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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18354/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3323/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) -controricorrenti- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 688/2021 depositata il17/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due mezzi, nei confronti della Prefettura di Foggia - [OSCURATO:PERSONA] del Governo, contro l’ordinanza n. 688/21, pronunciata all’esito dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice di Pace di Foggia, nel procedimento civile n. 3402/2021 R.G., depositata in data 21.12.2021, comunicata in data 21.12.2021, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Foggia, unitamente al conseguente ordine emesso dal Questore della Provincia di Foggia di lasciare il territorio dello Stato.

L’amministrazione intimata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contiene i seguenti motivi: i) Nullità per omessa notifica del decreto di espulsione e dell’ordine del questore in lingua conosciuta con violazione dell’art. art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286 del 1998, pag. 5; ii) Nullità per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’espulsione con l’accompagnamento alla frontiera con violazione dell’art. 29 D.LGS n. 25/2008 e dell’art. 19 del T.U.I. – Sussistenza del diritto alla protezione speciale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per difetto di procura alle liti. [OSCURATO:PERSONA] lo ha proposto assumendo di essere difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla via A. da Zara n. 3, in virtù di mandato in calce.

Il ricorso, depositato telematicamente, consta di 18 pagine, in calce alle quali non v’è alcuna procura.

Nel fascicolo telematico sono presenti i seguenti atti e documenti: -) ACCETTAZIONE_5439772.eml -) Attestato nominativo21102021_5439781.pdf -) AttoDiAccompagnamento-2022020841026859080-1_5439804.pdf -) CONSEGNA AGS_5439770.eml -) CONSEGNA Prefettura di Foggia_5439768.eml -) DatiAtto-00001113-2022020841026949080_5439794.xml -) DatiAtto-00001113-2022020841027031080-1_5439806.xml -) Decreto di espulsione con verbale di notifica del 21-10-202116112021_5439779.pdf -) gen-14-2022--18-16-02-comunicazione-34022021gdp_5439790.pdf -) Modulo C.U._5439792.pdf -) N.I.R._5439774.pdf -) nov-23-2021--12-10-55-comunicazione-34022021gdp_5439786.pdf -) Ordine questorile con verbale di notifica del 21-10-202116112021_5439777.pdf -) Ricorso e Decreto di fissazione udienza_5439784.eml -) Ricorso e decreto Gdp di Foggia [OSCURATO:EMAIL]_20211123_112347_5439805.pdf -) RICORSO PER CASSAZIONE_5439766.pdf -) Rigetto [OSCURATO:EMAIL]_20211221_121811_5439788.pdf -) Rigetto_5439776.eml All’interno del fascicolo telematico non c’è la procura alle liti.

Le spese seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3323/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) -controricorrenti- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 688/2021 depositata il17/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due mezzi, nei confronti della Prefettura di Foggia - [OSCURATO:PERSONA] del Governo, contro l’ordinanza n. 688/21, pronunciata all’esito dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice di Pace di Foggia, nel procedimento civile n. 3402/2021 R.G., depositata in data 21.12.2021, comunicata in data 21.12.2021, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Foggia, unitamente al conseguente ordine emesso dal Questore della Provincia di Foggia di lasciare il territorio dello Stato. L’amministrazione intimata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contiene i seguenti motivi: i) Nullità per omessa notifica del decreto di espulsione e dell’ordine del questore in lingua conosciuta con violazione dell’art. art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286 del 1998, pag. 5; ii) Nullità per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’espulsione con l’accompagnamento alla frontiera con violazione dell’art. 29 D.LGS n. 25/2008 e dell’art. 19 del T.U.I. – Sussistenza del diritto alla protezione speciale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per difetto di procura alle liti. [OSCURATO:PERSONA] lo ha proposto assumendo di essere difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla via A. da Zara n. 3, in virtù di mandato in calce. Il ricorso, depositato telematicamente, consta di 18 pagine, in calce alle quali non v’è alcuna procura. Nel fascicolo telematico sono presenti i seguenti atti e documenti: -) ACCETTAZIONE_5439772.eml -) Attestato nominativo21102021_5439781.pdf -) AttoDiAccompagnamento-2022020841026859080-1_5439804.pdf -) CONSEGNA AGS_5439770.eml -) CONSEGNA Prefettura di Foggia_5439768.eml -) DatiAtto-00001113-2022020841026949080_5439794.xml -) DatiAtto-00001113-2022020841027031080-1_5439806.xml -) Decreto di espulsione con verbale di notifica del 21-10-202116112021_5439779.pdf -) gen-14-2022--18-16-02-comunicazione-34022021gdp_5439790.pdf -) Modulo C.U._5439792.pdf -) N.I.R._5439774.pdf -) nov-23-2021--12-10-55-comunicazione-34022021gdp_5439786.pdf -) Ordine questorile con verbale di notifica del 21-10-202116112021_5439777.pdf -) Ricorso e Decreto di fissazione udienza_5439784.eml -) Ricorso e decreto Gdp di Foggia [OSCURATO:EMAIL]_20211123_112347_5439805.pdf -) RICORSO PER CASSAZIONE_5439766.pdf -) Rigetto [OSCURATO:EMAIL]_20211221_121811_5439788.pdf -) Rigetto_5439776.eml All’interno del fascicolo telematico non c’è la procura alle liti. Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liq