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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01341/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PARMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E MOV.MERCI nel procedimento a carico di questi ultimi (a loro volta ricorrenti) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto dei ricorsi"; [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Parma, Sezione riesame, con ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente le istanze di riesame (ovvero limitava solo il sequestro diretto nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] logistica e movimento merci in C 1.111.195,50 e per la società [OSCURATO:PERSONA] in € 652.495,29 rigettando nel resto) proposte da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] logistica e movimento merci, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che aveva disposto il sequestro preventivo in vista della futura confisca diretta nei confronti delle due società e in subordine per equivalente nei confronti dei due indagati per i reati di omesso versamento dell'IVA per gli anni di imposta 2017 e 2018 (3.589.773,00 di € per la società [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa ed € 7.415.799,00 per l'altra società e rispettivamente nei confronti degli indagati per equivalente).

2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] cooperativa servizi logistica e mov.

Merci deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. (integrati, anche, da successiva memoria depositata il 12 ottobre 2020) 2.

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i ricorsi si rappresentano unitariamente per la sostanziale identità dei motivi).

Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., 12 bis d.

Igs. 74 del 2000, 240 cod. pen. e 10 ter d.

Igs. 74 del 2000), in ordine all'errata individuazione del profitto del reato.

La società [OSCURATO:PERSONA], attraverso il piano di rateizzazione, ha già restituito all'erario € 1.013.860,27 per l'anno di imposta 2017 e 462.530,44 per il 2018.

Considerato che il profitto del reato era già stato restituito dalla società illegittimo si configurava il sequestro per equivalente nei confronti dell'indagato.

A fronte di un profitto confiscabile alla società di C 652.495,29 e al pagamento mediante la rateizzazione di somme superiori al profitto non può procedersi anche al sequestro per equivalente.

3. [OSCURATO:PERSONA] cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] logistica e mov.

Merci (i ricorsi si rappresentano unitariamente per la sostanziale identità dei motivi).

Nei confronti delle società il sequestro era possibile solo ed esclusivamente per le somme (saldi attivi) del conto corrente al momento della consumazione dei reati, il 27 dicembre 2018 ed il 27 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa aveva quali saldi attivi C 343.749, 27 ed C 308.746,02 (tot.

C 652.495,29), la [OSCURATO:PERSONA] servizi logistica e mov.

Merci C 646.487,56 ed C 464.707,97 (tot. 1.111.195,53).

Inoltre, le società avevano già versato per le rateizzazioni somme superiori a quelle sopra viste dei saldi attivi dei conti correnti.

Per il Tribunale del riesame, invece, il profitto dei reati non risulta individuato dai saldi attivi dei conti correnti, ma dall'importo delle evasioni fiscali (le imposte evase).

La confisca del profitto, alla quale il provvedimento di sequestro è finalizzato, non ha finalità e natura sanzionatoria (come per il sequestro per equivalente), ma solo natura ripristinatoria e, quindi, la massima somma individuabile è quella giacente su conti correnti (saldo attivo) al momento della consumazione dei reati.

I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. 3.

1. Con successiva memoria - depositata il 13 ottobre 2020 - i ricorrenti hanno ribadito che il profitto del reato deve essere parametrato al saldo liquido, disponibile al momento dell'omissione (data di commissione dei reati) e non, invece, all'importo dell'imposta da versare.

Gli originari sequestri per C 7.415.799,00 per [OSCURATO:PERSONA] cooperativa servizi logistica e mov.

Merci e per C 3.589.773,00 per [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa sono stati ridotti rispettivamente a C 4.304.811,52 ed C 2.205.928,00, per gli accertati versamenti delle imposte (come dai piani di rateizzazione).

La rateizzazione dei pagamenti (per somme addirittura superiori a quelle evase, il profitto del reato) imponeva la restituzione di tutte le somme sequestrate sia per equivalente e sia direttamente alle società.

4. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.

Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen., 12 bis e 10 ter d.

Igs. 74 del 2000) in relazione alla determinazione del profitto sequestrabile in via diretta nei confronti delle società.

Il profitto complessivo (le imposte evase) corrisponde a 4.304.811,52 per la [OSCURATO:PERSONA] e ad C 2.205.928,91 per la [OSCURATO:PERSONA].

Alle società sono state sequestrate solo le somme (saldi attivi) giacenti sui conti correnti alla data di consumazione dei reati, il 27 dicembre 2018 e il 27 dicembre 2019 (C 1.11.195, 50, per la [OSCURATO:PERSONA] ed C 652.495,29 per l'altra società).

Le somme sequestrate agli indagati non coprono certo tutto il valore delle imposte non versate (soli C 90.660,27 a Pasquinelli ed C 345.048,65 per Bernazzoli).

Il profitto del reato sequestrabile nei confronti delle società non tiene conto delle decisioni delle Sezioni Unite Gubert e Lucci che hanno inteso per il denaro superare il criterio del "nesso di derivazione diretta".

I principi di diritto dell'ordinanza che oggi si impugna si pongono in contrasto con le suddette decisioni delle Sezioni Unite.

Il denaro da ricercare per il sequestro non deve essere ricercato alla scadenza del 27 dicembre ma in prossimità della scadenza del pagamento del debito tributario (prima dell'appropriazione, vedi Cassazione n. 28223/2016).

Invero prima della commissione del reato può sussistere il profitto del reato, specialmente nei reati tecnici (progressione criminosa).

Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione.

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti). (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C.

Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).

Nel caso in giudizio tutti i ricorsi (anche quello del P.M.) sono relativi ai vizi della motivazione, relativamente alla prospettata erronea determinazione del profitto del reato di cui all'art. 10 ter d.

Igs. 74 del 2000. 5.

1. Per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] cooperativa servizi logistica e mov.

Merci nel caso di specie non può dirsi la motivazione dell'ordinanza impugnata mancante, o solo apparente, poiché la stessa ha i requisiti per rendere comprensibile la vicenda e per individuare l'iter logico della decisione.

L'ordinanza impugnata adeguatamente, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva che la prospettazione dei ricorrenti indagati riguarda la questione del sequestro del profitto diretto nei confronti della società, non anche il sequestro per equivalente (finalizzato alla confisca per equivalente) disposto nei confronti delle persone fisiche per i reati in accertamento, - art. 10 ter d.

Igs. 74 del 2000.Infatti, "In tema di reati tributari, il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione. (Fattispecie in tema di reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74)" (Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019 - dep. 24/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27544501).

Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il profitto del reato è stato sempre identificato nell'importo corrispondente all'imposta evasa: "In tema di indebita compensazione di crediti di imposta, il profitto del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, che può essere oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, essendo il profitto costituito da denaro, la confisca delle somme deve essere qualificata come diretta)" (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018 - dep. 15/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27456103; vedi anche Sez. 3, n. 19994 del 21/09/2016 - dep. 27/04/2017, Bifulco, Rv. 26976301).

Concetto diverso è il profitto del reato per il sequestro nei confronti della società (finalizzato alla confisca diretta): "In tema di reati tributari, ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate sul conto corrente bancario dell'imputato, la natura fungibile del denaro non è sufficiente per qualificare come "profitto" del reato l'oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituisca un risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta. (In motivazione la Corte ha precisato che, per accertare se il denaro costituisce profitto del reato tributario, e, cioè, un risparmio di spesa aggredibile in via diretta, è necessario avere riguardo non all'identità fisica delle somme, ma al valore numerano delle disponibilità giacenti sul conto dell'imputato alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta, mentre il denaro versato successivamente a detto termine, che fosse stato sequestrato, non può essere ritenuto "profitto" del reato, ma rappresenta un'unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente)" (Sez. 3, n. 6348 del 04/10/2018 - dep. 11/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27485901). 5.

2. Per il ricorso del P.M. deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata, per il sequestro diretto nei confronti delle società, richiama le somme sul conto corrente alla data degli adempimenti fiscali.

Per la Procura ricorrente tale limite non sarebbe corretto.

Tuttavia, la Procura affronta il tema solo da un punto di vista teorico (criticando la motivazione dell'ordinanza) non specificando quali altre somme sarebbero da ritenere sequestrabili in via diretta alle società, oltre a quelle individuate dall'ordinanza consistenti nelle somme depositate sui conti correnti delle società alla data di commissione dei reati.

6. I ricorsi delle due società ritengono che le somme sequestrate (al fine della confisca diretta) andrebbero ridotte in considerazione delle somme versate con le rateizzazioni.

L'ordinanza impugnata adeguatamente rileva, con motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica e con applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione, in materia, come le somme sequestrate alle due società non "esauriscono l'intero profitto scaturente dai reati"; infatti un dato è il profitto del reato (che non può non coincidere con le imposte evase) e altro conto sono le somme in possesso delle società al momento della commissione dei reati (somme assoggettabili a confisca diretta e, quindi, a sequestro finalizzato alla confisca diretta).

Deve ribadirsi la giurisprudenza sul punto di questa Corte che ha evidenziato come: "In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.igs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito.

In motivazione, la Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura" (Sez. 3 - , Sentenza n. 28488 del 10/09/2020 Ud. - dep. 14/10/2020 - Rv. 280014 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 18034 del 05/02/2019 Cc. - dep. 02/05/2019 - Rv. 275951 - 0)

7. Tutti i ricorsi, pertanto, devono ritenersi articolati in fatto; prospettano un vizio di motivazione e non già una violazione di legge e, comunque, non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Gli stessi vanno rigettati con condanna al pagamento delle spese processuali per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] cooperativa servizi logistica e mov.

Merci.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PARMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E MOV.MERCI nel procedimento a carico di questi ultimi (a loro volta ricorrenti) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto dei ricorsi"; [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Parma, Sezione riesame, con ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente le istanze di riesame (ovvero limitava solo il sequestro diretto nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] logistica e movimento merci in C 1.111.195,50 e per la società [OSCURATO:PERSONA] in € 652.495,29 rigettando nel resto) proposte da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] logistica e movimento merci, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che aveva disposto il sequestro preventivo in vista della futura confisca diretta nei confronti delle due società e in subordine per equivalente nei confronti dei due indagati per i reati di omesso versamento dell'IVA per gli anni di imposta 2017 e 2018 (3.589.773,00 di € per la società [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa ed € 7.415.799,00 per l'altra società e rispettivamente nei confronti degli indagati per equivalente). 2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] cooperativa servizi logistica e mov. Merci deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. (integrati, anche, da successiva memoria depositata il 12 ottobre 2020) 2. 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i ricorsi si rappresentano unitariamente per la sostanziale identità dei motivi). Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., 12 bis d. Igs. 74 del 2000, 240 cod. pen. e 10 ter d. Igs. 74 del 2000), in ordine all'errata individuazione del profitto del reato. La società [OSCURATO:PERSONA], attraverso il piano di rateizzazione, ha già restituito all'erario € 1.013.860,27 per l'anno di imposta 2017 e 462.530,44 per il 2018. Considerato che il profitto del reato era già stato restituito dalla società illegittimo si configurava il sequestro per equivalente nei confronti dell'indagato. A fronte di un profitto confiscabile alla società di C 652.495,29 e al pagamento mediante la rateizzazione di somme superiori al profitto non può procedersi anche al sequestro per equivalente. 3. [OSCURATO:PERSONA] cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] logistica e mov. Merci (i ricorsi si rappresentano unitariamente per la sostanziale identità dei motivi). Nei confronti delle società il sequestro era possibile solo ed esclusivamente per le somme (saldi attivi) del conto corrente al momento della consumazione dei reati, il 27 dicembre 2018 ed il 27 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa aveva quali saldi attivi C 343.749, 27 ed C 308.746,02 (tot. C 652.495,29), la [OSCURATO:PERSONA] servizi logistica e mov. Merci C 646.487,56 ed C 464.707,97 (tot. 1.111.195,53). Inoltre, le società avevano già versato per le rateizzazioni somme superiori a quelle sopra viste dei saldi attivi dei conti correnti. Per il Tribunale del riesame, invece, il profitto dei reati non risulta individuato dai saldi attivi dei conti correnti, ma dall'importo delle evasioni fiscali (le imposte evase). La confisca del profitto, alla quale il provvedimento di sequestro è finalizzato, non ha finalità e natura sanzionatoria (come per il sequestro per equivalente), ma solo natura ripristinatoria e, quindi, la massima somma individuabile è quella giacente su conti correnti (saldo attivo) al momento della consumazione dei reati. I ricorrenti hanno chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. 1. Con successiva memoria - depositata il 13 ottobre 2020 - i ricorrenti hanno ribadito che il profitto del reato deve essere parametrato al saldo liquido, disponibile al momento dell'omissione (data di commissione dei reati) e non, invece, all'importo dell'imposta da versare. Gli originari sequestri per C 7.415.799,00 per [OSCURATO:PERSONA] cooperativa servizi logistica e mov. Merci e per C 3.589.773,00 per [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa sono stati ridotti rispettivamente a C 4.304.811,52 ed C 2.205.928,00, per gli accertati versamenti delle imposte (come dai piani di rateizzazione). La rateizzazione dei pagamenti (per somme addirittura superiori a quelle evase, il profitto del reato) imponeva la restituzione di tutte le somme sequestrate sia per equivalente e sia direttamente alle società. 4. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen., 12 bis e 10 ter d. Igs. 74 del 2000) in relazione alla determinazione del profitto sequestrabile in via diretta nei confronti delle società. Il profitto complessivo (le imposte evase) corrisponde a 4.304.811,52 per la [OSCURATO:PERSONA] e ad C 2.205.928,91 per la [OSCURATO:PERSONA]. Alle società sono state sequestrate solo le somme (saldi attivi) giacenti sui conti correnti alla data di consumazione dei reati, il 27 dicembre 2018 e il 27 dicembre 2019 (C 1.11.195, 50, per la [OSCURATO:PERSONA] ed C 652.495,29 per l'altra società). Le somme sequestrate agli indagati non coprono certo tutto il valore delle imposte non versate (soli C 90.660,27 a Pasquinelli ed C 345.048,65 per Bernazzoli). Il profitto del reato sequestrabile nei confronti delle società non tiene conto delle decisioni delle Sezioni Unite Gubert e Lucci che hanno inteso per il denaro superare il criterio del "nesso di derivazione diretta". I principi di diritto dell'ordinanza che oggi si impugna si pongono in contrasto con le suddette decisioni delle Sezioni Unite. Il denaro da ricercare per il sequestro non deve essere ricercato alla scadenza del 27 dicembre ma in prossimità della scadenza del pagamento del debito tributario (prima dell'appropriazione, vedi Cassazione n. 28223/2016). Invero prima della commissione del reato può sussistere il profitto del reato, specialmente nei reati tecnici (progressione criminosa). Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione. In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti). (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710). Nel caso in giudizio tutti i ricorsi (anche quello del P.M.) sono relativi ai vizi della motivazione, relativamente alla prospettata erronea determinazione del profitto del reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000. 5. 1. Per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] cooperativa servizi logistica e mov. Merci nel caso di specie non può dirsi la motivazione dell'ordinanza impugnata mancante, o solo apparente, poiché la stessa ha i requisiti per rendere comprensibile la vicenda e per individuare l'iter logico della decisione. L'ordinanza impugnata adeguatamente, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva che la prospettazione dei ricorrenti indagati riguarda la questione del sequestro del profitto diretto nei confronti della società, non anche il sequestro per equivalente (finalizzato alla confisca per equivalente) disposto nei confronti delle persone fisiche per i reati in accertamento, - art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000.Infatti, "In tema di reati tributari, il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione. (Fattispecie in tema di reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74)" (Sez. 3, n. 17535 del 06/02/2019 - dep. 24/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27544501). Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il profitto del reato è stato sempre identificato nell'importo corrispondente all'imposta evasa: "In tema di indebita compensazione di crediti di imposta, il profitto del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, che può essere oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, essendo il profitto costituito da denaro, la confisca delle somme deve essere qualificata come diretta)" (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018 - dep. 15/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27456103; vedi anche Sez. 3, n. 19994 del 21/09/2016 - dep. 27/04/2017, Bifulco, Rv. 26976301). Concetto diverso è il profitto del reato per il sequestro nei confronti della società (finalizzato alla confisca diretta): "In tema di reati tributari, ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate sul conto corrente bancario dell'imputato, la natura fungibile del denaro non è sufficiente per qualificare come "profitto" del reato l'oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituisca un risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta. (In motivazione la Corte ha precisato che, per accertare se il denaro costituisce profitto del reato tributario, e, cioè, un risparmio di spesa aggredibile in via diretta, è necessario avere riguardo non all'identità fisica delle somme, ma al valore numerano delle disponibilità giacenti sul conto dell'imputato alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta, mentre il denaro versato successivamente a detto termine, che fosse stato sequestrato, non può essere ritenuto "profitto" del reato, ma rappresenta un'unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente)" (Sez. 3, n. 6348 del 04/10/2018 - dep. 11/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27485901). 5. 2. Per il ricorso del P.M. deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata, per il sequestro diretto nei confronti delle società, richiama le somme sul conto corrente alla data degli adempimenti fiscali. Per la Procura ricorrente tale limite non sarebbe corretto. Tuttavia, la Procura affronta il tema solo da un punto di vista teorico (criticando la motivazione dell'ordinanza) non specificando quali altre somme sarebbero da ritenere sequestrabili in via diretta alle società, oltre a quelle individuate dall'ordinanza consistenti nelle somme depositate sui conti correnti delle società alla data di commissione dei reati. 6. I ricorsi delle due società ritengono che le somme sequestrate (al fine della confisca diretta) andrebbero ridotte in considerazione delle somme versate con le rateizzazioni. L'ordinanza impugnata adeguatamente rileva, con motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica e con applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione, in materia, come le somme sequestrate alle due società non "esauriscono l'intero profitto scaturente dai reati"; infatti un dato è il profitto del reato (che non può non coincidere con le imposte evase) e altro conto sono le somme in possesso delle società al momento della commissione dei reati (somme assoggettabili a confisca diretta e, quindi, a sequestro finalizzato alla confisca diretta). Deve ribadirsi la giurisprudenza sul punto di questa Corte che ha evidenziato come: "In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.igs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito. In motivazione, la Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura" (Sez. 3 - , Sentenza n. 28488 del 10/09/2020 Ud. - dep. 14/10/2020 - Rv. 280014 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 18034 del 05/02/2019 Cc. - dep. 02/05/2019 - Rv. 275951 - 0) 7. Tutti i ricorsi, pertanto, devono ritenersi articolati in fatto; prospettano un vizio di motivazione e non già una violazione di legge e, comunque, non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Gli stessi vanno rigettati con condanna al pagamento delle spese processuali per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e [OSCURATO:PERSONA] cooperativa servizi logistica e mov. Merci. P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e
Sentenza Cassazione n. 01341/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris