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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37272/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RENATO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE d i ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' uditeril difensore n.— ,L.., , . ,..„. k o , h ...-..... •.3 ,.)- ,. v._ (-:

2. 3 T-\ (2, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. per denunciare l'errore di fatto ravvisato nella sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 34811 del 2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal predetto avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 791 del 2020 con cui era stata rideterminata la pena in anni 22 di reclusione previo riconoscimento della continuazione tra il reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. e i reati di cui alle sentenze rese sempre dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 17 Febbraio 2003 (divenuta irrevocabile il 7 giugno 2004) e il 19 luglio 2006 (divenuta irrevocabile l'11 maggio 2007).

2. Il ricorrente rappresenta che alla Corte di cassazione era stato chiesto di pronunciarsi «a favore di una nuova valutazione del materiale probatorio utilizzato a carico del Petullà poiché in relazione alla posizione di quest'ultimo la Corte reggina aveva equivocato alcuni dati probatori rinvenibili soprattutto nel riconoscimento della responsabilità penale per fatti pregressi già giudicati in via definitiva e che costituirebbero la base per fondare il principio di continuità associativa avallata dalle nuove emergenze probatorie».

Deduce, quindi, che la Corte d'appello aveva l'obbligo di una valutazione esaustiva e concreta rispetto agli elementi considerati a carico dell'imputato e che la Corte di cassazione, nel disattendere la richiesta di verifica della presenza di uno o più fatti significativamente sintomatici della continuità partecipativa del ricorrente, sarebbe incorsa in un errore di fatto «per non avere appropriatamente percepito quei motivi di ricorso che, ex se considerati, avrebbero dovuto portare a una decisione diversa da quella» qui impugnata.

3. Il ricorso straordinario proposto è manifestamente infondato.

3.1. A norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. il ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione può essere proposto per errore materiale ed errore di fatto: il primo consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, invece, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.

Non rientrano invece nel perimetro tracciato dal citato art. 625-bis gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953).

In altri termini, l'errore di fatto cui si riferisce la disposizione normativa citata deve dipendere da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez.

U, n. 16103, del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 ).

3.2. Orbene, con la sentenza impugnata la Corte ha esaminato, ritenendole infondate, tutte le doglianze sollevate dal Petullà e il complessivo impianto motivazionale porta decisamente a escludere la sussistenza cli un errore di fatto nei termini sopra indicati, errore che, peraltro, è lo stesso ricorrente a escludere nella sostanza là dove afferma che la Corte sarebbe inc:orsa in un errore valutativo e decisivo non avendo "compreso" che le lacune evidenziate nei motivi di ricorso in merito all'attribuzione della responsabilità, ove considerati, avrebbero portato a una diversa decisione.

Il dedotto errore, dunque, anche ove per ipotesi sussistente, all'evidenza non è imputabile a una mera svista della Corte di cassazione, ma a un vero e proprio errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01).

4. Alle suddette considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 4000,00.

5. Non si ritiene di accogliere la richiesta di liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non avendo tale parte fornito alcun contributo alla decisione, essendosi limitata, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti, a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto e la conferma delle statuizioni civili con vittoria di spese. (Così, in motivazione, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RENATO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE d i ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' uditeril difensore n.— ,L.., , . ,..„. k o , h ...-..... •.3 ,.)- ,. v._ (-: 2. 3 T-\ (2, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. per denunciare l'errore di fatto ravvisato nella sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 34811 del 2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal predetto avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 791 del 2020 con cui era stata rideterminata la pena in anni 22 di reclusione previo riconoscimento della continuazione tra il reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen. e i reati di cui alle sentenze rese sempre dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 17 Febbraio 2003 (divenuta irrevocabile il 7 giugno 2004) e il 19 luglio 2006 (divenuta irrevocabile l'11 maggio 2007). 2. Il ricorrente rappresenta che alla Corte di cassazione era stato chiesto di pronunciarsi «a favore di una nuova valutazione del materiale probatorio utilizzato a carico del Petullà poiché in relazione alla posizione di quest'ultimo la Corte reggina aveva equivocato alcuni dati probatori rinvenibili soprattutto nel riconoscimento della responsabilità penale per fatti pregressi già giudicati in via definitiva e che costituirebbero la base per fondare il principio di continuità associativa avallata dalle nuove emergenze probatorie». Deduce, quindi, che la Corte d'appello aveva l'obbligo di una valutazione esaustiva e concreta rispetto agli elementi considerati a carico dell'imputato e che la Corte di cassazione, nel disattendere la richiesta di verifica della presenza di uno o più fatti significativamente sintomatici della continuità partecipativa del ricorrente, sarebbe incorsa in un errore di fatto «per non avere appropriatamente percepito quei motivi di ricorso che, ex se considerati, avrebbero dovuto portare a una decisione diversa da quella» qui impugnata. 3. Il ricorso straordinario proposto è manifestamente infondato. 3.1. A norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. il ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione può essere proposto per errore materiale ed errore di fatto: il primo consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, invece, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Non rientrano invece nel perimetro tracciato dal citato art. 625-bis gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). In altri termini, l'errore di fatto cui si riferisce la disposizione normativa citata deve dipendere da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103, del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 ). 3.2. Orbene, con la sentenza impugnata la Corte ha esaminato, ritenendole infondate, tutte le doglianze sollevate dal Petullà e il complessivo impianto motivazionale porta decisamente a escludere la sussistenza cli un errore di fatto nei termini sopra indicati, errore che, peraltro, è lo stesso ricorrente a escludere nella sostanza là dove afferma che la Corte sarebbe inc:orsa in un errore valutativo e decisivo non avendo "compreso" che le lacune evidenziate nei motivi di ricorso in merito all'attribuzione della responsabilità, ove considerati, avrebbero portato a una diversa decisione. Il dedotto errore, dunque, anche ove per ipotesi sussistente, all'evidenza non è imputabile a una mera svista della Corte di cassazione, ma a un vero e proprio errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01). 4. Alle suddette considerazioni consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 4000,00. 5. Non si ritiene di accogliere la richiesta di liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non avendo tale parte fornito alcun contributo alla decisione, essendosi limitata, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti, a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto e la conferma delle statuizioni civili con vittoria di spese. (Così, in motivazione, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. Nulla
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