contenuto della clausola, come accertatodal Tribunale di Catania con la sentenza non definitiva, non oggettodi impugnazione, individuava compiutamente l'obbligo della partepubblica del contratto all'erogazione del compenso previsionale, ma,15 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026nel concreto, a seguito dei due atti di sottomissione, la società avevarinunciato a tale compenso, pure se previsto dal contratto originario.Anche in dottrina si è affermato che l'emanazione di una sen-tenza non definitiva, sia di rito, sia di merito, non impedisce che ilsoggetto che ha avuto torto sulla non definitiva possa poi avere ra-gione sulla definitiva in modo pieno, cioè in modo tale che la portataprecettiva della non definitiva ne esca totalmente assorbita dalla pro-nuncia finale.5. Il motivo è in parte inammissibile.L'inammissibilità si rinviene nella censura di omesso esame di unfatto decisivo, riferita alle articolate risultanze dell'espletata CTU, chesarebbero state trascurate dalla Corte d'appello.Da un lato, infatti, tale porzione di motivo risulta privo di speci-ficità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo provveduto la ricorrente atrascrivere le parti essenziali della CTU.Dall'altro, per questa Corte l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ri-formulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dallal. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico de-nunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto sto-rico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile laconsulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione diausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti(consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come inambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamentodei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituiscemero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico",rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., Sez. 6-3, 24/6/2020, n.12387; Cass., sez. 1, 16/3/2022, n. 8584; Cass., sez. 3, 2/3/2023,n. 6322).16 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/20266. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 c.c. in via principalee/o in via subordinata in relazione all'art. 360, primo comma, numeri3-5, c.p.c. Il motivo denuncia la omessa e/o contraddittoria motiva-zione in relazione al rigetto del terzo motivo di appello attinente ilpagamento della somma di euro 12.284,75 + Iva».La Corte d'appello non avrebbe esaminato le conclusioni del CTU,il quale avrebbe accertato che «dalle computazioni sopra riportate,scaturisce che il credito a favore dell'impresa Samperi richiamato aipunti B e C della domanda attorea ammonta ad euro 12.226,28(escluso Iva)».Tale somma sarebbe dovuta all'impresa perché, pur essendo su-periore al limite di spesa autorizzato, tuttavia «rientrava nell'ambitodello stesso appalto e non è quindi assolutamente qualificabile comelavoro “extra capitolato”, ma quale opera assolutamente indispensa-bile per il completamento dell'appalto».Il CTU - ad avviso della ricorrente – avrebbe dato atto proprio ditali caratteristiche dei lavori, contrariamente alle valutazioni del Giu-dice di appello.Inoltre, anche a voler disattendere la domanda principale per ilmancato rispetto della previsione normativa, non si poteva compren-dere «il suo mancato accoglimento sotto l'aspetto della domanda su-bordinata di indebito arricchimento».Sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'appello laddove haritenuto che «né del resto emerge in alcun modo che tali lavori sianoriconosciuti come indispensabili anche dal committente».Il carattere di indispensabilità, per la ricorrente, sarebbe ricom-preso nella «stessa consegna dei lavori con l'attestazione del com-pletamento delle opere necessarie per usufruire dell'opera attesa».17 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026Si tratterebbe di opere qualificabili come lavori «extra contrat-tuali», ma non «extra capitolato».7. Il secondo motivo è infondato.7.1. Quanto ai lavori aggiuntivi, per questa Corte in tema di ap-palto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatoreextra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli nonha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma2, della l. n. 2248 del 1865, all. F) possono, eccezionalmente, darluogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori forminooggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili insede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministra-zione committente e comportino un costo che, addizionato a quellodei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limitidelle spese approvate (Cass., sez. 1, 23/3/2023, n. 8275; Cass., sez.1, 31/12/2020, n. 29988).Nella specie, nessuna delle quattro condizioni risulta verificatasi.Anzi, nello stesso motivo di ricorso si è ammesso che la sommadi euro 12.226,28, asseritamente dovuta per lavori aggiuntivi, era«superiore al limite di spesa autorizzato».Sempre nel motivo di ricorso per cassazione si deduce che nonv'è alcuna prova dell'indispensabilità dei lavori, tanto che la ricor-rente giunge ad affermare che «la stessa consegna dei lavori conl'attestazione del completamento delle opere necessarie per usu-fruire dell'opera attesta e conferma la loro indispensabilità».Inoltre, la Corte d'appello ha reputato che l'appellante nonavesse formulato alcuna censura specifica e coerente in ordine almancato riconoscimento delle spese per lavori aggiuntivi, in quantoil gravame si era limitato ad affermare responsabilità dell'opera perquanto asseverato dal CTU.18 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026Tuttavia, per la Corte d'appello il CTU non aveva «mai espressoalcuna motivata valutazione sul punto [l'indispensabilità dei lavori],essendosi limitata a verificare l'importo complessivo dei lavori».La Corte territoriale ha anche aggiunto che non v'era prova chela committente avesse riconosciuto l'indispensabilità dei lavori.A queste specifiche argomentazioni della Corte d'appello, la ri-corrente, in sede di ricorso per cassazione, non ha contrapposto al-cuna specifica censura.7.2. Una volta accertato che i lavori aggiuntivi sono stati effet-tuati in violazione della normativa speciale in tema da patti, va con-seguentemente rigettata anche la domanda proposta in via subordi-nata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.Si è, infatti, ritenuto che in tema di appalto di opere pubbliche,l'appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previ-ste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione delpubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, nep-pure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente, do-vendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia dispo-sto l'esecuzione, abbia agito al di fuori di suoi poteri, e, perciò, quale"falsus procurator" dell'ente. Invero, l'art. 342, comma 2, della l. n.2248 del 1865, all. F, e l'art. 25 della l. 109 del 1994, hanno sancitoil divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta, ameno che non siano approvate tramite una regolare procedura diaffidamento ex artt. 20 e ss. della legge da ultimo cit. (Cass., sez. 1,21/7/2016, n. 2016; Cass., sez. 1, 17/7/2014, n. 16366; Cass., sez.1, 3/3/2006, n. 4725).L'azione di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod.civ., ha carattere sussidiario e non è esercitabile quando il danneg-giato possa esperire un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchitoo di altre persone che siano obbligate per legge o per contratto nei19 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026confronti dell'impoverito, sempre che ricorra l'unicità del fatto costi-tutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento; pertanto, nel caso incui il direttore dei lavori di appalto, commissionati da un ente pub-blico, disponga l'esecuzione di opere extracontratto agendo quale"falsus procurator" dell'ente, l'appaltatore può farsi indennizzare daquesti, ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., del pregiudizio subito, conconseguente improponibilità dell'azione sussidiaria di ingiustificatoarricchimento (Cass., sez. 3, 9/5/2002, n. 6647).8. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la«erronea statuizione afferente il capo della sentenza in ordine allacompensazione delle spese del giudizio».La ricorrente sostiene che, a seguito dell'accoglimento dei motividi impugnazione, dovrebbe seguire la cassazione della sentenza dellaCorte d'appello, anche nella parte in cui nulla statuisce sulle spese,dovendo il Samperi beneficiare della rifusione del doppio grado.La Corte d'appello avrebbe dovuto condannare l'[OSCURATO:PERSONA] alla rifu-sione dei costi di lite.8.1. Il motivo è infondato.La Corte d'appello, infatti, una volta rigettato l'appello propostodall'impresa Samperi, non ha provveduto alla condanna alle spesedella stessa in favore della [OSCURATO:PERSONA], proprio perché quest'ultima era ri-masta contumace in grado d'appello.Stante la soccombenza dell'impresa Samperi non poteva esserepronunciata alcuna sentenza di condanna alle spese in suo favore.Ovviamente il rigetto dell'appello dell'impresa Samperi non puòcerto comportare la condanna alle spese di primo grado in suo fa-vore.9. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in as-senza di attività difensiva da parte dell'intimata [OSCURATO:PERSONA].20 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 16384/2022Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 7572/2026Data pubblicazione 29/03/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino21 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino21 RG n. 16384/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio