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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07181/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 08/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 27/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 648 CP.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduceva: - violazione di legge quanto all'omessa pronuncia in contraddittorio ex art. 603 cod.proc.pen. dell'ordinanza sulla richiesta di rinnovazione istruttoria; - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata dell'imputata a titolo di concorso.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero quanto al primo motivo in tema di giudizio d'appello, l'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate "ex ante" dalla facoltà di articolare e illustrare le richieste di prova, nonché "ex post" dalla possibilità di impugnare la sentenza (Sez. 2, n. 47695 del 16/10/2014, Rv. 260790 - 01).

Ne consegue che indipendentemente dalle previsioni in tema di udienza cartolare ben poteva il giudice di appello riservarsi la decisione con la pronunzia di merito.

Quanto al secondo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di appello con valutazione approfondita ha attribuito la responsabilità a titolo di concorso a carico della ricorrente sulla base dell'accertata disponibilità dell'immobile ove veniva detenuto il materiale furtivo e lo stupefacente con valutazione priva di illogicità. [OSCURATO:PERSONA] deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; violazione di legge ex artt. 648 comma secondo e 62 n. 4 cod.pen..

Quanto al primo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sull'accertata presenza e fuga dell'iniputato dall'abitazione -ove era rinvenuto il compendio furtivo.

Quanto alle altre doglianze l'impugnata pronuncia facendo riferimento a plurimi aspetti del fatto e della personalità ha escluso la tenuità del valore dei beni e del fatto escludendo così le invocate attenuanti con valutazione esente dalle lamentate censure.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 08/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 27/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 648 CP. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduceva: - violazione di legge quanto all'omessa pronuncia in contraddittorio ex art. 603 cod.proc.pen. dell'ordinanza sulla richiesta di rinnovazione istruttoria; - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata dell'imputata a titolo di concorso. Il ricorso è inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo in tema di giudizio d'appello, l'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate "ex ante" dalla facoltà di articolare e illustrare le richieste di prova, nonché "ex post" dalla possibilità di impugnare la sentenza (Sez. 2, n. 47695 del 16/10/2014, Rv. 260790 - 01). Ne consegue che indipendentemente dalle previsioni in tema di udienza cartolare ben poteva il giudice di appello riservarsi la decisione con la pronunzia di merito. Quanto al secondo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con valutazione approfondita ha attribuito la responsabilità a titolo di concorso a carico della ricorrente sulla base dell'accertata disponibilità dell'immobile ove veniva detenuto il materiale furtivo e lo stupefacente con valutazione priva di illogicità. [OSCURATO:PERSONA] deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; violazione di legge ex artt. 648 comma secondo e 62 n. 4 cod.pen.. Quanto al primo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sull'accertata presenza e fuga dell'iniputato dall'abitazione -ove era rinvenuto il compendio furtivo. Quanto alle altre doglianze l'impugnata pronuncia facendo riferimento a plurimi aspetti del fatto e della personalità ha escluso la tenuità del valore dei beni e del fatto escludendo così le invocate attenuanti con valutazione esente dalle lamentate censure. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022
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