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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 dicembre 1983

Cassazione n. 20222/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1983 avverso il decreto in data 22/06/2022 emesso dal GIP del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 11-41700/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile: ordinanza di archiviazione de plano emessa dal Giudice per le indagini preliminari per carenza dei presupposti normativi che regolano il rito della opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 409 cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'esito della novella processuale n. 103 del 2017, che ha cancellato il comma 6 del citato art. 409).

1.1. Detta statuizione non è impugnabile.

L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi proposti- per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (nei termini Sez. 6, n. 1.2244 del 7/3/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc.

Ferrari, Rv. 273875).

1.2. La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5- bis cod. proc. pen., disposizione pure introdotta dalla legge n.103 del 2017.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1983 avverso il decreto in data 22/06/2022 emesso dal GIP del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 11-41700/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile: ordinanza di archiviazione de plano emessa dal Giudice per le indagini preliminari per carenza dei presupposti normativi che regolano il rito della opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 409 cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'esito della novella processuale n. 103 del 2017, che ha cancellato il comma 6 del citato art. 409). 1.1. Detta statuizione non è impugnabile. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi proposti- per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (nei termini Sez. 6, n. 1.2244 del 7/3/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). 1.2. La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5- bis cod. proc. pen., disposizione pure introdotta dalla legge n.103 del 2017. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.
Decreto Cassazione n. 20222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris