CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 25104/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sTrtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e.L0-n edts":49-63 e 5„, ozi n ( en CGC) (")L*2-. ep Vy) P'\n e"^ 11-0--(0 `1-«— t ; e_ ^..; •IrD L-01,f° [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Napoli respingeva l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli le aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di partecipazione associativa al clan Contini, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e dal padre dell'indagata, [OSCURATO:PERSONA], di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, aggravato dall'agevolazione mafiosa, per avere indotto il cognato [OSCURATO:PERSONA] ad interrompere la collaborazione con la giustizia, e, infine, di riciclaggio, per avere contribuito all'occultamento della provenienza delittuosa di somme provenienti dal delitto di truffa. La Quinta sezione di questa Corte, con sentenza in data 19 novembre 2024, ha annullato detta ordinanza limitatamente all'imputazione provvisoria di partecipazione ad associazione mafiosa. Ha, invero, ritenuto i dati valorizzati nella stessa, relativi al ruolo di gestore e dispensatore svolto dalla donna delle somme necessarie al sostentamento dei familiari, liberi e detenuti, ambigui e non univocamente deponenti nel senso della partecipazione al clan Contini di [OSCURATO:PERSONA]. Ha, a tale riguardo, rilevato che detto ruolo potrebbe essere anche funzionale non già agli interessi del clan, ma solo a quelli dei membri della famiglia Bosti; e che non depongono in senso contrario neppure le accuse mosse dal cognato alla donna, nel suo breve periodo di collaborazione, sempre vedenti su detto ruolo. Sulla base della sentenza rescindente il Tribunale del riesame con l'ordinanza in epigrafe, emessa all'esito di giudizio di rinvio, ha ritenuto che la rivalutazione del medesimo compendio probatorio, considerato ambiguo e non univoco nel senso della partecipazione associativa, non può che indurre a ritenere l'incontestato e incontestabile supporto offerto da [OSCURATO:PERSONA] ai familiari, detenuti o liberi, attraverso il sostentamento economico e la gestione delle risorse del clan, come tra l'altro riferito da [OSCURATO:PERSONA], secondo precise direttive del padre, sussumibile nel reato di cui all'ad. 648 cod. pen., aggravato dall'ad. 416-bis.1 cod. pen. Con riguardo a detta fattispecie il Tribunale a quo la ritiene certamente configurabile, sia quanto all'elemento oggettivo, essendo certo che la provvista gestita avesse provenienza illecita, sia in ordine al profilo soggettivo, atteso che il dolo della ricettazione può configurarsi anche nella forma eventuale ed è del tutto ragionevole asserire che la figlia del capo clan si sia, quantomeno, rappresentata la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro che dispensava ai congiunti detenuti e ai familiari liberi. Aggiunge, inoltre, che, in linea con i più recenti arresti di legittimità, non vi è dubbio che la percezione da parte del congiunto di un affiliato, che si trovi in stato di detenzione, di denaro proveniente dal sodalizio criminale, integra il reato di agevolazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità tra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà associativo agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti. Rileva che detta aggravante può ravvisarsi anche allorché l'autore materiale della condotta di ricettazione, che abbia la disponibilità di denaro proveniente dall'associazione, abbia agito senza avere come esclusiva finalità quella di rafforzare il sodalizio, essendo mosso anche da finalità ulteriori e/o di tipo personale, atteso che la pluralità dei motivi che possono avere indotto alla consumazione del reato non neutralizza il dolo intenzionale richiesto per la configurazione dell'aggravante, che nel caso di specie è agevole inferire proprio dal legame familiare con i vertici dell'associazione mafiosa, che rende di palmare evidenza la sostanziale condivisione della finalità di rafforzare il vincolo, palesando la rete di mutualità o reciproca assistenza fra gli associati, rinsaldando, così, il vincolo di solidarietà e scongiurando il rischio di dissociazione o collaborazione con l'autorità giudiziaria. Evidenzia che al riguardo basterà leggere i verbali di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e ripercorrere gli elementi probatori che danno conto della gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] anche di immobili fittiziamente intestati dal padre a terzi, per avvedersi di quanto addentro fosse l'indagata nel tessuto associativo e, dunque, di quanto fosse consapevole delle finalità agevolatrici perseguite dai congiunti. Passando alle esigenze cautelari l'ordinanza di riesame le ritiene sussistenti, in ragione della ripetuta azione posta in essere dall'indagata anche in tempi recenti per agevolare un sodalizio fortemente radicato sul territorio, in assenza di elementi indicativi di un mutamento della condotta di vita, evidenziando, dunque, al di là della presunzione derivante dal riconoscimento dell'aggravante, la sussistenza del pericolo di reiterazione alla luce della gravità della condotta e della pervicacia dimostrata. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione, anche come travisamento probatorio, e violazione di legge. Rileva il ricorrente che l'ordinanza impugnata non ha considerato che: - la riscontrata ambivalenza di alcuni elementi indiziari non li priva di valenza indiziaria nell'ambito di un'eventuale "costruzione organica"; - detti elementi, invero, non erano i soli portati a sostegno dell'accusa, essendosi rivelata l'indagata quale longa manus del padre nella gestione sia imprenditoriale che criminale del clan, nella gestione del "tesoro del clan" affidatogli dal genitore, nei rapporti con gli altri affiliati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nella gestione del paventato pentimento di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], e nella gestione del pentimento del cognato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti poneva in essere condotte minatorie volte ad indurlo alla ritrattazione, coinvolgendo anche terze persone detenute; - l'omessa valutazione di detti elementi ha comportato una violazione di legge nella qualificazione della condotta come ricettazione, piuttosto che partecipazione associativa, come ritenuto dal G.i.p. Il Procuratore ricorrente insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Ricorre per cassazione, tramite, il proprio difensore di fiducia anche [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento al ritenuto delitto di ricettazione aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Si rileva che nel vedere nel comportamento dell'indagata un'agevolazione in favore della consorteria criminale, piuttosto che un mero supporto a familiari detenuti e liberi, il Tribunale del riesame sia incorso nello stesso errore di cui alla sentenza di annullamento, soprattutto non soffermandosi sul necessario dolo intenzionale. 3.2. Col secondo motivo di impugnazione si denuncia motivazione meramente apparente e asseriva in ordine alle ritenute esigenze cautelari. Osserva la difesa che si incorre in detto tipo di motivazione laddove si afferma la gravità del comportamento delittuoso, non considerando che la Suprema Corte ha relegato il comportamento della ricorrente a fini meramente familiari. Il difensore, alla luce di tali censure, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore, e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa, invece, all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 247206). 1.1. Infondato è il ricorso del Procuratore presso il Tribunale di Napoli. Lamenta, invero, il ricorrente che l'ordinanza impugnata ha erroneamente rilevato in fatto un'identità tra gli elementi posti a fondamento della misura cautelare e quelli ritenuti ambigui dalla sentenza rescindente, che, invece, non appare trovare riscontro alla luce di una serie di elementi indicati dal P.m. e sopra riportati. Non considera, però, il ricorso, rivelando la propria infondatezza, che proprio gli elementi ritenuti ambigui e non deponenti in senso univoco per la partecipazione associativa erano quelli valorizzati dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nell'ordinanza genetica. Invero, si legge a p. 7 di detta ordinanza che deve ritenersi comprovata la condotta di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan capeggiato dal padre [OSCURATO:PERSONA] in ragione della stabile e organica compenetrazione di costei nel tessuto organizzativo del sodalizio, desumibile dal ruolo attivo assunto dalla predetta indagata ovvero dal concreto apporto fornito dalla predetta al sodalizio. E a tale riguardo il G.i.p. osserva che la Bosti è stata preposta, da anni, alla gestione del denaro del clan e a curare ulteriori interessi di natura patrimoniale del capo clan (come il patrimonio immobiliare intestato a prestanomi), fornendo un contributo essenziale per la sopravvivenza del sodalizio medesimo, curandone un segmento sensibile ed imprescindibile, trattandosi, peraltro, di persona che sia per i componenti della famiglia che per i sodali fa le veci del capo clan, adeguandosi, alle direttive di quest'ultimo ("quello che dice papà io quello faccio"). Confrontando gli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria nell'ordinanza genetica, che non attengono ai diversi profili valorizzati in ricorso, con quanto affermato dalla pronuncia rescindente, il Tribunale del riesame non ha che potuto fare proprie le censure di questa Corte e, prendendo atto del giudizio di ambiguità in ordine ai suddetti elementi, escludere la sussistenza di un grave compendio indiziario circa la partecipazione associativa e ritenere l'incontestato e incontestabile supporto offerto dalla donna ai familiari, detenuti e liberi, attraverso il sostentamento economico e la gestione delle risorse del clan, secondo precise direttive del padre, sussumibile nel delitto di ricettazione, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, nei termini di cui sopra. 1.2. Infondato è anche il ricorso nell'interesse della Bosti. 1.2.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Il Tribunale del riesame, invero, dopo avere dato atto che la difesa ha sollecitato la modifica della provvisoria contestazione nella fattispecie della ricettazione, ritiene configurabile - con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza - detta fattispecie sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, nei termini non manifestamente illogici sopra riportati. Lo stesso Tribunale, sempre con motivazione logica e coerente con le risultanze investigative, ritiene la sussistenza della finalità, pur non esclusiva, di rafforzare il sodalizio, inferendo dal legame familiare con i vertici del clan e dalla consapevolezza delle finalità agevolatorie perseguite dai congiunti il dolo richiesto. 1.2.2. Inammissibile, in quanto meramente rivalutativo e manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, a fronte di argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici sulle esigenze cautelari, quali quelle sopra riportate, e come tali immuni da censure rilevabili in sede di legittimità. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà della Bosti deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Rigetta il ricorso del Pubblico ministero. Rigetta altresì il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Man