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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 34633/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] I..

D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Sesta sezione di questa Corte n. 39576/2022, con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello del 22/09/2021, che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Trapani in ordine al delitto di coltivazione di n. 13 piante di marijuana.

2. Deduce l'errore di fatto consistito nell'avere la sentenza della Sesta sezione ritenuto insussistente la lesione del diritto di difesa per essere stato l'avviso di deposito della relazione tecnica - relativo alla valenza stupefacente delle piante sequestrate - notificato al difensore in costanza di dibattimento (quale esito dell'attività integrativa di indagine), sebbene l'esito dell'accertamento fosse pervenuto presso la segreteria del P.M. dopo l'avviso di conclusione delle indagini e prima della celebrazione dell'udienza preliminare, così precludendo alla difesa di disporre della tempestiva conoscenza di un elemento decisivo al fine di accedere ai riti alternativi, facoltà azionabile soltanto all'udienza preliminare.

3. Il Pubblico ministero, nella persona della Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria in data 8/06/2023, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni della P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Dalla lettura della sentenza impugnata col ricorso straordinario non si coglie alcuna svista percettiva, avendo la Corte di legittimità adottato la sua decisione sulla base della corretta valutazione degli elementi di fatto dedotti dalla difesa e della loro cronologia, per come risulta dall'indicazione della doglianza formulata dalla difesa nei motivi di ricorso (vedi pagg. 1-2, sub

1.1. del ritenuto in fatto) e per come osservato, peraltro, dallo stesso ricorrente (v. pag. 4 del ricorso straordinario), essendosi evidenziato che l'attività integrativa delle indagini della parte pubblica, così come le indagini difensive, non sono soggette ad alcun limite cronologico finale ed aggiungendo, con particolare riguardo al profilo qui denunciato, che il diritto di difesa e quello di optare per i riti alternativi non risultavano lesi stante l'immutazione del fatto storico per come ritualmente contestato.

2. Il ricorrente, pertanto, finisce non per dolersi di un errore di percezione bensì di valutazione in cui sarebbe incorsa la Sesta sezione, con la conseguenza che il rimedio straordinario, per come evidenziato nella requisitoria del P.G., appare azionato in difetto dei suoi presupposti legittimanti.

E', infatti, inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un substrato fattuale correttamente percepito; l'errore di fatto, invece, ricorre allorché sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 - 01).

3. In conclusione, risultando il motivo dedotto manifestamente infondato e nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva depositata, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] I.. D'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Sesta sezione di questa Corte n. 39576/2022, con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello del 22/09/2021, che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Trapani in ordine al delitto di coltivazione di n. 13 piante di marijuana. 2. Deduce l'errore di fatto consistito nell'avere la sentenza della Sesta sezione ritenuto insussistente la lesione del diritto di difesa per essere stato l'avviso di deposito della relazione tecnica - relativo alla valenza stupefacente delle piante sequestrate - notificato al difensore in costanza di dibattimento (quale esito dell'attività integrativa di indagine), sebbene l'esito dell'accertamento fosse pervenuto presso la segreteria del P.M. dopo l'avviso di conclusione delle indagini e prima della celebrazione dell'udienza preliminare, così precludendo alla difesa di disporre della tempestiva conoscenza di un elemento decisivo al fine di accedere ai riti alternativi, facoltà azionabile soltanto all'udienza preliminare. 3. Il Pubblico ministero, nella persona della Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 8/06/2023, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni della P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Dalla lettura della sentenza impugnata col ricorso straordinario non si coglie alcuna svista percettiva, avendo la Corte di legittimità adottato la sua decisione sulla base della corretta valutazione degli elementi di fatto dedotti dalla difesa e della loro cronologia, per come risulta dall'indicazione della doglianza formulata dalla difesa nei motivi di ricorso (vedi pagg. 1-2, sub 1.1. del ritenuto in fatto) e per come osservato, peraltro, dallo stesso ricorrente (v. pag. 4 del ricorso straordinario), essendosi evidenziato che l'attività integrativa delle indagini della parte pubblica, così come le indagini difensive, non sono soggette ad alcun limite cronologico finale ed aggiungendo, con particolare riguardo al profilo qui denunciato, che il diritto di difesa e quello di optare per i riti alternativi non risultavano lesi stante l'immutazione del fatto storico per come ritualmente contestato. 2. Il ricorrente, pertanto, finisce non per dolersi di un errore di percezione bensì di valutazione in cui sarebbe incorsa la Sesta sezione, con la conseguenza che il rimedio straordinario, per come evidenziato nella requisitoria del P.G., appare azionato in difetto dei suoi presupposti legittimanti. E', infatti, inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un substrato fattuale correttamente percepito; l'errore di fatto, invece, ricorre allorché sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 - 01). 3. In conclusione, risultando il motivo dedotto manifestamente infondato e nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva depositata, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della