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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49361/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorso.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta penale responsabilità per il reato di calunnia, oltre a essere costituito da more doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 1 e 2).

Osservato che il secondo motivo di ricorso che censura la omessa acquisizione di una prova decisiva in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione dei testi indicati ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen. e all'acquisizione della perizia calligrafica, è aspecifico poiché non esamina la incidenza decisiva sulle prove valutate e ritenute attendibili con motivazione completa, che non rivela contraddittorietà o margini di opinabilità sulle circostanze rilevanti ai fini della sussistenza del reato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta penale responsabilità per il reato di calunnia, oltre a essere costituito da more doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 1 e 2). Osservato che il secondo motivo di ricorso che censura la omessa acquisizione di una prova decisiva in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione dei testi indicati ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen. e all'acquisizione della perizia calligrafica, è aspecifico poiché non esamina la incidenza decisiva sulle prove valutate e ritenute attendibili con motivazione completa, che non rivela contraddittorietà o margini di opinabilità sulle circostanze rilevanti ai fini della sussistenza del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 49361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris