CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 31446/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CARMINE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 20044/2016Numero sezionale 1156/2025Numero di raccolta generale 31446/2025Data pubblicazione 02/12/2025-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 936/2016 depositata il 05/02/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dalla Con-sigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con lasentenza n. 936/2016 depositata in data 05/02/2016, ha rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 19798/2014, conla quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva accolto il ri-corso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il qualeera stata eseguita una ripresa a titolo di IVA per l’anno d’imposta 2008, perl’importo di Euro 29.935,00.2. Il contenzioso trae origine da un PVC della Guardia di Finanza di Napoli,dal quale risultava che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: SVE) aveva acquistatobeni da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., società coinvolte in un arti-colato sistema di frode all’IVA. In presenza di fatture per operazioni sogget-tivamente inesistenti non poteva essere riconosciuta la detrazione dell’IVA,dal momento che l’effettività degli acquisti non escludeva la provenienza daun soggetto inesistente.3. La CTR, richiamata la giurisprudenza di questa Corte e quella della CGUE,in relazione alla prova che, in caso di operazioni soggettivamente inesi-stenti, deve essere data in merito alla conoscenza o conoscibilità con l’usodell’ordinaria diligenza da parte del contribuente dell’inserimento dell’ope-razione de qua in un’evasione commessa dal fornitore, ha escluso che taleprova fosse stata materialmente fornita nel caso di specie. A tal propositoha evidenziato che l’amministrazione finanziaria non aveva fornito alcunelemento a supporto delle sue tesi, sottolineando i riscontri favorevoli delle2 di 6Numero registro generale 20044/2016Numero sezionale 1156/2025Numero di raccolta generale 31446/2025Data pubblicazione 02/12/2025pronunce della CTR per le annualità 2006 e 2007, l’assoluzione degli ammi-nistratori in sede penale (in relazione a imputazioni che coinvolgevano an-che l’annualità 2008), la tenuta regolare delle scritture contabili, gli effettivipagamenti delle forniture oggetto di accertamento (con merce regolar-mente consegnata) e la conformità dei prezzi corrisposti rispetto a quelli dimercato.4. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.5. La società contribuente ha resistito con controricorso e, successivamente,ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.1.1. La ricorrente rileva che l’affermazione contenuta nella sentenza im-pugnata secondo cui l’ufficio non avrebbe fornito alcun supporto della suatesi sembra riferirsi a una fattispecie diversa da quella presente, integrandouna motivazione meramente apparente, ma in realtà, inesistente. L’ammi-nistrazione avrebbe, infatti, indicato, quale nucleo fondante della motiva-zione contenuta nell’avviso, l’inesistenza dei fornitori della controparte. Sitratterebbe di elemento ricavato dal PVC, assistito da fede privilegiata eincontestato dalla stessa controparte. La qualità di cartiere delle danti causadella contribuente sarebbe stata allegata dall’amministrazione finanziaria,con la conseguenza che non sussisterebbe la situazione indicata dalla CTRdi non produzione di alcun elemento.1.2. Il motivo di ricorso, oltre a non confrontarsi con la ratio della sen-tenza impugnata, incentrata sull’assenza del requisito (soggettivo) della co-noscenza o doverosa conoscibilità da parte della società contribuente dell’in-serimento dell’operazione indicata nella fattura in un’evasione compiutadall’emittente, è infondato, considerato che il giudice di seconde cure non3 di 6Numero registro generale 20044/2016Numero sezionale 1156/2025Numero di raccolta generale 31446/2025Data pubblicazione 02/12/2025si è rivolto ad altra fattispecie rispetto a quella prospettata dall’amministra-zione finanziaria.2. Con il secondo motivo è stata contestata la violazione degli artt. 19e 21 d.P.R. 26/10/1972, n. 633, nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. La ricorrente rileva che gli elementi fattuali indicati nella sentenzaimpugnata in relazione alla mancata consapevolezza della frode da partedella società contribuente non sarebbero condivisibili. Si tratterebbe di ele-menti di per sé inconferenti e logicamente inadeguati per dimostrare l’esi-stenza delle operazioni e, quindi, la pretesa fiducia della cessionaria. Diver-samente, la sentenza trascura che l’amministrazione avrebbe fornito indizi– come l’inesistenza e la carenza di strutture dei fornitori emersa dalle in-dagini dei verbalizzanti - tali da far ritenere che anche l’acquirente non po-tesse ignorare l’irregolarità della situazione.2.2. Il motivo di ricorso è infondato.In via preliminare, in relazione a quanto evidenziato dalla controricorrentenella memoria ex art. 378 c.p.c., in ordine all’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del2000 (recentemente introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024) occorre rilevareche nel caso di specie la formula assolutoria (il fatto non costituisce reato)contenuta nel dispositivo della sentenza prodotta non corrisponde a quellaespressamente indicata nella norma appena richiamata, laddove viene fattoriferimento alla sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sus-siste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibatti-mento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali og-getto di valutazione nel processo tributario. Di conseguenza, la fattispeciein esame non è sussumibile nell’ambito di applicazione dell’art. 21 bis d.lgs.n. 74 del 2000, anche prescindendo dalle questioni intertemporali legatealla recente introduzione della norma.2.3. Ciò premesso, nel caso in esame gli elementi da cui la CTR ha trattoil convincimento della mancata conoscenza o doverosa conoscibilità da4 di 6Numero registro generale 20044/2016Numero sezionale 1156/2025Numero di raccolta generale 31446/2025Data pubblicazione 02/12/2025parte del contribuente della riconducibilità dell’operazione soggettivamenteinesistente sono costituiti dai riscontri favorevoli delle pronunce della CTRper le annualità 2006 e 2007, dall’assoluzione degli amministratori in sedepenale (in relazione a imputazioni che coinvolgevano anche l’annualità2008), la tenuta regolare delle scritture contabili, gli effettivi pagamentidelle forniture oggetto di accertamento (con merce regolarmente conse-gnata) e la conformità dei prezzi corrisposti rispetto a quelli di mercato. Afronte della motivazione del giudice di seconde cure, che ha indicato glielementi che hanno portato a escludere l’elemento soggettivo in capo alcontribuente, l’amministrazione finanziaria non ha fornito la prova della co-noscenza o conoscibilità del carattere soggettivamente inesistente delleoperazioni in capo al contribuente.Sul punto questa Corte ha, tuttavia, precisato che, ai fini della detrazionedell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministra-zione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo cheil fornitore fosse fittizio, ma anche che il destinatario fosse consapevole,disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore one-sto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasionedell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente. Incombe,invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di con-sapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, pernon essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibileda un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzio-nalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo,a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanzadi benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 09/08/2022, n.24471; v. anche Cass., 20/04/2018, n. 9851).3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore della parte controricorrente.5 di 6Numero registro generale 20044/2016Numero sezionale 1156/2025Numero di raccolta generale 31446/2025Data pubblicazione 02/12/2025 P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dellaparte controricorrente, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi e in Euro200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.Così deciso in Roma, il 13/02/2025.Il PresidenteGIACOMO MARIA NONNO6 di 6Numero registro generale 25519/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 10864/2026Data pubblicazione 23/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:Correzione erroreAngelina-[OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeTania [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianluca [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePierpaolo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25519/2025 R.G. promosso d’Ufficio condecreto presidenziale del 18 dicembre 2025:nel procedimento tra le parti:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n.31446/2025, depositata il 2 dicembre 2025.Numero registro generale 25519/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 10864/2026Data pubblicazione 23/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ordinanza n. 31446/2025, depositata il 2 dicembre2025, n. 20044/2016 R.G., la Corte di cassazione ha rigettato ilricorso dell'Agenzia delle entrate, condannando la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro6.000 per onorari, euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spesegenerali e agli accessori di legge.2. – Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha chiesto disporsi la correzionemateriale della ordinanza, specificando l'attribuzione delle spese digiudizio a favore del difensore anticipatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è fondato.Nella ordinanza n. 31446/25, depositata il 2 dicembre 2025,non è stata disposta l'attribuzione delle spese di giudizio a favoredel difensore anticipatario, come richiesto nel controricorso.2. – Va pertanto disposta la correzione dell'erroremateriale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., inserendonell’ordinanza n. 31446/25, depositata il 2 dicembre 2025, n.20044/2016 R.G., alla pagina n. 6, dopo la parola “CPA” lalocuzione "con attribuzione in favore del difensore anticipatario".P.Q.M.dispone la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., inserendo alla pagina n. 6, dopo la “CPA” la locuzione"con attribuzione in favore del difensore anticipatario"nell’ordinanza n. 31446/25, depositata il 2 dicembre 2025, n.20044/2016 R.G.Numero registro generale 25519/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 10864/2026Data pubblicazione 23/04/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies,comma 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.