Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 40651/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17802-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 3096 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE subentrata alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1372/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 1713/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

PROC. nr. 17802/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Napoli, giudice del reclamo ex articolo 1, commi 58 e seguenti, L. nr. 92/2012, con sentenza in data 8 aprile 2020 confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, conformemente al giudice della fase sommaria, aveva respinto la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il licenziamento disciplinare intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA], in data 4 aprile 2017.

2. La Corte territoriale osservava che al [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati due addebiti distinti: l'avere attribuito, in qualità di coordinatore della funzione «gestione legali esterni», incarichi legali al proprio coniuge, condotta configurante in sé conflitto di interessi; come ulteriore grave inadempimento, la violazione della regola di rotazione e proporzionalità nella attribuzione degli incarichi.

3. Sotto il primo profilo, il giudice dell'appello richiamava il dovere dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] spa di astenersi da ogni attività in conflitto di interessi, fissato dal codice etico di [OSCURATO:PERSONA] spa del 21 settembre 2011, dalle linee guida per la costituzione dell'elenco unico dei professionisti fornite dall'amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] con nota del 21 dicembre 2015, dal successivo codice etico adottato il 19 aprile 2016.

4. Nella specie il conflitto di interessi non poteva ritenersi risolto con la mera comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del rapporto di coniugio con il legale, che doveva essere accompagnata dalla astensione da qualsiasi attività di attribuzione degli incarichi al coniuge.

3. Il [OSCURATO:PERSONA] contestava il conflitto di interessi sostenendo di non avere ricoperto in concreto il ruolo di coordinatore, essendovi dal marzo 2015 nuclei operativi.

4. Tuttavia, pur essendo incontestata le costituzione di detti nuclei, era emerso che la procura per l'affidamento degli incarichi al legale era stata conferita soltanto ai due coordinatori (ed al responsabile della struttura «contenzioso Campania» sig. [OSCURATO:PERSONA]).

5. Il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, altresì, che la sottoscrizione delle lettere di incarico avveniva apponendo la sua firma scannerizzata.

Ciò non faceva venir meno la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] degli incarichi, poiché questi aveva autorizzato PROC. nr. 17802/2020 RG i suoi collaboratori ad utilizzare tale firma per velocizzare il conferimento dei mandati; del resto egli non disconosceva le firme né ne contestava l'abuso.

6. Neppure era fondato il motivo di reclamo con il quale il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il conflitto di interessi era neutralizzato dall' automatismo dell' assegnazione degli incarichi, effettuata attraverso un programma informatico che rispondeva a regole oggettive.

Tale circostanza non era contestata ma risultava altresì provata la possibilità di intervenire manualmente, modificando la assegnazione automatica con un difensore scelto dall'operatore, senza che ne restasse traccia nel sistema.

7. Sotto il profilo soggettivo era rilevante anche la colpa: il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impedire, eventualmente chiedendo la introduzione di uno specifico filtro, che il proprio nome fosse abbinato a quello della moglie.

8. Quanto alla contestazione della violazione del criterio di rotazione e proporzionalità nella distribuzione degli incarichi, la Corte di merito preliminarmente osservava che anche in caso di coerenza media del numero degli incarichi conferiti, sarebbe rimasta in capo al [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per violazione dell'obbligo di non conferire affatto incarichi al coniuge.

9. In ogni caso, dalla tabella comparativa prodotta in primo grado dal datore di lavoro risultava che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], coniuge del [OSCURATO:PERSONA], era tra i legali che avevano ricevuto il maggior numero di incarichi nell'anno 2015 (tredicesima nella graduatoria su 268 avvocati) ed era decima in graduatoria per valore complessivo dei compensi.

10. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto motivi di censura, cui ha resistito AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, subentrata in corso di causa ad [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

11. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di censura la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione o falsa applicazione dell' articolo 436, comma due , cod.proc.civ., dell'articolo 333 cod.proc.civ.PROC. nr. 17802/2020 RG e dell' articolo 346 cod. proc.civ., imputando al giudice dell'appello il vizio di violazione del giudicato interno. 2.Ha esposto che il giudice del primo grado aveva individuato il conflitto di interessi nella sola violazione dei criteri di automatismo, escludendo la rilevanza della firma scannerizzata del [OSCURATO:PERSONA] di conferimento dell'incarico; il giudice dell'appello aveva invece ritenuto rilevante la firma del [OSCURATO:PERSONA] sul conferimento dell'incarico, benchè la reclamata AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE non avesse proposto sul punto appello incidentale, come era suo onere. 3.11 motivo è infondato. 4.Questa Corte ha reiteratamente affermato che ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno occorre avere riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico. 5.

Benchè ciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l'impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l'esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell'impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto— (individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi) — quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti (In tal senso, tra le altre, Cass. sez.

VI, 22/02/2013, n.4572, Cass. nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017 e 16853 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998).

6. Nella fattispecie di causa la impugnazione proposta dal lavoratore in ordine all'accertamento, operato dal Tribunale, della violazione del criterio di rotazione e proporzionalità degli incarichi, impediva la formazione del giudicato sull'intera sequenza rappresentata dal fatto disciplinare e dai suoi effetti giuridici; il giudice dell'appello nell' interpretare la contestazione disciplinare ed accertare gli inadempimenti in essa rappresentati non è dunque incorso nel vizio denunciato.PROC. nr. 17802/2020 RG

7. Con il secondo mezzo si lamenta— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.— la violazione o falsa applicazione dell' articolo 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 2727, 2728 e 2729 cod.civ.

8. Il ricorrente ha dedotto che la esistenza di un programma informatico per la attribuzione automatica degli incarichi ai legali esterni escludeva un potere di scelta del legale e dunque la rilevanza, sotto il profilo del conflitto di interesse, della sua firma scannerizzata sui mandati.

Ha censurato la sentenza per aver desunto dalla mera possibilità astratta di modificare manualmente la assegnazione elaborata dall'applicativo, l'avvenuto intervento in favore del proprio coniuge, in mancanza degli estremi di gravità, precisione e concordanza degli indizi, richiesti dalla prova per presunzioni. 9.11 motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

10. Il giudice dell'appello ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto vigilare per impedire che la sua firma figurasse sui mandati conferiti al coniuge.

Ha altresì accertato che il sistema di assegnazione degli incarichi era misto, informatico e manuale. 11.Non vi è dunque alcun accertamento della avvenuta modifica della assegnazione automatica, in favore del coniuge del [OSCURATO:PERSONA]; vi è, piuttosto, l'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva smentito il conflitto di interessi che nasceva oggettivamente dalla sua firma sul mandato difensivo.

13. La terza critica è proposta— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ— sotto il profilo della violazione dell'art. 21, comma due, del D. Lgs. nr. 82/2005, nella versione in vigore dal 19. 2.2012 al 26.1.2018.

14. Il ricorrente ha esposto che la propria firma sugli incarichi era una copia ottenuta per scansione e che non si trattava di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; la firma non era riconosciuta dalla legge e poteva considerarsi inesistente.

15. Il motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata.PROC. nr. 17802/2020 RG 16.L'addebito accertato in sentenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] consiste nell'aver conferito l'incarico di difendere in giudizio il datore di lavoro al proprio coniuge, condotta obiettivamente in conflitto di interesse.

Ai fini del giudizio disciplinare il giudice dell'appello ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai allegato un abuso della propria firma scannerizzata. 17.La conformità o meno della firma del [OSCURATO:PERSONA] sui mandati alle prescrizioni del D.Lgs. nr. 82/2005 non incide su tale ratio, attenendo al diverso piano della validità dell'incarico al legale.

18. Con la quarta censura (erroneamente rubricata come terza) la sentenza è impugnata— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— per violazione dell'articolo 437,comma due ultima parte , cod.proc.civ., per non avere il giudice dell'appello ammesso il giuramento decisorio deferito a controparte alla udienza dell' 11 febbraio 2020, in via subordinata rispetto alla ammissione degli altri mezzi di prova.

19. Il motivo è infondato.

20. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ( Cass. sez.

VI, 18/06/2019, n.16216 Cass., sez.

II , 04/03/2019 , n. 6246; Cas. sez.

II, 21/02/2017, n.4425 e precedenti ivi citati ) il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, purchè il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà; esso è, invece, escluso se la formula possa fornire solo elementi probatori o presuntivi, da valutarsi in concorso con altre risultanze istruttorie. 21.1 fatti oggetto dei sette capitoli del giuramento erano manifestamente privi di tale carattere, in quanto tendenti rispettivamente a provare:1) la qualità di responsabile del contenzioso della Regione Campania del sig. [OSCURATO:PERSONA]; 2) la contestazione disciplinare mossa al [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2017, per non avere rispettato i criteri di rotazione; 3) il contenuto delle giustificazioni scritte fornite dal [OSCURATO:PERSONA]; 4) gli onorari percepiti da altri legali esterni nominati; 5) gli incarichi conferiti a tale avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2015; 6) la mancanza di qualsivoglia sottoscrizione della procura alle liti da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore del coniuge; 7) il mancato PROC. nr. 17802/2020 RG conferimento di alcun incarico al coniuge per un giudizio pendente dinanzi al giudice di pace.

22. Trattasi di fatti manifestamente privi di decisività rispetto all'accertamento del conflitto di interessi operato dal giudice dell'appello, fondato su un dato oggettivo — la firma scannerizzata del [OSCURATO:PERSONA] all'incarico— non inciso dai fatti che il giuramento era diretto a provare.

23. Con la quinta censura si deduce— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione alla irrazionale ed illogica valutazione della prova.

24. Il sesto motivo è proposto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— per violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 cod.civ., con riferimento all'erronea ripartizione dell'onere della prova delle circostanze fatte valere in giudizio.

25. Il settimo motivo di impugnazione concerne— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod proc.civ.— la violazione degli articoli 2119, 2106, 1175, 1375 cod.civ., degli articoli 7 e 18 L. n.300/70, dell' articolo 3 L. n. 604 del 1966, con riferimento all'onere della prova della giusta causa di licenziamento, anche in relazione ai principi di buona fede e correttezza.

26. I tre motivi, oggetto di trattazione congiunta in ricorso, sono inammissibili, in quanto diretti ad una rivisitazione del merito.

27. Il ricorrente contesta le valutazioni operate dal giudice dell'appello: per non avere ammesso i mezzi istruttori; per aver travisato la prova, affermando esservi stato un intervento manuale sulle assegnazioni in favore del proprio coniuge; per non avere considerato idoneo ad escludere il conflitto di interessi il sistema informatico di assegnazione degli incarichi; per avergli attribuito l' onere di provare il mancato intervento sul sistema informatico; per non aver considerato idonea ad escludere il conflitto di interessi la comunicazione al datore di lavoro del rapporto di coniugio; per non avere escluso la esistenza del conflitto di interessi in mancanza della prova di un 6 u\ PROC. nr. 17802/2020 RG suo intervento in favore del coniuge; per non avere considerato che secondo la normativa aziendale il criterio di rotazione si riferiva ai compensi maturati dal legale e non al numero di incarichi ricevuti. 28.In tal modo sottopone all'esame diretto di questa Corte l'intera vicenda di causa, piuttosto che muovere precise censure in diritto a specifiche statuizioni della sentenza impugnata.

29. Con l'ottavo motivo viene dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale ed alla mancata acquisizione di documenti di cui era stata chiesta la esibizione al datore di lavoro (atti relativi al procedimento disciplinare nei confronti del responsabile sig. [OSCURATO:PERSONA], tabella degli incarichi ricevuti dai legali esterni, elenco degli incarichi conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA]).

30. Con il motivo si sostiene la inapplicabilità nella fattispecie di causa dell'articolo 348 ter cod.proc.civ., in quanto non potrebbe ravvisarsi la soluzione delle questioni di fatto in base alle stesse ragioni quando «l'informazione probatoria sia del tutto mancata» e nei casi di travisamento di una prova .

31. Il motivo è inammissibile stante l' erroneità del presupposto da cui muove ovvero la inapplicabilità dell'articolo 348 ter cod.proc.civ. in caso di mancata assunzione delle prove costituende.

Nel resto, questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 03/11/2020, n.24395) ha già chiarito, con orientamento qui condiviso, che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di «travisamento della prova», in quanto l'errata valutazione della prova, se deriva da un errore di percezione è deducibile solo quale motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod.proc.civ. mentre se oggetto di un errore di giudizio è suscettibile di denuncia con ricorso per cassazione nei limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.

Nel citato arresto si è altresì precisato che l'errore di percezione dal quale si assuma viziata una delle conformi decisioni di primo e di secondo grado, se dedotto con il ricorso per PROC. nr. 17802/2020 RG cassazione, non vale ad escludere la loro conformità come causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-ter cod.proc.civ.

32. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

33. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

34. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17802-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 3096 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE subentrata alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1372/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 1713/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. nr. 17802/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Napoli, giudice del reclamo ex articolo 1, commi 58 e seguenti, L. nr. 92/2012, con sentenza in data 8 aprile 2020 confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, conformemente al giudice della fase sommaria, aveva respinto la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il licenziamento disciplinare intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA], in data 4 aprile 2017. 2. La Corte territoriale osservava che al [OSCURATO:PERSONA] erano stati contestati due addebiti distinti: l'avere attribuito, in qualità di coordinatore della funzione «gestione legali esterni», incarichi legali al proprio coniuge, condotta configurante in sé conflitto di interessi; come ulteriore grave inadempimento, la violazione della regola di rotazione e proporzionalità nella attribuzione degli incarichi. 3. Sotto il primo profilo, il giudice dell'appello richiamava il dovere dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] spa di astenersi da ogni attività in conflitto di interessi, fissato dal codice etico di [OSCURATO:PERSONA] spa del 21 settembre 2011, dalle linee guida per la costituzione dell'elenco unico dei professionisti fornite dall'amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA] con nota del 21 dicembre 2015, dal successivo codice etico adottato il 19 aprile 2016. 4. Nella specie il conflitto di interessi non poteva ritenersi risolto con la mera comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del rapporto di coniugio con il legale, che doveva essere accompagnata dalla astensione da qualsiasi attività di attribuzione degli incarichi al coniuge. 3. Il [OSCURATO:PERSONA] contestava il conflitto di interessi sostenendo di non avere ricoperto in concreto il ruolo di coordinatore, essendovi dal marzo 2015 nuclei operativi. 4. Tuttavia, pur essendo incontestata le costituzione di detti nuclei, era emerso che la procura per l'affidamento degli incarichi al legale era stata conferita soltanto ai due coordinatori (ed al responsabile della struttura «contenzioso Campania» sig. [OSCURATO:PERSONA]). 5. Il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, altresì, che la sottoscrizione delle lettere di incarico avveniva apponendo la sua firma scannerizzata. Ciò non faceva venir meno la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] degli incarichi, poiché questi aveva autorizzato PROC. nr. 17802/2020 RG i suoi collaboratori ad utilizzare tale firma per velocizzare il conferimento dei mandati; del resto egli non disconosceva le firme né ne contestava l'abuso. 6. Neppure era fondato il motivo di reclamo con il quale il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il conflitto di interessi era neutralizzato dall' automatismo dell' assegnazione degli incarichi, effettuata attraverso un programma informatico che rispondeva a regole oggettive. Tale circostanza non era contestata ma risultava altresì provata la possibilità di intervenire manualmente, modificando la assegnazione automatica con un difensore scelto dall'operatore, senza che ne restasse traccia nel sistema. 7. Sotto il profilo soggettivo era rilevante anche la colpa: il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impedire, eventualmente chiedendo la introduzione di uno specifico filtro, che il proprio nome fosse abbinato a quello della moglie. 8. Quanto alla contestazione della violazione del criterio di rotazione e proporzionalità nella distribuzione degli incarichi, la Corte di merito preliminarmente osservava che anche in caso di coerenza media del numero degli incarichi conferiti, sarebbe rimasta in capo al [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per violazione dell'obbligo di non conferire affatto incarichi al coniuge. 9. In ogni caso, dalla tabella comparativa prodotta in primo grado dal datore di lavoro risultava che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], coniuge del [OSCURATO:PERSONA], era tra i legali che avevano ricevuto il maggior numero di incarichi nell'anno 2015 (tredicesima nella graduatoria su 268 avvocati) ed era decima in graduatoria per valore complessivo dei compensi. 10. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto motivi di censura, cui ha resistito AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, subentrata in corso di causa ad [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. 11. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di censura la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione o falsa applicazione dell' articolo 436, comma due , cod.proc.civ., dell'articolo 333 cod.proc.civ.PROC. nr. 17802/2020 RG e dell' articolo 346 cod. proc.civ., imputando al giudice dell'appello il vizio di violazione del giudicato interno. 2.Ha esposto che il giudice del primo grado aveva individuato il conflitto di interessi nella sola violazione dei criteri di automatismo, escludendo la rilevanza della firma scannerizzata del [OSCURATO:PERSONA] di conferimento dell'incarico; il giudice dell'appello aveva invece ritenuto rilevante la firma del [OSCURATO:PERSONA] sul conferimento dell'incarico, benchè la reclamata AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE non avesse proposto sul punto appello incidentale, come era suo onere. 3.11 motivo è infondato. 4.Questa Corte ha reiteratamente affermato che ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno occorre avere riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico. 5. Benchè ciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l'impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l'esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell'impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto— (individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi) — quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti (In tal senso, tra le altre, Cass. sez. VI, 22/02/2013, n.4572, Cass. nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017 e 16853 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998). 6. Nella fattispecie di causa la impugnazione proposta dal lavoratore in ordine all'accertamento, operato dal Tribunale, della violazione del criterio di rotazione e proporzionalità degli incarichi, impediva la formazione del giudicato sull'intera sequenza rappresentata dal fatto disciplinare e dai suoi effetti giuridici; il giudice dell'appello nell' interpretare la contestazione disciplinare ed accertare gli inadempimenti in essa rappresentati non è dunque incorso nel vizio denunciato.PROC. nr. 17802/2020 RG 7. Con il secondo mezzo si lamenta— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.— la violazione o falsa applicazione dell' articolo 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 2727, 2728 e 2729 cod.civ. 8. Il ricorrente ha dedotto che la esistenza di un programma informatico per la attribuzione automatica degli incarichi ai legali esterni escludeva un potere di scelta del legale e dunque la rilevanza, sotto il profilo del conflitto di interesse, della sua firma scannerizzata sui mandati. Ha censurato la sentenza per aver desunto dalla mera possibilità astratta di modificare manualmente la assegnazione elaborata dall'applicativo, l'avvenuto intervento in favore del proprio coniuge, in mancanza degli estremi di gravità, precisione e concordanza degli indizi, richiesti dalla prova per presunzioni. 9.11 motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 10. Il giudice dell'appello ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto vigilare per impedire che la sua firma figurasse sui mandati conferiti al coniuge. Ha altresì accertato che il sistema di assegnazione degli incarichi era misto, informatico e manuale. 11.Non vi è dunque alcun accertamento della avvenuta modifica della assegnazione automatica, in favore del coniuge del [OSCURATO:PERSONA]; vi è, piuttosto, l'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva smentito il conflitto di interessi che nasceva oggettivamente dalla sua firma sul mandato difensivo. 13. La terza critica è proposta— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ— sotto il profilo della violazione dell'art. 21, comma due, del D. Lgs. nr. 82/2005, nella versione in vigore dal 19. 2.2012 al 26.1.2018. 14. Il ricorrente ha esposto che la propria firma sugli incarichi era una copia ottenuta per scansione e che non si trattava di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; la firma non era riconosciuta dalla legge e poteva considerarsi inesistente. 15. Il motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata.PROC. nr. 17802/2020 RG 16.L'addebito accertato in sentenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] consiste nell'aver conferito l'incarico di difendere in giudizio il datore di lavoro al proprio coniuge, condotta obiettivamente in conflitto di interesse. Ai fini del giudizio disciplinare il giudice dell'appello ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai allegato un abuso della propria firma scannerizzata. 17.La conformità o meno della firma del [OSCURATO:PERSONA] sui mandati alle prescrizioni del D.Lgs. nr. 82/2005 non incide su tale ratio, attenendo al diverso piano della validità dell'incarico al legale. 18. Con la quarta censura (erroneamente rubricata come terza) la sentenza è impugnata— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— per violazione dell'articolo 437,comma due ultima parte , cod.proc.civ., per non avere il giudice dell'appello ammesso il giuramento decisorio deferito a controparte alla udienza dell' 11 febbraio 2020, in via subordinata rispetto alla ammissione degli altri mezzi di prova. 19. Il motivo è infondato. 20. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ( Cass. sez. VI, 18/06/2019, n.16216 Cass., sez. II , 04/03/2019 , n. 6246; Cas. sez. II, 21/02/2017, n.4425 e precedenti ivi citati ) il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, purchè il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà; esso è, invece, escluso se la formula possa fornire solo elementi probatori o presuntivi, da valutarsi in concorso con altre risultanze istruttorie. 21.1 fatti oggetto dei sette capitoli del giuramento erano manifestamente privi di tale carattere, in quanto tendenti rispettivamente a provare:1) la qualità di responsabile del contenzioso della Regione Campania del sig. [OSCURATO:PERSONA]; 2) la contestazione disciplinare mossa al [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2017, per non avere rispettato i criteri di rotazione; 3) il contenuto delle giustificazioni scritte fornite dal [OSCURATO:PERSONA]; 4) gli onorari percepiti da altri legali esterni nominati; 5) gli incarichi conferiti a tale avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2015; 6) la mancanza di qualsivoglia sottoscrizione della procura alle liti da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore del coniuge; 7) il mancato PROC. nr. 17802/2020 RG conferimento di alcun incarico al coniuge per un giudizio pendente dinanzi al giudice di pace. 22. Trattasi di fatti manifestamente privi di decisività rispetto all'accertamento del conflitto di interessi operato dal giudice dell'appello, fondato su un dato oggettivo — la firma scannerizzata del [OSCURATO:PERSONA] all'incarico— non inciso dai fatti che il giuramento era diretto a provare. 23. Con la quinta censura si deduce— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione alla irrazionale ed illogica valutazione della prova. 24. Il sesto motivo è proposto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— per violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 cod.civ., con riferimento all'erronea ripartizione dell'onere della prova delle circostanze fatte valere in giudizio. 25. Il settimo motivo di impugnazione concerne— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod proc.civ.— la violazione degli articoli 2119, 2106, 1175, 1375 cod.civ., degli articoli 7 e 18 L. n.300/70, dell' articolo 3 L. n. 604 del 1966, con riferimento all'onere della prova della giusta causa di licenziamento, anche in relazione ai principi di buona fede e correttezza. 26. I tre motivi, oggetto di trattazione congiunta in ricorso, sono inammissibili, in quanto diretti ad una rivisitazione del merito. 27. Il ricorrente contesta le valutazioni operate dal giudice dell'appello: per non avere ammesso i mezzi istruttori; per aver travisato la prova, affermando esservi stato un intervento manuale sulle assegnazioni in favore del proprio coniuge; per non avere considerato idoneo ad escludere il conflitto di interessi il sistema informatico di assegnazione degli incarichi; per avergli attribuito l' onere di provare il mancato intervento sul sistema informatico; per non aver considerato idonea ad escludere il conflitto di interessi la comunicazione al datore di lavoro del rapporto di coniugio; per non avere escluso la esistenza del conflitto di interessi in mancanza della prova di un 6 u\ PROC. nr. 17802/2020 RG suo intervento in favore del coniuge; per non avere considerato che secondo la normativa aziendale il criterio di rotazione si riferiva ai compensi maturati dal legale e non al numero di incarichi ricevuti. 28.In tal modo sottopone all'esame diretto di questa Corte l'intera vicenda di causa, piuttosto che muovere precise censure in diritto a specifiche statuizioni della sentenza impugnata. 29. Con l'ottavo motivo viene dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale ed alla mancata acquisizione di documenti di cui era stata chiesta la esibizione al datore di lavoro (atti relativi al procedimento disciplinare nei confronti del responsabile sig. [OSCURATO:PERSONA], tabella degli incarichi ricevuti dai legali esterni, elenco degli incarichi conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA]). 30. Con il motivo si sostiene la inapplicabilità nella fattispecie di causa dell'articolo 348 ter cod.proc.civ., in quanto non potrebbe ravvisarsi la soluzione delle questioni di fatto in base alle stesse ragioni quando «l'informazione probatoria sia del tutto mancata» e nei casi di travisamento di una prova . 31. Il motivo è inammissibile stante l' erroneità del presupposto da cui muove ovvero la inapplicabilità dell'articolo 348 ter cod.proc.civ. in caso di mancata assunzione delle prove costituende. Nel resto, questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 03/11/2020, n.24395) ha già chiarito, con orientamento qui condiviso, che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di «travisamento della prova», in quanto l'errata valutazione della prova, se deriva da un errore di percezione è deducibile solo quale motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod.proc.civ. mentre se oggetto di un errore di giudizio è suscettibile di denuncia con ricorso per cassazione nei limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. Nel citato arresto si è altresì precisato che l'errore di percezione dal quale si assuma viziata una delle conformi decisioni di primo e di secondo grado, se dedotto con il ricorso per PROC. nr. 17802/2020 RG cassazione, non vale ad escludere la loro conformità come causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-ter cod.proc.civ. 32. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 33. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 34. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del
Sentenza Cassazione n. 40651/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris