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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34240/2026

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orveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torinorigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla penaresidua di un due anni, due mesi e quindici giorni, accogliendo quella subordinatadi detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 01., Ord. pen.considerata l’età del condannato.A ragione della decisione il Tribunale: i) richiamava le condanne per i reatidi truffa e omesso versamento dell’Iva, commessi negli anni 2014 e 2015; ii)valorizzava plurimi precedenti penali e carichi pendenti fino all’anno 2016; iii)rilevava «l’assenza anche solo di una attività di volontariato autonomamentereperita che, unitamente all’età avanzata, renderebbero difficoltosa lastrutturazione di un programma di messa alla prova impegnativo anche per ilcondannato aderirvi».Su tali basi, reputava di non poter formulare un giudizio prognostico dicompleta affidabilità esterna del condannato che, tuttavia, ammetteva allamisura della detenzione domiciliare.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia ededuce due motivi.2.1.

Con il primo denuncia la violazione dell’art. 47 Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] non si è mai opposto allo svolgimento di attività di volontariato, oveinserito dall’Uepe nell’ambito del programma trattamentale e, comunque, ilTribunale avrebbe attribuito rilievo assorbente a tale elemento, peraltroaffermando erroneamente che lo stesso debba essere autonomamente reperito.2.2.

Il secondo motivo denuncia la manifesta contraddittorietà dellamotivazione che, pur dando atto dell’assenza di segnalazioni di qualsiasi tipodopo l’anno 2016, afferma in modo illogico e assertivo che stante l’assenza di unprogetto e l’età del condannato non sarebbe possibile strutturare un programmaadeguato di messa alla prova.Il Tribunale avrebbe, dunque, omesso di svolgere la doverosa verifica deglielementi sulla scorta dei quali fondare un giudizio prognostico favorevole anchecon riferimento alla più ampia misura dell'affidamento in prova, facendosostanzialmente discendere, in forza di un inaccettabile automatismo, il rigetto ditale misura dalle precedenti, risalenti condanne e dall’assenza di un programmadell’Uepe.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 18 giugno 2026, ha prospettato il rigetto delricorso.  [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.

La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivodella misura dell'affidamento in prova evidenzia il lamentato profilod'illogicità.

2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare unaforma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannatiper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni edelementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi dicompleto reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5dicembre 1997, n. 377).

In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza diquesta Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessionedella misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in sensonegativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e iprecedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del30/10/2019, M., Rv. 277924).

In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole,la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazionedeve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999,Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di [OSCURATO:PERSONA](Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenzadell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esaurientevalutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenutasuccessivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultandoquesti essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processodi recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questospecifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica,possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellepregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, lacondotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contestofamiliare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

In ogni caso non può richiedersi, in positivo, laprova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione dellapersonalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato(Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).

Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività dicarattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere dicompiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur nonprescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto)e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attualidel medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioninegative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizioprognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (suquesto specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv.264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iterfinalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misurealternative alla detenzione.

In tal senso si deve ribadire – nell'alveo di una consolidata elaborazione intema di gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur noncostituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principiostesso del trattamento penitenziario (cfr. Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019,1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029) – che, prima di ammettere ilcondannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza,anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento deldetenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo diosservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare laconcreta attitudine del medesimo a adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi,con la concessione delle misure stesse.

Ciò è tanto più giustificato quanto più ireati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/odella verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.3.

Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto correttaapplicazione, ispirandosi al principio di gradualità in via meramente apparente,poiché ha del tutto trascurato ogni osservazione della personalità delcondannato, ha inferito una sua pericolosità sociale esclusivamente dallependenze giudiziarie (peraltro risalenti nel tempo).

Né vi è nel provvedimentocenno alcuno alla condotta serbata dal condannato in stato di libertà, se non ilriferimento al fatto che egli è pensionato e vive con la moglie.La ratio decidendi del provvedimento in esame risulta in contrasto con ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui lo svolgimento di attivitàlavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nelpiù generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisce dasolo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura,trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottopostialla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamentoindividualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole alreinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009,Gennari, Rv. 244735 Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999 [OSCURATO:PERSONA]. 214424 - 01Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899) e che l’attività lavorativaben può essere surrogata da un'attività socialmente utile anche di tipovolontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024 – 01).Si èchiarito, infatti, che la misura alternativa dell'affidamento in prova al serviziosociale non necessita della sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo talerequisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipovolontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E., Rv. 256024).In definitiva, il Tribunale non ha adeguatamente chiarito in motivazione sela ravvisata assenza di proposta risocializzante sia dipesa da cattiva volontàdell'interessata o da impossibile effettiva reperibilità di attività di volontariato,tenuto conto che, a mente dell'art. 72, comma 2, lett. c), Ord. pen., competeagli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria «ilprogramma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essereammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare» e, dunque,formulare proposte di attività lavorativa o equipollente (eventualmenteapprezzandosi, in senso negativo, l'ingiustificato rifiuto, da parte dellarichiedente, di svolgere dette attività).Pertinente si reputa l’arresto per cui «è illegittima l'ordinanza di rigettodella richiesta che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi alcomportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito alsuo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programmatrattamentale redatto dall’UEPE» (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276185 – 01).4.

L'accertata carenza della motivazione giustifica l'annullamentodell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino che, libero negliesiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torinorigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla penaresidua di un due anni, due mesi e quindici giorni, accogliendo quella subordinatadi detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 01., Ord. pen.considerata l’età del condannato.A ragione della decisione il Tribunale: i) richiamava le condanne per i reatidi truffa e omesso versamento dell’Iva, commessi negli anni 2014 e 2015; ii)valorizzava plurimi precedenti penali e carichi pendenti fino all’anno 2016; iii)rilevava «l’assenza anche solo di una attività di volontariato autonomamentereperita che, unitamente all’età avanzata, renderebbero difficoltosa lastrutturazione di un programma di messa alla prova impegnativo anche per ilcondannato aderirvi».Su tali basi, reputava di non poter formulare un giudizio prognostico dicompleta affidabilità esterna del condannato che, tuttavia, ammetteva allamisura della detenzione domiciliare.    2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia ededuce due motivi.2.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 47 Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] non si è mai opposto allo svolgimento di attività di volontariato, oveinserito dall’Uepe nell’ambito del programma trattamentale e, comunque, ilTribunale avrebbe attribuito rilievo assorbente a tale elemento, peraltroaffermando erroneamente che lo stesso debba essere autonomamente reperito.2.2. Il secondo motivo denuncia la manifesta contraddittorietà dellamotivazione che, pur dando atto dell’assenza di segnalazioni di qualsiasi tipodopo l’anno 2016, afferma in modo illogico e assertivo che stante l’assenza di unprogetto e l’età del condannato non sarebbe possibile strutturare un programmaadeguato di messa alla prova.Il Tribunale avrebbe, dunque, omesso di svolgere la doverosa verifica deglielementi sulla scorta dei quali fondare un giudizio prognostico favorevole anchecon riferimento alla più ampia misura dell'affidamento in prova, facendosostanzialmente discendere, in forza di un inaccettabile automatismo, il rigetto ditale misura dalle precedenti, risalenti condanne e dall’assenza di un programmadell’Uepe.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 18 giugno 2026, ha prospettato il rigetto delricorso.  [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivodella misura dell'affidamento in prova evidenzia il lamentato profilod'illogicità.     2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare unaforma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannatiper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni edelementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi dicompleto reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5dicembre 1997, n. 377).    In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza diquesta Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessionedella misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in sensonegativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e iprecedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del30/10/2019, M., Rv. 277924).   In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole,la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazionedeve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999,Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di [OSCURATO:PERSONA](Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenzadell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esaurientevalutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenutasuccessivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultandoquesti essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processodi recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questospecifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica,possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellepregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, lacondotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contestofamiliare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992del 17/9/2018, S., Rv. 273985).  In ogni caso non può richiedersi, in positivo, laprova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione dellapersonalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato(Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).    Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività dicarattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere dicompiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur nonprescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto)e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attualidel medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioninegative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizioprognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (suquesto specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv.264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iterfinalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misurealternative alla detenzione.   In tal senso si deve ribadire – nell'alveo di una consolidata elaborazione intema di gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur noncostituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principiostesso del trattamento penitenziario (cfr. Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019,1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029) – che, prima di ammettere ilcondannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza,anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento deldetenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo diosservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare laconcreta attitudine del medesimo a adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi,con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più ireati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/odella verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto correttaapplicazione, ispirandosi al principio di gradualità in via meramente apparente,poiché ha del tutto trascurato ogni osservazione della personalità delcondannato, ha inferito una sua pericolosità sociale esclusivamente dallependenze giudiziarie (peraltro risalenti nel tempo). Né vi è nel provvedimentocenno alcuno alla condotta serbata dal condannato in stato di libertà, se non ilriferimento al fatto che egli è pensionato e vive con la moglie.La ratio decidendi del provvedimento in esame risulta in contrasto con ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui lo svolgimento di attivitàlavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nelpiù generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisce dasolo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura,trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottopostialla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamentoindividualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole alreinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009,Gennari, Rv. 244735 Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999 [OSCURATO:PERSONA]. 214424 - 01Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899) e che l’attività lavorativaben può essere surrogata da un'attività socialmente utile anche di tipovolontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024 – 01).Si èchiarito, infatti, che la misura alternativa dell'affidamento in prova al serviziosociale non necessita della sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo talerequisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipovolontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E., Rv. 256024).In definitiva, il Tribunale non ha adeguatamente chiarito in motivazione sela ravvisata assenza di proposta risocializzante sia dipesa da cattiva volontàdell'interessata o da impossibile effettiva reperibilità di attività di volontariato,tenuto conto che, a mente dell'art. 72, comma 2, lett. c), Ord. pen., competeagli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria «ilprogramma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essereammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare» e, dunque,formulare proposte di attività lavorativa o equipollente (eventualmenteapprezzandosi, in senso negativo, l'ingiustificato rifiuto, da parte dellarichiedente, di svolgere dette attività).Pertinente si reputa l’arresto per cui «è illegittima l'ordinanza di rigettodella richiesta che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi alcomportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito alsuo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programmatrattamentale redatto dall’UEPE» (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276185 – 01).4. L'accertata carenza della motivazione giustifica l'annullamentodell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino che, libero negliesiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.   P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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