Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 37552/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto non conferenti con il provvedimento impugnato, che ha valutato anche reati appartenenti alla medesima istanza originaria del ricorrente, ed in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), ed in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo cui il periodo intermedio di detenzione comporta, in realtà, il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023.

D E POSI -FATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto non conferenti con il provvedimento impugnato, che ha valutato anche reati appartenenti alla medesima istanza originaria del ricorrente, ed in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), ed in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo cui il periodo intermedio di detenzione comporta, in realtà, il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. D E POSI -FATA
Sentenza Cassazione n. 37552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris