CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 01394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del riesame di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 17 marzo 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha riformato parzialmente il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il concorso, con [OSCURATO:PERSONA], nell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravata anche ex art. 416-bis.1 cod. pen. La riforma del Tribunale del riesame è consistita nell'annullamento dell'ordinanza genetica quanto alla circostanza aggravante suddetta, con conferma nel resto. Mirabelli è stato ritenuto gravemente indiziato di avere concorso, con [OSCURATO:PERSONA], nell'appropriazione con modalità minatorie dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], debitore di Garofalo, veicolo di valore superiore alla somma di cui quest'ultimo era creditore verso Talarico, sì da fruttare all'autore del fatto un margine di "guadagno" dall'operazione in cui si concreterebbe il profitto estorsivo. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione Mirabelli a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo. L'argomento di censura lamenta mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Contesta il ricorrente il significato attribuito dal Collegio della cautela alle intercettazioni, perché segnato in negativo dalla confusione con quella tra [OSCURATO:PERSONA] e lo zio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e poiché le captazioni erano state interpretate acriticamente, appiattendosi sulla motivazione del Giudice per le indagini preliminari 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, deduce la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso perché il Tribunale del riesame ha distinto le conversazioni tra il coindagato Garofalo e lo zio del Mirabelli da quelle con l'odierno ricorrente e, comunque, ha indugiato su considerazioni di merito, senza contrastare specificamente il corretto costrutto del provvedimento impugnato. 4. Il 25 ottobre 2021, il difensore dell'indagato ha depositato un motivo nuovo. Assume il ricorrente la violazione degli artt. 629 e 110 cod. pen. per erronea applicazione della fattispecie e del concorso al caso concreto. Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, non vi sarebbe alcun tentativo di indurre una rilettura delle intercettazioni al fine di un'inammissibile rivalutazione del merito; la conversazione n. 72, R.Int. n. 1513/18 del 09.02.2019 avrebbe reso palese l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, data l'inconsapevolezza emersa circa il motivo del viaggio e la mancata partecipazione all'incontro. Non vi sarebbero, dunque, gli estremi del concorso punibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Una prima spia dell'inammissibilità è percepibile a prescindere da un'analisi contenutistica del motivo di ricorso e discende dal fatto che sono stati denunziati congiuntamente tutti i vizi della motivazione. Come più volte osservato da questa Corte e di recente ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo — il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Ebbene, questa specificazione manca nel ricorso proposto dal Garofalo. 2. Venendo al contenuto del ricorso, l'inammissibilità deriva dalla mancanza di confronto con l'ordinanza impugnata. La parte sviluppa le sue censure sulla scorta dei seguenti passaggi. 2.1. In primo luogo, il ricorrente formula una generica denunzia di confusione con le intercettazioni che riguardano Garofalo e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia puntualizzare su quale aspetto ridonderebbe detta confusione. 2.2. In secondo luogo, l'imputato formula una altrettanto generica doglianza circa l'interpretazione della captazione del 9 febbraio 2019 e la sua valenza concludente, laddove vi sarebbe stato si legge nel ricorso un appiattimento del provvedimento impugnato sull'ordinanza genetica, anomalia della quale, però, il ricorrente non chiarisce i dettagli. Questa l'unica critica percepibile, se si eccettua un tentativo di ridimensionamento del ruolo del prevenuto nell'impossessamento dell'autovettura di Talarico, che però non affronta la concatenazione logica che si apprezza nel provvedimento impugnato; in quest'ultimo, invero, il Collegio della cautela ha ricostruito la fase di avvicinamento al luogo dell'appuntamento con la persona offesa allorché Garofalo aveva spiegato a Mirabelli che aveva intenzione di appropriarsi dell'autovettura della persona offesa ed aveva manifestato l'intenzione di uccidere quest'ultima che aveva cambiato il luogo dell'appuntamento — e le fasi successive, eloquenti del fatto che i due avevano lasciato Talarico a piedi presso il distributore, Mirabelli allontanandosene alla guida dell'autovettura di Garofalo e quest'ultimo guidando quella della persona offesa. Da questi elementi il Collegio della cautela ha evinto il concorso del ricorrente, sia come rafforzamento del proposito criminoso di Garofalo, sia come partecipazione ad una serie di attività pratiche funzionali all'impossessamento della vettura del Talarico. Ebbene, né la ricostruzione fattuale alla base di quest'ultima conclusione, né il processo di elaborazione di cui la stessa costituisce sbocco sono stati oggetto di censure da parte del ricorrente che abbiano evidenziato vizi denunziabili nel giudizio di legittimità. Così facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. ed alla giurisprudenza di legittimità ribadita da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823 — secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. E ciò già basterebbe per dichiarare inammissibile il ricorso; giova tuttavia, rappresentare altresì, per completezza, che l'ordinanza genetica è ancora più ricca di quella impugnata ed ha ricostruito compiutamente la sequenza di intercettazioni che, prima e dopo l'impossessamento dell'autovettura, hanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] sapesse delle intenzioni di Garofalo e delle ragioni per le quali aveva preso il veicolo di Talarico. Nell'ordinanza genetica, inoltre, si faceva riferimento alla circostanza che la persona offesa aveva percepito la presenza silente di [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo sapeva, per averglielo detto Garofalo, che era probabile che la persona offesa avrebbe preteso la differenza tra il ricavo ottenuto con la vendita dell'autovettura ed il debito, il che significa che egli sapeva che vi era un margine di "guadagno" per il suo complice. 3. L'inammissibilità del ricorso principale si riverbera anche sul motivo aggiunto, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amme