CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 24255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposi:o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 31931/2021 del 22/06/2021 della Seconda Sezione penale della Corte di cassa zione Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 22 giugno 2021 dalla Seconda Sezione penale di questa Corte, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 12 novembre 2019, che confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 febbraio 2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per il reato di tentata estorsione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in relazione agli att. 56, 629 e 416- bis 1. cod. pen. Rispetto al dedotto vizio di omessa valutazione della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, i giudici di legittimità specificavano che "quanto alla denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, i Giudici d'appello hanno spiegato il difetto di rilevanza del richiesto esame di [OSCURATO:PERSONA] (...) e la sostanziale ininfluenza della ricostruzione dei rapporti commerciali di [OSCURATO:PERSONA] con la parte offesa ai fini della prova dei fatti dedotti in giudizio". Emerge un primo errore di fatto, laddove la Corte d'appello ha ritenuto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale inammissibile in difetto di devoluzione della stessa nei motivi di appello, al contrario di quanto risulta dagli atti. La Corte di cassazione avrebbe dovuto esaminare l'assorbente profilo di ammissibilità della richiesta, senza accedere immediatamente a valutazioni in merito alla stessa. I giudici di legittimità valutano, poi, in maniera erronea il profilo della persona offesa trattandosi di soggetto che non avrebbe avuto alcun rapporto con il ricorrente, senza avere riguardo alle dichiarazioni del teste Muzzupappa. L'ulteriore escussione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito di approfondire la personalità della parte offesa, soggetto con precedenti per calunnia e sottoposto alle pressioni della criminalità. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 Deve evidenziarsi che l'errore di fatto può consistere anche nell'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura". Nel caso in esame, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha esaminato, invece, la censura della difesa relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e ha valutato fondate le ragioni per le quali la Corte di appello ha ritenuto di non procedere all'assunzione delle testimonianze della persona offesa e di Valenti. Nessun accenno viene fatto nella sentenza di questa Corte in ordine alla ritenuta mancata devoluzione in appello del motivo ex art. 603 cod. proc. pen., posto che, poi, la Corte di appello ha esaminato il merito della questione. (4' 2 4. Occorre, pertanto, rilevare che il ricorrente, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censura nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata. Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata, sono stati motivatamente disattesi in sentenza, essendo stata ritenuta corretta ed esauriente la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso ha per oggetto la valutazione delle risultanze processuali, anziché l'indicazione di errori in fati:o, sostanzialmente riproponendo motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Ritiene, quindi, il Collegio che il ricorso straordinario sia affetto da genetica indeducibilità, in quanto prospetta, in modo improprio, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moron i, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). L'impropria prospettazione di presunti errori di diritto e non di fatto preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12