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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 12183/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] P. ANTONIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 10.09.2021, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del 14.03.2019 del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (di cui al capo b), quale amministratore unico dalla costituzione al 19.05.2010, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora in poi TPE), dichiarata fallita il 20.09.2013, e lo aveva condannato alla pena principale, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari; e aveva altresì dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della fallita società, colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, a lui ascritti ai capi a), b), c) ed e) e lo aveva condannato alla pena principale di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari.

Il Tribunale, inoltre, aveva condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore del fallimento della TPE s.r.I., da liquidarsi in separata sede, assegnando il pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di euro 1.400.000,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA], di cui, in via solidale, euro 190.000,00 a carico anche di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la predetta sentenza ricorrono autonomamente entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] prospetta due motivi. 3.1.Con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per travisamento probatorio, avuto riguardo alle informazioni rese dalle persone informate sui fatti e testimoni oculari della vicenda.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione su presunzioni e deduzioni basate sulla mera qualifica formale del ricorrente quale amministratore unico della società fallita, senza tenere conto della concreta funzione di operaio svolta dallo stesso che implicava la non conoscenza dei disegni criminosi perseguiti dall'amministratore di fatto. 3.2.Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione di un quadro probatorio insufficiente ad integrare gli estremi della bancarotta distrattiva, nonché si denuncia l'apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) del codice di rito, per avere, la Corte d'Appello, affermato, in maniera assolutamente immotivata e sulla base di una distorsione dei dati di fatto, il proposito distrattivo e consapevole del ricorrente, senza specificare il contenuto né le ragioni dalle quali questo si potesse desumere. 4.11 ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di impugnazione. 4.1.Con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, per erronea applicazione dell'art. 2639 cod. civ., dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 216, comma 1, n. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1) e 223, commi 1 e 2, n. 2) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; si deduce altresì l'illogicità della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti l'accertamento di responsabilità, la violazione dei criteri legali di valutazione della prova, in contrasto con l'art. 111 Cost. e gli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., e la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen..

Si lamenta l'erronea individuazione degli elementi costitutivi dei reati ascritti al ricorrente dovuta ad una errata valutazione giuridico-penale della fattispecie, corroborata da un materiale probatorio costituito unicamente da ipotesi, supposizioni, deduzioni, traballanti dichiarazioni e fatti controversi, dal mero valore indiziario, e non da indici certi di responsabilità penale.

In particolare, si contesta l'erroneità del percorso logico-argomentativo che ha portato la Corte territoriale a individuare il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e autore delle condotte contestate.

Nello specifico, in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, si rileva l'estraneità del ricorrente all'amministrazione della fallita società, essendo fondata la colpevolezza solo su testimonianze dal significato non univoco e su dichiarazioni rese dai coimputati prive di idonei riscontri estrinseci e mancando una prova certa ed incontrovertibile dello svolgimento dell'attività gestoria in maniera significativa e continuativa.

Indi si passano in rassegna stralci delle dichiarazioni accusatorie evidenziandone i limiti e le contraddizioni.

Quanto alla distruzione e sottrazione delle scritture contabili (capo a), alla distrazione dell'importo di euro 190.000,00 in contanti (capo b) e dell'importo di euro 1.235.000,00 mediante pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo c), la Corte territoriale desume mediante una logica ingiustamente deduttiva e ipotetica, senza prova alcuna se non le predette dichiarazioni, la responsabilità del ricorrente, legando la stessa alla sola qualifica di amministratore di fatto quanto ai capi a) e b) e motivando apoditticamente l'esclusione di responsabilità in capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al capo c).

Infine, non essendo il ricorrente amministratore designato della società [OSCURATO:SOCIETA]. non può rispondere degli inadempimenti fiscali di cui al capo e) che erano di competenza diretta degli amministratori che si sono succeduti nella carica. 4.2.Col secondo motivo, per tutte le ragioni prospettate, contesta la violazione del precetto di cui all'art. 533 cod. proc. pen. per avere, in definitiva, la Corte di Appello, condannato il ricorrente sulla base di un contesto probatorio del tutto dubbio e incerto, frutto di sole deduzioni. 4.3.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. per erronea applicazione della legge penale e insufficienza e illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Nello specifico, si contesta la mancata considerazione da parte della Corte territoriale degli elementi favorevoli dedotti sul punto, quali l'inesistenza di precedenti specifici, la sussistenza di precedenti per reati comuni e in materia di impresa di scarsa rilevanza e risalenti a un periodo estremamente remoto e la mancanza di una prova certa in ordine alla colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

I due motivi sviluppati nell'interesse del predetto, deducono, in buona sostanza, entrambi il vizio di travisamento della prova in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato alla condotta distrattiva posta in essere dall'amministratore di fatto, segnalando, da un lato, l'insufficienza del quadro probatorio, e, dall'altro, l'apparenza della motivazione della pronuncia impugnata.

Essi sono inammissibili non solo e non tanto perché implicano valutazione in fatto, ma innanzitutto perché la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, che si tende ad accreditare attraverso i vizi denunciati, rimane affidata a mere congetture meramente introduttive di una diversa valutazione.

Ciò, in violazione del noto insegnamento di questa corte per il quale, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290 - 01).

Ed invero, il ricorso, lungi dal dedurre specificamente un travisamento probatorio, si duole della valutazione delle emergenze processuali che per i giudici di merito, di entrambi i gradi di giudizio, dimostrano la piena consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla destinazione del denaro da lui stesso materialmente prelevato e consegnato nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] (denaro ricavato da una vendita pochi giorni prima da lui effettuata nella rivestita qualità e in tal modo sottratto alle casse della società e ai creditori sociali).

Specifici sono, invero, i riferimenti contenuti nella sentenza impugnata ad atti istruttori, come, ad esempio, alle dichiarazioni della dipendente Salvati e del funzionario di banca, [OSCURATO:PERSONA], e i richiami altresì operati alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato (che ebbe a riferire dei suoi sospetti all'epoca nutriti sul [OSCURATO:PERSONA] tant'è che dopo qualche mese lasciò la carica di amministratore formale della società).

Inoltre, si sottolinea nella sentenza impugnata che benché si sia accertato che l'imputato fosse un prestanome del [OSCURATO:PERSONA], tuttavia il suo consapevole coinvolgimento nella distrazione dei 190.000 € dovesse ritenersi provato anche in virtù del fatto che egli ricopriva questa carica da oltre 10 anni e conosceva i meccanismi gestori, e sapeva, ad esempio, che i dipendenti, i fornitori venivano pagati con mezzi tracciabili e non in contanti (come egli stesso sostiene che gli era stato prospettato dal [OSCURATO:PERSONA]). 2.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1 primo due motivi sono inammissibili per aspecificità e perché tendono, attraverso i vizi denunciati, ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio che, come già sopra evidenziato, non è consentita a questa Corte di legittimità; compendio probatorio in ogni caso compiutamente analizzato e valutato nelle conformi pronunce di merito, la cui ricostruzione della vicenda si fonda su una pluralità di fonti probatorie e di elementi di prova ritenuti, in buona sostanza, gravemente indicativi, per la loro precisione e convergenza, della sussistenza sia della qualifica di amministratore, di fatto, rivestita dal [OSCURATO:PERSONA], sia delle ipotesi delittuose al medesimo attribuite.La Corte territoriale, invero, condividendo in pieno le valutazioni del giudice di primo grado, alle quali pure si è fatto richiamo, ha esaminato le dichiarazioni testimoniali e quelle dei computati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desumendo chiari elementi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del ruolo, univocamente emerso, di amministratori di fatto dal medesimo rivestito (quale esercente poteri gestori e decisionali, estrinsecatisi nella assunzioni del personale, nella vendita di immobili, nella riscossione del prezzo, nella destinazione dei contanti, nell'effettuazione di operazioni home banking, nel dirigere le operazioni bancarie solo formalmente eseguite dall'amministratore di diritto, titolare del potere di firma).

In particolare, si evidenzia come le dichiarazioni del computato [OSCURATO:PERSONA] e quelle acquisite ex art.512 del codice di diritto di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, siano corroborate dai riscontri dichiarativi di persone prive di alcun interesse (quali la segretaria Salvati e il dipendente bancario [OSCURATO:PERSONA] e l'ufficiale di P.G.).

Le censure di inattendibilità di tali dichiarazioni appaiono, in questa sede, generiche e si risolvono in mere critiche al convincimento di merito; e ciò senza considerare che la corte territoriale ha anche precisato che quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] si riscontro veicedevolmente.

Né potrebbe subentrare in soccorso, la denuncia della violazione dell'art. 533 del codice di rito, atteso che non risulta adeguatamente prospettata l'emersione nel corso dei giudizi di merito di un ragionevole dubbio eventualmente non approfondito dai giudicanti; ragionevole dubbio, in ogni caso, in questa sede non prospettabile nei termini indicati.

Si rammenta che, invero, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108); laddove nel caso di specie non si ravvisa siffatta ipotesi. 2.3.11 terzo motivo è anch'esso privo di pregio; esso non si confronta minimamente con la sentenza impugnata che ha valorizzato la gravità e la pluralità delle condotte distrattive soppressive nonché dì quelle aventi anche rilevanza tributaria, e non si è limitata a rilevare i precedenti penali per reati comuni e in materia di reati d'impresa comunque risultanti a carico dell'imputato.

E', infine, il caso di evidenziare che la mancanza di prova certa non rappresenta argomento conducenti a riconoscimento delle attenuanti generiche.

In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto - come nel caso di specie - , anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle stessee (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). 3.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] P. ANTONIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 10.09.2021, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del 14.03.2019 del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (di cui al capo b), quale amministratore unico dalla costituzione al 19.05.2010, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora in poi TPE), dichiarata fallita il 20.09.2013, e lo aveva condannato alla pena principale, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari; e aveva altresì dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della fallita società, colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, a lui ascritti ai capi a), b), c) ed e) e lo aveva condannato alla pena principale di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari. Il Tribunale, inoltre, aveva condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore del fallimento della TPE s.r.I., da liquidarsi in separata sede, assegnando il pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di euro 1.400.000,00 a carico di [OSCURATO:PERSONA], di cui, in via solidale, euro 190.000,00 a carico anche di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la predetta sentenza ricorrono autonomamente entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] prospetta due motivi. 3.1.Con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per travisamento probatorio, avuto riguardo alle informazioni rese dalle persone informate sui fatti e testimoni oculari della vicenda. Si lamenta che la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione su presunzioni e deduzioni basate sulla mera qualifica formale del ricorrente quale amministratore unico della società fallita, senza tenere conto della concreta funzione di operaio svolta dallo stesso che implicava la non conoscenza dei disegni criminosi perseguiti dall'amministratore di fatto. 3.2.Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla valutazione di un quadro probatorio insufficiente ad integrare gli estremi della bancarotta distrattiva, nonché si denuncia l'apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) del codice di rito, per avere, la Corte d'Appello, affermato, in maniera assolutamente immotivata e sulla base di una distorsione dei dati di fatto, il proposito distrattivo e consapevole del ricorrente, senza specificare il contenuto né le ragioni dalle quali questo si potesse desumere. 4.11 ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di impugnazione. 4.1.Con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, per erronea applicazione dell'art. 2639 cod. civ., dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 216, comma 1, n. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1) e 223, commi 1 e 2, n. 2) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; si deduce altresì l'illogicità della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti l'accertamento di responsabilità, la violazione dei criteri legali di valutazione della prova, in contrasto con l'art. 111 Cost. e gli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., e la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.. Si lamenta l'erronea individuazione degli elementi costitutivi dei reati ascritti al ricorrente dovuta ad una errata valutazione giuridico-penale della fattispecie, corroborata da un materiale probatorio costituito unicamente da ipotesi, supposizioni, deduzioni, traballanti dichiarazioni e fatti controversi, dal mero valore indiziario, e non da indici certi di responsabilità penale. In particolare, si contesta l'erroneità del percorso logico-argomentativo che ha portato la Corte territoriale a individuare il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e autore delle condotte contestate. Nello specifico, in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, si rileva l'estraneità del ricorrente all'amministrazione della fallita società, essendo fondata la colpevolezza solo su testimonianze dal significato non univoco e su dichiarazioni rese dai coimputati prive di idonei riscontri estrinseci e mancando una prova certa ed incontrovertibile dello svolgimento dell'attività gestoria in maniera significativa e continuativa. Indi si passano in rassegna stralci delle dichiarazioni accusatorie evidenziandone i limiti e le contraddizioni. Quanto alla distruzione e sottrazione delle scritture contabili (capo a), alla distrazione dell'importo di euro 190.000,00 in contanti (capo b) e dell'importo di euro 1.235.000,00 mediante pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo c), la Corte territoriale desume mediante una logica ingiustamente deduttiva e ipotetica, senza prova alcuna se non le predette dichiarazioni, la responsabilità del ricorrente, legando la stessa alla sola qualifica di amministratore di fatto quanto ai capi a) e b) e motivando apoditticamente l'esclusione di responsabilità in capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al capo c). Infine, non essendo il ricorrente amministratore designato della società [OSCURATO:SOCIETA]. non può rispondere degli inadempimenti fiscali di cui al capo e) che erano di competenza diretta degli amministratori che si sono succeduti nella carica. 4.2.Col secondo motivo, per tutte le ragioni prospettate, contesta la violazione del precetto di cui all'art. 533 cod. proc. pen. per avere, in definitiva, la Corte di Appello, condannato il ricorrente sulla base di un contesto probatorio del tutto dubbio e incerto, frutto di sole deduzioni. 4.3.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. per erronea applicazione della legge penale e insufficienza e illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Nello specifico, si contesta la mancata considerazione da parte della Corte territoriale degli elementi favorevoli dedotti sul punto, quali l'inesistenza di precedenti specifici, la sussistenza di precedenti per reati comuni e in materia di impresa di scarsa rilevanza e risalenti a un periodo estremamente remoto e la mancanza di una prova certa in ordine alla colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi sviluppati nell'interesse del predetto, deducono, in buona sostanza, entrambi il vizio di travisamento della prova in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato alla condotta distrattiva posta in essere dall'amministratore di fatto, segnalando, da un lato, l'insufficienza del quadro probatorio, e, dall'altro, l'apparenza della motivazione della pronuncia impugnata. Essi sono inammissibili non solo e non tanto perché implicano valutazione in fatto, ma innanzitutto perché la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, che si tende ad accreditare attraverso i vizi denunciati, rimane affidata a mere congetture meramente introduttive di una diversa valutazione. Ciò, in violazione del noto insegnamento di questa corte per il quale, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290 - 01). Ed invero, il ricorso, lungi dal dedurre specificamente un travisamento probatorio, si duole della valutazione delle emergenze processuali che per i giudici di merito, di entrambi i gradi di giudizio, dimostrano la piena consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla destinazione del denaro da lui stesso materialmente prelevato e consegnato nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] (denaro ricavato da una vendita pochi giorni prima da lui effettuata nella rivestita qualità e in tal modo sottratto alle casse della società e ai creditori sociali). Specifici sono, invero, i riferimenti contenuti nella sentenza impugnata ad atti istruttori, come, ad esempio, alle dichiarazioni della dipendente Salvati e del funzionario di banca, [OSCURATO:PERSONA], e i richiami altresì operati alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato (che ebbe a riferire dei suoi sospetti all'epoca nutriti sul [OSCURATO:PERSONA] tant'è che dopo qualche mese lasciò la carica di amministratore formale della società). Inoltre, si sottolinea nella sentenza impugnata che benché si sia accertato che l'imputato fosse un prestanome del [OSCURATO:PERSONA], tuttavia il suo consapevole coinvolgimento nella distrazione dei 190.000 € dovesse ritenersi provato anche in virtù del fatto che egli ricopriva questa carica da oltre 10 anni e conosceva i meccanismi gestori, e sapeva, ad esempio, che i dipendenti, i fornitori venivano pagati con mezzi tracciabili e non in contanti (come egli stesso sostiene che gli era stato prospettato dal [OSCURATO:PERSONA]). 2.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1 primo due motivi sono inammissibili per aspecificità e perché tendono, attraverso i vizi denunciati, ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio che, come già sopra evidenziato, non è consentita a questa Corte di legittimità; compendio probatorio in ogni caso compiutamente analizzato e valutato nelle conformi pronunce di merito, la cui ricostruzione della vicenda si fonda su una pluralità di fonti probatorie e di elementi di prova ritenuti, in buona sostanza, gravemente indicativi, per la loro precisione e convergenza, della sussistenza sia della qualifica di amministratore, di fatto, rivestita dal [OSCURATO:PERSONA], sia delle ipotesi delittuose al medesimo attribuite.La Corte territoriale, invero, condividendo in pieno le valutazioni del giudice di primo grado, alle quali pure si è fatto richiamo, ha esaminato le dichiarazioni testimoniali e quelle dei computati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desumendo chiari elementi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del ruolo, univocamente emerso, di amministratori di fatto dal medesimo rivestito (quale esercente poteri gestori e decisionali, estrinsecatisi nella assunzioni del personale, nella vendita di immobili, nella riscossione del prezzo, nella destinazione dei contanti, nell'effettuazione di operazioni home banking, nel dirigere le operazioni bancarie solo formalmente eseguite dall'amministratore di diritto, titolare del potere di firma). In particolare, si evidenzia come le dichiarazioni del computato [OSCURATO:PERSONA] e quelle acquisite ex art.512 del codice di diritto di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, siano corroborate dai riscontri dichiarativi di persone prive di alcun interesse (quali la segretaria Salvati e il dipendente bancario [OSCURATO:PERSONA] e l'ufficiale di P.G.). Le censure di inattendibilità di tali dichiarazioni appaiono, in questa sede, generiche e si risolvono in mere critiche al convincimento di merito; e ciò senza considerare che la corte territoriale ha anche precisato che quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] si riscontro veicedevolmente. Né potrebbe subentrare in soccorso, la denuncia della violazione dell'art. 533 del codice di rito, atteso che non risulta adeguatamente prospettata l'emersione nel corso dei giudizi di merito di un ragionevole dubbio eventualmente non approfondito dai giudicanti; ragionevole dubbio, in ogni caso, in questa sede non prospettabile nei termini indicati. Si rammenta che, invero, la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108); laddove nel caso di specie non si ravvisa siffatta ipotesi. 2.3.11 terzo motivo è anch'esso privo di pregio; esso non si confronta minimamente con la sentenza impugnata che ha valorizzato la gravità e la pluralità delle condotte distrattive soppressive nonché dì quelle aventi anche rilevanza tributaria, e non si è limitata a rilevare i precedenti penali per reati comuni e in materia di reati d'impresa comunque risultanti a carico dell'imputato. E', infine, il caso di evidenziare che la mancanza di prova certa non rappresenta argomento conducenti a riconoscimento delle attenuanti generiche. In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto - come nel caso di specie - , anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle stessee (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). 3.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 12183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris