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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 16119/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] - di fiducianonché dalle parti civili:2.

Solidaria S.C.S. – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-temporerappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3.

S.O.S.

Impresa – Rete per la legalità Sicilia A.P.S., in persona del legale rappresentantepro-temporerappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciache hanno presentato ricorso oltre che nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] anche neiconfronti degli imputati:4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiduciaavverso la sentenza in data 4/12/2025 della Corte di Appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione delle spese processuali in favore delleparti civili con rinvio per nuovo giudizio sul punto avanti al giudice civile competente pervalore in grado di appello con spese al definitivo.

Declaratoria di inammissibilità del ricorsodel [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, insubordine, rigettarsi i ricorsi delle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 4 dicembre 2025 la Corte di Appello di Palermo, per la parte inquesta sede di interesse, decidendo a seguito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., inparziale riforma della sentenza in data 6 febbraio 2024 del Tribunale della medesima città,- rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] misura di anni 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, confermando nel restol’affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione ai reati di concorso inusura continuata (artt. 81 cpv., 110, 644 cod. pen.) di cui ai capi A e C della rubrica delleimputazioni, nonché dei reati di concorso in tentata estorsione (artt. 110, 56, 629, comma 2,in relaz. all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.) e di estorsione consumata (artt. 110, 629,comma 2 in relaz. all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.) di cui rispettivamente ai capi E ed Fdella medesima rubrica;- condannato il [OSCURATO:PERSONA] (in solido con i coimputati) alla refusione delle spese delgiudizio relative alla fase di appello alle parti civili Solidaria S.C.S. – Onlus e S.O.S.

Impresa– Rete per la legalità Sicilia A.P.S. liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltreal rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.

2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputatononché i difensori delle parti civili Solidaria S.C.S. – Onlus e S.O.S.

Impresa – Rete per lalegalità Sicilia A.P.S., deducendo quanto segue.2.1.

Per l’imputato [OSCURATO:PERSONA]:2.1.1.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alladeterminazione della pena pecuniaria.Deduce la difesa del ricorrente che la pena pecuniaria da ritenersi di elevata entitàrisulta priva di argomentazioni specifiche sulla gravità del fatto, sul grado di colpevolezza esulle condizioni economiche dell’imputato, non avendo la Corte di appello fatto correttaapplicazione dei criteri dei cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.2.1.2.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 62-bis e 69 cod. pen.Lamenta la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha riconosciuto all’imputato lecircostanze attenuanti generiche «ritenendole tuttavia meramente concorrenti con lacontestata recidiva, senza procedere ad una valutazione concreta ed individualizzata idoneaa giustificare il mancato riconoscimento di un giudizio di prevalenza o quantomeno diequivalenza favorevole» ciò senza che siano stati adeguatamente valorizzati «gli elementipositivi che avevano condotto al riconoscimento delle attenuanti generiche e senzaesplicitare le ragioni per le quali tali elementi sarebbero stati ritenuti recessivi nel giudizio dicomparazione ex art. 69 cod. pen.» anche tenuto conto del fatto che al coimputato lecircostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.2.2.

Per le parti civili Solidaria S.C.S. – Onlus e S.O.S.

Impresa – Rete per la legalitàSicilia A.P.S. (ricorsi separati ma di contenuti sovrapponibili):2.2.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. in relazione all’art. 12, commi 1 e 2 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.n. 147/2022 ed all’art. 546, lett. e), cod. proc. pen.Si duole la difesa delle ricorrenti, richiamando giurisprudenza in materia, del fatto che lasentenza impugnata ha disposto la condanna degli imputati alla refusione delle speseprocessuali relative al giudizio in grado di appello nella misura complessiva di euro 1.000,00oltre alla rimborso forfetario delle spese e ad IVA e CPA e rileva che detta liquidazione èstata operata in violazione dei parametri della normativa in materia e dei minimi inderogabili,non essendo possibile per il Giudice diminuire oltre il 50% i valori medi indicati nelle tabelleallegate ai predetti decreti ministeriali e dovendosi inoltre tenere conto dell’aumento previstoper il caso in cui la difesa assista più parti.2.2.2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 546, lett. e), cod. proc. pen.Evidenzia la difesa delle ricorrenti che la Corte di appello, nonostante la presenza diuna nota specifica depositata dalla parte civile, non ha motivato le ragioni della drasticadiminuzione della liquidazione al di sotto dei minimi edittali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], in entrambe le suearticolazioni, è manifestamente infondato.2.

Osserva il Collegio che:- la Corte di appello risulta avere integralmente e correttamente recepito l’accordointercorso tra le parti;- la difesa appare riferirsi nel ricorso ad un giudizio di equivalenza, ai sensi dell’art. 69cod. pen., tra le circostanze attenuanti generiche (che in realtà non sono state riconosciutené dal Tribunale, né dalla Corte di appello) e la recidiva; - in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrantenei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01);- in tema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelliriguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, costituente un punto autonomo della decisione e le cuiripercussioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (Sez. 3,n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093-01).3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] deveessere dichiarato inammissibile.Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delleAmmende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00(tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.4.

Fondati sono, invece, i ricorsi formulati nell’interesse delle parti civili Solidaria S.C.S.– Onlus e S.O.S.

Impresa – Rete per la legalità Sicilia A.P.S. in relazione alla liquidazionedelle spese di fase per il giudizio di appello.4.1.

Sul presupposto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla partecivile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suofavore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione perl'omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per laliquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014, per le attivitàdifensive svolte (Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019, dep. 2020, Lomma, Rv. 278474-01),osserva il Collegio che le liquidazioni al difensore delle parti civili ricorrenti dovevano essereeffettuati secondo i parametri generali di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dalD.M. n. 147/2022.4.2.

Deve, poi, rilevarsi che in base all’art. 12 del D.M. n. 55/2014 per la parte qui diinteresse «Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, inapplicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovveropossono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».In base alle tabelle vigenti, il compenso medio per i difensori delle parti civili, tenutoconto che le stesse non hanno realizzato la fase introduttiva del giudizio in sede di appello èdi euro 3.309,00 alle quali va aggiunto il rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% oltre ad IVA e CPA.Ne consegue che ex lege la liquidazione alle stesse per la fase di appello non potevaessere inferiore ad euro 1.654,50.4.3.

Inoltre, occorreva tenere conto della possibilità offerta dal disposto dell’art. 12,comma 2, del menzionato D.M. n. 55/2014 che, nella parte qui di interesse, testualmentedispone che «Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizioneprocedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggettooltre il primo nella misura del 30 per cento».Questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire anche in tempi recenti che «ladiminuzione dei compensi, prima prevista "fino al 50%", oggi è contemplata con una diversaindicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50% costituisca un limiteoltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo diinderogabilità dei minimi tariffari» (cfr. ex multis Sez. 2, n. 40343 del 07/06/2023, Sottile, nonmass.).In tal senso si colloca anche la giurisprudenza civile di questa Corte di legittimità (exceteris Sez.

L, n. 19049 del 11/07/2025) che ha affermato che «Ai fini della liquidazione dellespese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun casodiminuire oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate».Ne consegue che nel caso in esame essendo stata liquidata alle parti civili la sommacomplessiva di euro 1.000,00 la violazione dei parametri generali per la determinazione deicompensi previsti dal D.M. 55 del 2014 ed in particolare dei minimi inderogabili appareevidente.4.4.

Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essereannullata, limitatamente alla liquidazione delle spese per il giudizio di appello a favore delleparti civili Solidaria S.C.S. – Onlus e S.O.S.

Impresa – Rete per la legalità Sicilia A.P.S. conrinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, non residuando, ai sensidell'art. 622 cod. proc. pen., profili valutativi sui quali il giudice penale può intervenire in sededi rinvio.Quanto all’indicata individuazione del Giudice di rinvio, occorre ricordare il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di patteggiamento,allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente allaliquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudicepenale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, algiudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen.,nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile allaliquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata» (Sez. 4,n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428-01; principio che si ritiene estensibile all'ipotesidi sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.).5.

Osserva infine il Collegio che, ferma restando ogni valutazione del Giudice civilecirca l’ammontare della liquidazione a favore delle parti civili ricorrenti delle spese per ilgiudizio penale di appello, ritiene il Collegio di rimettere allo stesso Giudice anche laliquidazione delle spese relative al presente grado di giudizio, con la doverosa precisazioneche si dovrà tenere conto del fatto che l’imputato [OSCURATO:PERSONA], pur risultando soccombente inquesta sede di legittimità, aveva proposto ricorso nei confronti di sentenza pronunciata aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo limitatamente al trattamento sanzionatorio, ricorsosul contenuto del quale le parti civili non avevano, pertanto, possibilità di interlocuzione.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata dalle parti civili Solidaria S.C.S. - Onlus e S.O.S.

Impresa -Rete per la legalità/Sicilia A.P.S. limitatamente alle statuizioni civili in relazione alle speseprocessuali e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette laliquidazione anche delle spese del presente giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso diSignorino [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - di fiducianonché dalle parti civili:2. Solidaria S.C.S. – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-temporerappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. S.O.S. Impresa – Rete per la legalità Sicilia A.P.S., in persona del legale rappresentantepro-temporerappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciache hanno presentato ricorso oltre che nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] anche neiconfronti degli imputati:4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiduciaavverso la sentenza in data 4/12/2025 della Corte di Appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione delle spese processuali in favore delleparti civili con rinvio per nuovo giudizio sul punto avanti al giudice civile competente pervalore in grado di appello con spese al definitivo. Declaratoria di inammissibilità del ricorsodel [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, insubordine, rigettarsi i ricorsi delle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 4 dicembre 2025 la Corte di Appello di Palermo, per la parte inquesta sede di interesse, decidendo a seguito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., inparziale riforma della sentenza in data 6 febbraio 2024 del Tribunale della medesima città,- rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] misura di anni 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, confermando nel restol’affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione ai reati di concorso inusura continuata (artt. 81 cpv., 110, 644 cod. pen.) di cui ai capi A e C della rubrica delleimputazioni, nonché dei reati di concorso in tentata estorsione (artt. 110, 56, 629, comma 2,in relaz. all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.) e di estorsione consumata (artt. 110, 629,comma 2 in relaz. all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.) di cui rispettivamente ai capi E ed Fdella medesima rubrica;- condannato il [OSCURATO:PERSONA] (in solido con i coimputati) alla refusione delle spese delgiudizio relative alla fase di appello alle parti civili Solidaria S.C.S. – Onlus e S.O.S. Impresa– Rete per la legalità Sicilia A.P.S. liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltreal rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputatononché i difensori delle parti civili Solidaria S.C.S. – Onlus e S.O.S. Impresa – Rete per lalegalità Sicilia A.P.S., deducendo quanto segue.2.1. Per l’imputato [OSCURATO:PERSONA]:2.1.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alladeterminazione della pena pecuniaria.Deduce la difesa del ricorrente che la pena pecuniaria da ritenersi di elevata entitàrisulta priva di argomentazioni specifiche sulla gravità del fatto, sul grado di colpevolezza esulle condizioni economiche dell’imputato, non avendo la Corte di appello fatto correttaapplicazione dei criteri dei cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.2.1.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 62-bis e 69 cod. pen.Lamenta la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha riconosciuto all’imputato lecircostanze attenuanti generiche «ritenendole tuttavia meramente concorrenti con lacontestata recidiva, senza procedere ad una valutazione concreta ed individualizzata idoneaa giustificare il mancato riconoscimento di un giudizio di prevalenza o quantomeno diequivalenza favorevole» ciò senza che siano stati adeguatamente valorizzati «gli elementipositivi che avevano condotto al riconoscimento delle attenuanti generiche e senzaesplicitare le ragioni per le quali tali elementi sarebbero stati ritenuti recessivi nel giudizio dicomparazione ex art. 69 cod. pen.» anche tenuto conto del fatto che al coimputato lecircostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.2.2. Per le parti civili Solidaria S.C.S. – Onlus e S.O.S. Impresa – Rete per la legalitàSicilia A.P.S. (ricorsi separati ma di contenuti sovrapponibili):2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. in relazione all’art. 12, commi 1 e 2 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.n. 147/2022 ed all’art. 546, lett. e), cod. proc. pen.Si duole la difesa delle ricorrenti, richiamando giurisprudenza in materia, del fatto che lasentenza impugnata ha disposto la condanna degli imputati alla refusione delle speseprocessuali relative al giudizio in grado di appello nella misura complessiva di euro 1.000,00oltre alla rimborso forfetario delle spese e ad IVA e CPA e rileva che detta liquidazione èstata operata in violazione dei parametri della normativa in materia e dei minimi inderogabili,non essendo possibile per il Giudice diminuire oltre il 50% i valori medi indicati nelle tabelleallegate ai predetti decreti ministeriali e dovendosi inoltre tenere conto dell’aumento previstoper il caso in cui la difesa assista più parti.2.2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 546, lett. e), cod. proc. pen.Evidenzia la difesa delle ricorrenti che la Corte di appello, nonostante la presenza diuna nota specifica depositata dalla parte civile, non ha motivato le ragioni della drasticadiminuzione della liquidazione al di sotto dei minimi edittali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], in entrambe le suearticolazioni, è manifestamente infondato.2. Osserva il Collegio che:- la Corte di appello risulta avere integralmente e correttamente recepito l’accordointercorso tra le parti;- la difesa appare riferirsi nel ricorso ad un giudizio di equivalenza, ai sensi dell’art. 69cod. pen., tra le circostanze attenuanti generiche (che in realtà non sono state riconosciutené dal Tribunale, né dalla Corte di appello) e la recidiva; - in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrantenei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01);- in tema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelliriguardanti la misura della pena, ricomprende anche la richiesta di applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, costituente un punto autonomo della decisione e le cuiripercussioni non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (Sez. 3,n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093-01).3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] deveessere dichiarato inammissibile.Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delleAmmende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00(tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.4. Fondati sono, invece, i ricorsi formulati nell’interesse delle parti civili Solidaria S.C.S.– Onlus e S.O.S. Impresa – Rete per la legalità Sicilia A.P.S. in relazione alla liquidazionedelle spese di fase per il giudizio di appello.4.1. Sul presupposto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla partecivile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suofavore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione perl'omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per laliquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014, per le attivitàdifensive svolte (Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019, dep. 2020, Lomma, Rv. 278474-01),osserva il Collegio che le liquidazioni al difensore delle parti civili ricorrenti dovevano essereeffettuati secondo i parametri generali di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dalD.M. n. 147/2022.4.2. Deve, poi, rilevarsi che in base all’art. 12 del D.M. n. 55/2014 per la parte qui diinteresse «Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, inapplicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovveropossono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».In base alle tabelle vigenti, il compenso medio per i difensori delle parti civili, tenutoconto che le stesse non hanno realizzato la fase introduttiva del giudizio in sede di appello èdi euro 3.309,00 alle quali va aggiunto il rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% oltre ad IVA e CPA.Ne consegue che ex lege la liquidazione alle stesse per la fase di appello non potevaessere inferiore ad euro 1.654,50.4.3. Inoltre, occorreva tenere conto della possibilità offerta dal disposto dell’art. 12,comma 2, del menzionato D.M. n. 55/2014 che, nella parte qui di interesse, testualmentedispone che «Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizioneprocedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggettooltre il primo nella misura del 30 per cento».Questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire anche in tempi recenti che «ladiminuzione dei compensi, prima prevista "fino al 50%", oggi è contemplata con una diversaindicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50% costituisca un limiteoltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo diinderogabilità dei minimi tariffari» (cfr. ex multis Sez. 2, n. 40343 del 07/06/2023, Sottile, nonmass.).In tal senso si colloca anche la giurisprudenza civile di questa Corte di legittimità (exceteris Sez. L, n. 19049 del 11/07/2025) che ha affermato che «Ai fini della liquidazione dellespese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun casodiminuire oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate».Ne consegue che nel caso in esame essendo stata liquidata alle parti civili la sommacomplessiva di euro 1.000,00 la violazione dei parametri generali per la determinazione deicompensi previsti dal D.M. 55 del 2014 ed in particolare dei minimi inderogabili appareevidente.4.4. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essereannullata, limitatamente alla liquidazione delle spese per il giudizio di appello a favore delleparti civili Solidaria S.C.S. – Onlus e S.O.S. Impresa – Rete per la legalità Sicilia A.P.S. conrinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, non residuando, ai sensidell'art. 622 cod. proc. pen., profili valutativi sui quali il giudice penale può intervenire in sededi rinvio.Quanto all’indicata individuazione del Giudice di rinvio, occorre ricordare il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di patteggiamento,allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente allaliquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudicepenale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, algiudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen.,nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile allaliquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata» (Sez. 4,n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428-01; principio che si ritiene estensibile all'ipotesidi sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.).5. Osserva infine il Collegio che, ferma restando ogni valutazione del Giudice civilecirca l’ammontare della liquidazione a favore delle parti civili ricorrenti delle spese per ilgiudizio penale di appello, ritiene il Collegio di rimettere allo stesso Giudice anche laliquidazione delle spese relative al presente grado di giudizio, con la doverosa precisazioneche si dovrà tenere conto del fatto che l’imputato [OSCURATO:PERSONA], pur risultando soccombente inquesta sede di legittimità, aveva proposto ricorso nei confronti di sentenza pronunciata aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo limitatamente al trattamento sanzionatorio, ricorsosul contenuto del quale le parti civili non avevano, pertanto, possibilità di interlocuzione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata dalle parti civili Solidaria S.C.S. - Onlus e S.O.S. Impresa -Rete per la legalità/Sicilia A.P.S. limitatamente alle statuizioni civili in relazione alle speseprocessuali e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette laliquidazione anche delle spese del presente giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso diSignorino [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16119/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris