CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, previa concessione delle attenuanti generiche, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 610, comma primo e comma secondo, cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., riducendo però la pena previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante; Ritenuto che il primo e il secondo motivo del comune ricorso, che rispettivamente lamentano l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi del reato di violenza privata e il travisamento della trascrizione del filmato e della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti o di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis