CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2026
Cassazione n. 08462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,sezione staccata di Latina n. 4833/2019 depositata il 13/8/2019.Numero registro generale 9642/2020Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 8462/2026Data pubblicazione 04/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, la SacorS.n.c. di Correla L. e Cafarelli F. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e FrancoCafarelli impugnavano l’avviso di accertamento n. TKF021700759 aventead oggetto maggiori IVA ed IRAP relative all’anno 2013 derivanti daacquisti “in nero” dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. accertati tramite l’esame didocumentazione bancaria.I contribuenti lamentavano la violazione dell’art. 12, comma 7°, l.212/2000, la carenza di motivazione dell’atto che aveva applicato unapercentuale di ricarico del 116% per la determinazione del maggiorreddito e l’erroneità di tali criteri di calcolo.La CTP rigettava il ricorso.I contribuenti proponevano appello che veniva rigettato dalla Commissionetributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina.Avverso tale sentenza i due soci della [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo estinta,hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.In data 6/2/2026 i contribuenti hanno depositato istanza di estinzione delgiudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. 197/2022 dichiarando che viera stata l’adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) dicui al comma 231 della richiamata legge, seguita dal pagamento delle ratescadute fino a tale data.[OSCURATO:PERSONA]’art. 1 l. 197/2022, ai commi 231 e 232, stabilisce che «Fermo restandoquanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singolicarichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30Numero registro generale 9642/2020Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 8462/2026Data pubblicazione 04/04/2026giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidateall'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi dimora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le sommeaggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensidell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando lesomme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborsodelle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella dipagamento.232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unicasoluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciottorate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 percento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, conscadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e lerestanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024».I successivi commi 235 e 236 disciplinano le modalità attraverso le quali siperviene all’estinzione del giudizio: «235. Il debitore manifesta all'agentedella riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui alcomma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione,con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agentepubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata invigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresìil numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limitemassimo previsto dal comma 232.236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventualependenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumel'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copiadella dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sonoNumero registro generale 9642/2020Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 8462/2026Data pubblicazione 04/04/2026sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».Infine, l’art. 12 bis d.l. 84/2025 conv. con l. 108/2025 dispone che: «1. Ilsecondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione deigiudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesionealla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis deldecreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata dellesomme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da partedell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1,comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 odall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unicarata.2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processoe non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite aiprocedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisitee non sono rimborsabili».Alla luce della disciplina riportata, dunque, per l’estinzione del giudizio ènecessaria la produzione della dichiarazione di cui al comma 235, dellaNumero registro generale 9642/2020Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 8462/2026Data pubblicazione 04/04/2026comunicazione dell’Agente della riscossione, di cui al comma 241,contenente l’indicazione dell’ammontare complessivo e delle singole rateda pagare e dell’attestazione del pagamento della prima rata o del totaleda versare (vedi, al riguardo, Cass. Sez. U. n. 5890/2026).Nel caso di specie, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ladichiarazione di adesione alla definizione agevolata in relazione ai carichioggetto della “cartella/avviso” n. 65721016714892003002 contenenteanche la dichiarazione (che non appare corretta) «che non vi sono giudizipendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questadichiarazione». Ha altresì prodotto la comunicazione dell’Agente dellariscossione con l’indicazione delle rate da versare e le attestazioni dipagamento delle rate scadute.Non ha depositato però nessun documento che consenta di accertare chenella “cartella/avviso” n. 65721016714892003002 fosse compreso ancheil credito oggetto del presente giudizio, derivante dall’avviso diaccertamento n. TKF021700759. Benché nell’istanza di estinzione si facciariferimento, come allegato 3, ad un «prospetto di sintesi relativo al ruolodi cui all’avviso n. 6572101671489200300 avente ad oggetto l’avviso diaccertamento n. TKF021700759/2017 dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Latina», tale documento non è stato prodotto.Non può quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1,comma 236, l. 197/2022.Va però osservato che la presentazione dell’istanza di estinzione ed imotivi posti a fondamento della stessa consentono di ritenere che siavenuto meno l’interesse ad agire dei contribuenti, con la conseguenza chepuò essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso (Cass.Sez. U. n. 3876/2010).In considerazione della volontà dei contribuenti di definire la controversiamediante la definizione agevolata – e dunque con il pagamento, sia purein misura ridotta, del dovuto - che ha determinato la sopravvenutaNumero registro generale 9642/2020Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 8462/2026Data pubblicazione 04/04/2026inammissibilità del ricorso, si ritengono sussistenti motivi idonei aconsentire la compensazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.Infine, va rilevato che non sussistono i presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, atteso che «la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare leimpugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismosanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nellaspecie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nellaspecie, per sopravvenuto difetto di interesse)» (Cass. n. 13636/2015). P.Q.MLa Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/2/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]