CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42347/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 159/2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto ripetitivo di doglianze già ampiamente e correttamente valutate e perché manifestamente infondato. La Corte d'appello ha già spiegato che solo l'impossibilità economica potrebbe giustificare il mancato versamento della cauzione e che una siffatta impossibilità non è stata nemmeno dedotta, né in primo grado né in appello. Tanto basta per ritenere inammissibile il primo motivo, giacché nessun obbligo sorge a carico del giudicante laddove non venga prospettata la situazione che consentirebbe di ritenere operante la scriminante. Quanto alle attenuanti generiche, il riferimento, contenuto, in sentenza, all'assenza di elementi che consentirebbero di formulare un giudizio di meritevolezza è più che sufficiente per ritenere giustificato il diniego, né vale contrapporvi, con valutazione di puro merito, il consenso prestato all'acquisizione della CNR; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] r1estensore Il Presidente