CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 27903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 18/12/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione – sottoscritto dallaparte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore su atto separato– deducendo l’insufficienza della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio.3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.Resta peraltro irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, ladelega al difensore al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al legale latitolarità dell’atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.281475-01).4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]