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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23525/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], n.

Osimo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], n. in Slovacchia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 luglio 2022, la Corte d'appello di Ancona, accogliendo parzialmente gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha derubricato il reato originariamente ascritto nella violazione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riducendo conseguentemente le pene, per il concorso nella illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo eroina e; quanto alla prima, anche per il reato di cessione di una dose della stessa sostanza.

2. Avverso la sentenza di appello le imputate hanno proposto ricorso per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, effettuato in termini di equivalenza piuttosto che di prevalenza della circostanza attenuante.

2.2. A mezzo del difensore fiduciario, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 114 cod. pen. e l'omessa motivazione con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione, avendo l'imputata dato un contributo minimale al reato contestatole.

Sul punto - si lamenta - la sentenza è rimasta assolutamente silente, pur avendo evidenziato come la ricorrente si sia limitata a gettare dalla finestra l'involucro contenente lo stupefacente di proprietà della coimputata [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere stato personalmente proposto, atteso che la sottoscrizione apposta sull'atto di impugnazione dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata limitata all'autentica della firma dell'imputata, alla quale soltanto l'atto è riconducibile, alla luce dell'inequivoco contenuto letterale dello stesso.

Com'è noto, l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, comma 63,

I. 23 giugno 2017, n. 103, ha eliminato la possibilità, prima prevista, che la parte potesse proporre personalmente ricorso per cassazione, statuendo la necessità che, a pena di inammissibilità, l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Per consolidato orientamento di questa Corte, non esclude la natura personale dell'atto d'impugnazione il fatto che la sottoscrizione della parte sia autenticata ad opera di un legale, posto che essa non attribuisce al difensore la paternità del ricorso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475), ma, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale 2 ry sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636).

Come hanno ritenuto le Sezioni unite di questa Corte, poi, la riforma non solleva dubbi di legittimità costituzionale rispetto alle previsioni di cui agli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011, ove si è precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Il ricorso proposto a mezzo del difensore fiduciario da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per un verso per genericità e manifesta infondatezza, e, per altro verso, per la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. 4.1.

La sentenza impugnata (pag. 2) riporta le conclusioni rassegnate con l'appello dall'odierna ricorrente nei seguenti termini: "in via principale: riqualificare il fatto all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 c.

V dpr 309/90 con conseguente sostanziale riduzione della pena inflitta.

In via subordinata, riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. riducendo sensibilmente la pesantissima pena inflitta".

Poiché, dunque, la richiesta del riconoscimento della circostanza attenuante era stata avanzata soltanto in via subordinata rispetto alla principale richiesta di riqualificazione, correttamente la sentenza (pag. 8) ha ritenuto assorbito tale motivo.

4.2. Nel lamentare il vizio di omessa motivazione, il ricorso - in ciò generico - non si confronta con il riepilogo dei motivi fatto nei termini che precedono dalla sentenza impugnata e si limita ad osservare che la corretta riqualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale "non escludeva la necessità di esaminare il grado di partecipazione dell'imputata nella commissione del reato".

4.3. Che questa disamina "non fosse esclusa" è ben vero - posto che la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è certamente compatibile anche con l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. e che l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. consente al giudice di appello di riconoscere anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti - ma, in mancanza di specifica devoluzione del motivo, certo non può dedursi in sede di legittimità il vizio di omessa motivazione.

E che la Corte territoriale abbia ben interpretato l'atto di appello - circostanza di cui, per vero, la ricorrente neppure si duole - il Collegio ha potuto accertarlo accedendo doverosamente all'atto, essendo stata eccepita anche una violazione di carattere processuale.

Ebbene, al di là della non equivoca formulazione delle conclusioni - in cui si formulano una richiesta principale (la riqualificazione giuridica nel meno grave reato) e una subordinata (il riconoscimento della circostanza attenuante in parola) - il tenore del gravame conferma che l'appellante aveva avanzato le due richieste in via alternativa.

Nell'esposizione dell'impugnante, infatti, la riqualificazione giuridica del delitto di cui all'art. 73, comma 1, t.u. stup., ritenuto in primo grado, nell'ipotesi del fatto di lieve entità si prospettava come adeguata alla "ridotta offensività della condotta posta in essere" dall'imputata, di cui si lamentava l'assenza di rappresentazione nel concorrere in quel più grave reato anche in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente di cui ella tentò di disfarsi al momento del controllo di polizia giudiziaria.

Per contro, il riconoscimento della circostanza attenuante era stato richiesto (penultima pag. dell'atto di appello), "in via gradata volendo considerare integrato il concorso nel reato più grave...tenuto conto del minimale contributo dell'imputata nella gravissima ipotesi di reato contestata anche a fronte della pesantissima pena comminata alla stessa".

Che, poi, la Corte territoriale, accogliendo sul punto anche il gravame della coimputata, abbia riqualificato per entrambe il reato contestato - sia pur differenziando il trattamento sanzionatorio per la riconosciuta recidiva in capo alla coimputata - è circostanza irrilevante ai fini del giudizio sul vizio di omessa motivazione che in questa sede viene dedotto.

4.4. Quanto al vizio di violazione della legge penale parimenti in questa sede dedotto, alla luce di quanto osservato, il motivo è inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen.

Si tratta, difatti, di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), essendo precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascuna ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], n. Osimo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], n. in Slovacchia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2022, la Corte d'appello di Ancona, accogliendo parzialmente gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha derubricato il reato originariamente ascritto nella violazione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riducendo conseguentemente le pene, per il concorso nella illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo eroina e; quanto alla prima, anche per il reato di cessione di una dose della stessa sostanza. 2. Avverso la sentenza di appello le imputate hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, lamenta il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, effettuato in termini di equivalenza piuttosto che di prevalenza della circostanza attenuante. 2.2. A mezzo del difensore fiduciario, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 114 cod. pen. e l'omessa motivazione con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione, avendo l'imputata dato un contributo minimale al reato contestatole. Sul punto - si lamenta - la sentenza è rimasta assolutamente silente, pur avendo evidenziato come la ricorrente si sia limitata a gettare dalla finestra l'involucro contenente lo stupefacente di proprietà della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere stato personalmente proposto, atteso che la sottoscrizione apposta sull'atto di impugnazione dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata limitata all'autentica della firma dell'imputata, alla quale soltanto l'atto è riconducibile, alla luce dell'inequivoco contenuto letterale dello stesso. Com'è noto, l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017, n. 103, ha eliminato la possibilità, prima prevista, che la parte potesse proporre personalmente ricorso per cassazione, statuendo la necessità che, a pena di inammissibilità, l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Per consolidato orientamento di questa Corte, non esclude la natura personale dell'atto d'impugnazione il fatto che la sottoscrizione della parte sia autenticata ad opera di un legale, posto che essa non attribuisce al difensore la paternità del ricorso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475), ma, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale 2 ry sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636). Come hanno ritenuto le Sezioni unite di questa Corte, poi, la riforma non solleva dubbi di legittimità costituzionale rispetto alle previsioni di cui agli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011, ove si è precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 4. Il ricorso proposto a mezzo del difensore fiduciario da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per un verso per genericità e manifesta infondatezza, e, per altro verso, per la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. 4.1. La sentenza impugnata (pag. 2) riporta le conclusioni rassegnate con l'appello dall'odierna ricorrente nei seguenti termini: "in via principale: riqualificare il fatto all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 c. V dpr 309/90 con conseguente sostanziale riduzione della pena inflitta. In via subordinata, riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. riducendo sensibilmente la pesantissima pena inflitta". Poiché, dunque, la richiesta del riconoscimento della circostanza attenuante era stata avanzata soltanto in via subordinata rispetto alla principale richiesta di riqualificazione, correttamente la sentenza (pag. 8) ha ritenuto assorbito tale motivo. 4.2. Nel lamentare il vizio di omessa motivazione, il ricorso - in ciò generico - non si confronta con il riepilogo dei motivi fatto nei termini che precedono dalla sentenza impugnata e si limita ad osservare che la corretta riqualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale "non escludeva la necessità di esaminare il grado di partecipazione dell'imputata nella commissione del reato". 4.3. Che questa disamina "non fosse esclusa" è ben vero - posto che la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è certamente compatibile anche con l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. e che l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. consente al giudice di appello di riconoscere anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti - ma, in mancanza di specifica devoluzione del motivo, certo non può dedursi in sede di legittimità il vizio di omessa motivazione. E che la Corte territoriale abbia ben interpretato l'atto di appello - circostanza di cui, per vero, la ricorrente neppure si duole - il Collegio ha potuto accertarlo accedendo doverosamente all'atto, essendo stata eccepita anche una violazione di carattere processuale. Ebbene, al di là della non equivoca formulazione delle conclusioni - in cui si formulano una richiesta principale (la riqualificazione giuridica nel meno grave reato) e una subordinata (il riconoscimento della circostanza attenuante in parola) - il tenore del gravame conferma che l'appellante aveva avanzato le due richieste in via alternativa. Nell'esposizione dell'impugnante, infatti, la riqualificazione giuridica del delitto di cui all'art. 73, comma 1, t.u. stup., ritenuto in primo grado, nell'ipotesi del fatto di lieve entità si prospettava come adeguata alla "ridotta offensività della condotta posta in essere" dall'imputata, di cui si lamentava l'assenza di rappresentazione nel concorrere in quel più grave reato anche in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente di cui ella tentò di disfarsi al momento del controllo di polizia giudiziaria. Per contro, il riconoscimento della circostanza attenuante era stato richiesto (penultima pag. dell'atto di appello), "in via gradata volendo considerare integrato il concorso nel reato più grave...tenuto conto del minimale contributo dell'imputata nella gravissima ipotesi di reato contestata anche a fronte della pesantissima pena comminata alla stessa". Che, poi, la Corte territoriale, accogliendo sul punto anche il gravame della coimputata, abbia riqualificato per entrambe il reato contestato - sia pur differenziando il trattamento sanzionatorio per la riconosciuta recidiva in capo alla coimputata - è circostanza irrilevante ai fini del giudizio sul vizio di omessa motivazione che in questa sede viene dedotto. 4.4. Quanto al vizio di violazione della legge penale parimenti in questa sede dedotto, alla luce di quanto osservato, il motivo è inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. Si tratta, difatti, di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), essendo precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascuna ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese pro
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