CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 30132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05T9YKH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza dei 12/07/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 30/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 3) ed è, comunque, manifestamente infondato, stante l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]