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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36040/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025della CORTE di APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità de i ricors i ; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1-bise seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salernoha confermato la condanna degli imputati per il reato di tentata truffa aggravata.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazionela difesa degli imputati, formulando duemotivi. 2.1 Innanzitutto,si lamenta (sotto l’egida dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e,cod. proc. pen.) la violazione di legge e d il vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’aggravante.

I giudici hanno considerato la sola età della persona offesa(anni 87) quale parametro sufficiente a giustificarne la fondatezza, senza valutare quale effettiva condizione di vulnerabilità ciò abbia comportato, con valutazione quindi insufficiente ed a base parziale. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta (exart. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) la mancata considerazione -ed anzi, addirittura, menzione –dell’intervenuto risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibil i perché il primo comune motivo è generic o e manifestamente infondat o mentre il secondo , altrettanto comune, non è consentito. 1.1.Il primo, che contesta la sussistenza della aggravante e della relativa motivazione, èdel tutto generico, e quindi priv o della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c) , cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentat o alla Corte d’appello; in tale ipotesi il motiv o risulta ripetitiv o , aspecific o e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone , Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 , Sammarco,Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Lavorato, Rv. 259425 - 01) .

Tanto più che , nella fattispecie, ci si trova di fronte ad una c.d.

"doppia conforme" anche in relazione all’applicazione della circostanza aggravante (oltre che della penale responsabilità), con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette, anche per tale aspetto, congiuntamente,costituendo esse un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01 ; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01 ).

Ed infatti, leggendole ‘in parallelo’, si coglie immediatamente che il riconoscimentodella menzionata aggravante non è il frutto dell’astratta applicazione di una regola, ma della specifica valutazione, dall’analisi delle concrete modalità dell’azione, della particolare vulnerabilità della anziana in ragione del fattore età.Infatti, si legge nella motivazione (pg.2, in fondo) che “La vittima, assai anziana, mostrò nell'occasion e di essere tutt'altro che lucida e presente a se stessa, tanto è vero che anziché respingere senz'altro i due imputati si limitò a rispondere che non sapeva come trasportare un pacco pesante,e fu solo l'intervento del nipote al salvarla dalla consumazione del reato”.Ciò dimostra che i giudici, evitando qualsivoglia pre-giudizio astratto, si sono calati nel caso concreto per applicare il diritto al fatto.

Il primo motivo è, quindi, oltre che ripetitivo, manifestamente infondato. 1.2.Il secondo motivo non è consentito.

E’ corretto riconoscere che la difesa abbiada sempre cercato di introdurre nel processo il tema dell’avvenuto risarcimento del danno a favore della persona offesa (circostanza documentata) e tuttavia occorre altresì affermare che ciò è stato fatto in maniera errata tanto in primo, come in secondo grado, come in sede di legittimità.

In primo grado (si legge nella sentenza e nei verbali di udienza) la difesa ha insistito (udienza 2 dicembre 2024) “nella istanza di definizione del processo con rito abbreviato condizionato al riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, per entrambi gli imputati”, richiesta chiaramente inammissibile perché fuori dallo schema legale, che all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. prevede bensì la possibilità di “subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessariaalla decisione”, ma non ad un certo esito del giudizio.

Nelle conclusioni, ci si è limitati a chiedere, in via gradata rispetto all’assoluzione ed alla pronuncia di non doversi procedere, il “minimo della pena e i benefici di legge” (pg. 2 della sentenza).

In appello, il risarcimento del danno è stato inserito in un motivo rubricato “Dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione tacitadi querela a seguito del risarcimento del danno ” (grassetto e sottolineato nell’originale, n.d.r.).L’istanza è stata respinta perché la truffa aggravat a di cui all’imputazione è perseguibile d’ufficio(pg. 3 della decisione).

Nel ricorso per cassazione, infine, l a mancata valorizzazione dell ’avvenuto risarcimentoda parte dei giudici di primo e di secondo grado, costituisce oggetto di una doglianza attinente al trattamento sanzionatorio (pg. 6, in fondo), tema non evocato in precedenza, in relazione al preteso risarcimento.

Il disallineamento tra le richieste formulate nelle diverse fasi processuali, fa sì che solo in questa sede, per la prima volta, si invochi (peraltro senza ulteriore argomentazione o riferimento ad articoli del codice applicabili al caso concreto) la circostanza attenuante del risarcimento del danno.

In tale prospettiva, il motivo non è consentito: costituendo esso un novum che viola la catena devolutiva, vaapplicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la cui ratio risiede nell ’ evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado suun punto del ricorso non ‘coperto’dalla Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631- 01 ) .

2. All'inammissibilità dei ricors i consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9ottobre 2025 Il Consigliere relat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025della CORTE di APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità de i ricors i ; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1-bise seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salernoha confermato la condanna degli imputati per il reato di tentata truffa aggravata. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazionela difesa degli imputati, formulando duemotivi. 2.1 Innanzitutto,si lamenta (sotto l’egida dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e,cod. proc. pen.) la violazione di legge e d il vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’aggravante. I giudici hanno considerato la sola età della persona offesa(anni 87) quale parametro sufficiente a giustificarne la fondatezza, senza valutare quale effettiva condizione di vulnerabilità ciò abbia comportato, con valutazione quindi insufficiente ed a base parziale. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta (exart. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) la mancata considerazione -ed anzi, addirittura, menzione –dell’intervenuto risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibil i perché il primo comune motivo è generic o e manifestamente infondat o mentre il secondo , altrettanto comune, non è consentito. 1.1.Il primo, che contesta la sussistenza della aggravante e della relativa motivazione, èdel tutto generico, e quindi priv o della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c) , cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentat o alla Corte d’appello; in tale ipotesi il motiv o risulta ripetitiv o , aspecific o e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone , Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 , Sammarco,Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Lavorato, Rv. 259425 - 01) . Tanto più che , nella fattispecie, ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" anche in relazione all’applicazione della circostanza aggravante (oltre che della penale responsabilità), con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette, anche per tale aspetto, congiuntamente,costituendo esse un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01 ; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218- 01 ). Ed infatti, leggendole ‘in parallelo’, si coglie immediatamente che il riconoscimentodella menzionata aggravante non è il frutto dell’astratta applicazione di una regola, ma della specifica valutazione, dall’analisi delle concrete modalità dell’azione, della particolare vulnerabilità della anziana in ragione del fattore età.Infatti, si legge nella motivazione (pg.2, in fondo) che “La vittima, assai anziana, mostrò nell'occasion e di essere tutt'altro che lucida e presente a se stessa, tanto è vero che anziché respingere senz'altro i due imputati si limitò a rispondere che non sapeva come trasportare un pacco pesante,e fu solo l'intervento del nipote al salvarla dalla consumazione del reato”.Ciò dimostra che i giudici, evitando qualsivoglia pre-giudizio astratto, si sono calati nel caso concreto per applicare il diritto al fatto. Il primo motivo è, quindi, oltre che ripetitivo, manifestamente infondato. 1.2.Il secondo motivo non è consentito. E’ corretto riconoscere che la difesa abbiada sempre cercato di introdurre nel processo il tema dell’avvenuto risarcimento del danno a favore della persona offesa (circostanza documentata) e tuttavia occorre altresì affermare che ciò è stato fatto in maniera errata tanto in primo, come in secondo grado, come in sede di legittimità. In primo grado (si legge nella sentenza e nei verbali di udienza) la difesa ha insistito (udienza 2 dicembre 2024) “nella istanza di definizione del processo con rito abbreviato condizionato al riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, per entrambi gli imputati”, richiesta chiaramente inammissibile perché fuori dallo schema legale, che all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. prevede bensì la possibilità di “subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessariaalla decisione”, ma non ad un certo esito del giudizio. Nelle conclusioni, ci si è limitati a chiedere, in via gradata rispetto all’assoluzione ed alla pronuncia di non doversi procedere, il “minimo della pena e i benefici di legge” (pg. 2 della sentenza). In appello, il risarcimento del danno è stato inserito in un motivo rubricato “Dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione tacitadi querela a seguito del risarcimento del danno ” (grassetto e sottolineato nell’originale, n.d.r.).L’istanza è stata respinta perché la truffa aggravat a di cui all’imputazione è perseguibile d’ufficio(pg. 3 della decisione). Nel ricorso per cassazione, infine, l a mancata valorizzazione dell ’avvenuto risarcimentoda parte dei giudici di primo e di secondo grado, costituisce oggetto di una doglianza attinente al trattamento sanzionatorio (pg. 6, in fondo), tema non evocato in precedenza, in relazione al preteso risarcimento. Il disallineamento tra le richieste formulate nelle diverse fasi processuali, fa sì che solo in questa sede, per la prima volta, si invochi (peraltro senza ulteriore argomentazione o riferimento ad articoli del codice applicabili al caso concreto) la circostanza attenuante del risarcimento del danno. In tale prospettiva, il motivo non è consentito: costituendo esso un novum che viola la catena devolutiva, vaapplicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la cui ratio risiede nell ’ evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado suun punto del ricorso non ‘coperto’dalla Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631- 01 ) . 2. All'inammissibilità dei ricors i consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9ottobre 2025 Il Consigliere relat
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