CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2016
Cassazione n. 09601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24950/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - PALERMO n. 1228/2016depositata il 01/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , esercente l’attività di “recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”, era attinta dall’avviso di accertamento n. TY303A100562/2011 notificato, a seguito di verifica fiscale da parte della GdF, per l’a.i. 2008, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA. Invero, da controlli incrociati, era emerso avere la contribuente dedotto costi, per complessivi euro 2.606.107, oltre IVA indetraibile per euro 521.222, documentati da fatture, emesse da varie imprese, riferibili ad operazioni inesistenti. L’Agenzia delle entrate, condividendo i rilievi della GdF, procedeva alla rettifica della dichiarazione presentata ai sensi degli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 25 D.Lgs. n. 446 del 1997, recuperando le maggiori imposte, con interessi e sanzioni. 2. Su impugnazione della contribuente, la CTP di Palermo, con sentenza n. 6326/07/14 del 23.9.2014, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo l’illegittimità del recupero dell’IVA in ragione del meccanismo del “reverse charge”. 3. Proponevano appello la contribuente in via principale e l’Ufficio in via incidentale. 3.1. La CTR, con la sentenza emarginata, accoglieva l’uno e rigettava l’altro, annullando per l'effetto l'avviso di accertamento. 3.2. Osservava, in particolare, quanto segue. - i “richiami normativi” inerenti ai poteri esercitati dall'Agenzia delle entrate ai fini della rettifica “risultano assai generici e non individuano opportunamente le diverse fattispecie di violazioni e/o inadempienze commesse dal contribuente verificato”, contravvenendo alle “disposizioni di informazione, di chiarezza e di motivazione contenute nello Statuto del contribuente”; - manca l'allegazione del pvc all'avviso di accertamento e ciò, unitamente alle “indicazioni riportate” in esso, genera “alcune perplessità”, difettando “gli elementi necessari e sufficienti per definire, in modo certo […], l’asserita ‘inesistenza’ delle forniture […]”; - “alla luce delle risultanze dei controlli incrociati e delle dichiarazioni acquisite da taluni fornitori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri), nonché dall'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], non si può non affermare che le fatture (emesse a nome di quest'ultimo soggetto) riguardanti le forniture eseguite alla società appellante, riportano la ‘falsa’ indicazione del soggetto cedente, ma non dimostrano – certamente – la ‘oggettiva inesistenza dell'operazione’ […], ossia che non sia avvenuta la fornitura dei rottami metallici di cui alle predette fatturazioni; - la circostanza che si versi in ipotesi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emerge anche dal decreto di sequestro preventivo del gip presso il tribunale di Palermo, oltre che dalla attestata veridicità dei pagamenti, quantunque eseguiti nei confronti di soggetti diversi dagli “ignari” fatturanti, e dalla “perizia giurata resa da un professionista della [OSCURATO:PERSONA]”, atta a dimostrare che quest'ultima non avrebbe potuto realizzare il fatturato dell'anno di riferimento “in assenza delle quantità di materiale desumibile dalle fatture oggetto di contestazione”; - deve dunque concludersi per l’“l'inesistenza soggettiva della fornitura”, ferma la sua “esistenza oggettiva”, come confermato anche dal giudice penale nella sentenza prodotta dalla contribuente. 4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. Con requisitoria in data 20 dicembre 2022 depositata telematicamente, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], insta per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cpc, degli artt. 12, comma 2, della legge 27.7.2000, n. 212, dell’art. 42 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, e dell’art. 56 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633”. 1.1. La CTR ha rilevato la genericità dell'avviso di accertamento con riguardo a: motivazione della verifica, ritenuta “non meglio definita”; motivazione della pretesa tributaria, per insufficiente richiamo delle norme di cui ai vari articoli legittimanti l'accertamento. La decisione della CTR è errata inquanto le finalità e l'oggetto della verifica sono indicati nel pvc richiamato dall'avviso e depositato in primo grado e la specifica indicazione dei singoli commi degli articoli di legge legittimanti l'accertamento non è richiesta ai fini della validità dell'avviso. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 nonché degli artt. 17, 19, 21 del d.P.R. 26.10.1973, n. 633, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 cc, nonché agli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972”. 2.1. La CTR. dopo aver qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti, ha contraddittoriamente annullato l’avviso. 3. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 16 gennaio 2023, il difensore della contribuente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197 l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), cui all’udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale non si è opposto. Giusta il comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. Giusta il comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Giusta il comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenz