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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03794/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20571/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e di- fende - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]’INTERNO- [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso l ’ ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] presentava, al giudice dell ’ esecuzione del Tribunale di Perugia, istanza di restituzione delle somme accantonate dal terzo pignorato (Questura di Perugia) nella procedura esecutiva n. 1762/2009 R.G.; affermava che era stata accolta – con sentenza passata in giudicato –l’opposizione ex art. 617 cod . proc. civ. proposta dallo stesso Mion e che il pignoramento era stato dichiarato inesistente e, dunque, inefficace, non trovando così giustificazione le trattenute ancora operate dal datore di lavoro; − la predetta istanza veniva respinta con ordinanza del 31/10/2019; − in data 25/11/2019 [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di revoca della predetta ordinanza e di assegnazione delle somme “accantonate” (rectius, trattenute dal datore di lavoro); − con decreto dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia respingeva l’istanza, in quanto inammissibile; − avverso tale decreto proponeva ricorso, basato su due motivi, [OSCURATO:PERSONA]; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (che ha depositato memoria), mentre non svolgevano difese il Ministero dell’Interno -Questura di Perugia e il Fallimento BL Impianti (creditore intervenuto nella succitata esecuzione); [OSCURATO:PERSONA] : − l ’ impugnazione è inammissibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalricorrente; − infatti, è radicalmente inammi ssibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento (nella specie, peraltro, in forma di decreto che respinge l’istanza di revoca di un precedente prov- vedimento non impugnato) privo di carattere di decisorietà e definiti- vità e, al più, eventualmente suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;− p eraltro, nella fattispecie in esame, si rileva ad abundantia m che «il debitore [deve] instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare paga- menti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze mo- dificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecu- tivo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812- 01); − a l l ’ inammissibilità del ri corso consegue la condanna del ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − v a dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro

6. 0 00,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20571/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e di- fende - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]’INTERNO- [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso l ’ ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] presentava, al giudice dell ’ esecuzione del Tribunale di Perugia, istanza di restituzione delle somme accantonate dal terzo pignorato (Questura di Perugia) nella procedura esecutiva n. 1762/2009 R.G.; affermava che era stata accolta – con sentenza passata in giudicato –l’opposizione ex art. 617 cod . proc. civ. proposta dallo stesso Mion e che il pignoramento era stato dichiarato inesistente e, dunque, inefficace, non trovando così giustificazione le trattenute ancora operate dal datore di lavoro; − la predetta istanza veniva respinta con ordinanza del 31/10/2019; − in data 25/11/2019 [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di revoca della predetta ordinanza e di assegnazione delle somme “accantonate” (rectius, trattenute dal datore di lavoro); − con decreto dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Perugia respingeva l’istanza, in quanto inammissibile; − avverso tale decreto proponeva ricorso, basato su due motivi, [OSCURATO:PERSONA]; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (che ha depositato memoria), mentre non svolgevano difese il Ministero dell’Interno -Questura di Perugia e il Fallimento BL Impianti (creditore intervenuto nella succitata esecuzione); [OSCURATO:PERSONA] : − l ’ impugnazione è inammissibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalricorrente; − infatti, è radicalmente inammi ssibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento (nella specie, peraltro, in forma di decreto che respinge l’istanza di revoca di un precedente prov- vedimento non impugnato) privo di carattere di decisorietà e definiti- vità e, al più, eventualmente suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;− p eraltro, nella fattispecie in esame, si rileva ad abundantia m che «il debitore [deve] instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare paga- menti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze mo- dificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecu- tivo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812- 01); − a l l ’ inammissibilità del ri corso consegue la condanna del ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − v a dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6. 0 00,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella