CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22155/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod. pen., è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di occupazione abusiva (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il mancato riconoscimento delle cause di non punibilità di cui agli artt. 54 e 131-bis è in parte aspecifico ed in parte generico; il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707). Ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160). Nello specifico il motivo di impugnazione, dedotto per la prima volta in sede di legittimità, è caratterizzato dalla mancata indicazione di elementi logico-fattuale idonei a giustificare l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed è, quindi, generico. L'ulteriore doglianza con la quale è eccepita la mancata applicazione dell'art.54 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale con motivazione esente da illogicità (pagine 3 e 4); i giudici di merito hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (vedi in proposito Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il C