CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (PATRICK), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 febbraio 2000; avverso l'ordinanza del 27 settembre 2022, del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brescia ha rigettato l'appello, proposto dal ricorrente, avverso l'ordinanza emessa il 26 luglio 2022, con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ber- gamo aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare in atto. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di due motivi di censura, con i quali si deduce da un canto l'insussistenza dell'aggravante conte- stata (art. 625, n. 7, cod. pen.) e, dall'altro, il difetto di effettive esigenze cau- telari (in ragione della risalenza dei precedenti penali) e la violazione del princi- pio di proporzionalità, atteso che le predette esigenze, laddove ritenute effetti- vamente sussistenti, avrebbero potuto essere soddisfatte con misure meno re- strittive. [OSCURATO:PERSONA] Appare opportuno premettere che, con ordinanza emessa il 16 febbraio 2022, il GIP presso il Tribunale di Bergamo applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cau- telare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza (in relazione a vari reati di furto e tentato furto aggravati) e le esi- genze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) del codice di procedura penale. L'ordinanza veniva confermata in sede di riesame, ma tale ultimo provvedi- mento veniva annullato, con rinvio, da questa Corte, limitatamente alla sussi- stenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 del codice penale. In sede di udienza preliminare il difensore del Bul avanzava istanza di revo- ca o sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno afflittiva ed il giu- dice, premessa la superfluità dell'interrogatorio dell'imputato, sostituiva la caute- la domiciliare con la misura dell'obbligo di dimora nella provincia di Bergamo, valorizzando, ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari, il periodo trascorso agli arresti domiciliari e l'opportunità di consentire al Bul un graduale reinseri- mento nel mondo del lavoro. L'ordinanza veniva successivamente confermata dal Tribunale ed avverso quest'ultimo provvedimento ricorre per cassazione l'indagato. Il ricorso è, però, inammissibile. Invero, la sussistenza dell'aggravante contestata (peraltro specificamente motivata nel corpo dell'ordinanza impugnata) appare irrilevante ai fini dell'appli- cazione della misura cautelare per cui è giudizio, attesa la pacifica e non conte- stata sussistenza dell'altra aggravante (di cui al n. 2 dell'art. 62.Qod. pen.), di per sé sola sufficiente ai fini dell'applicazione della misura. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente contesta esclusivamente la rile- vanza dei precedenti penali (risalenti nel tempo), laddove l'ordinanza impugnata evidenzia, sotto tale profilo, la formazione (all'esito dell'impugnazione indicata in precedenza), di un giudicato cautelare e l'assenza di elementi idonei a modifica- re, in senso favorevole all'indagato, la prognosi di recidiva sottesa al provvedi- mento impugnato. Cosicché, la censura formulata dall'indagato appare del tutto eccentrica ri- spetto alla motivazione offerta e, in quanto tale, inammissibile. In ultimo, l'ulteriore profilo dedotto (relativo alla scelta della misura applica- ta) appare semplicemente evocato. L'assenza di argomentazioni idonee a sup- 2 n portare la richiesta impongono, anche per questa, la declaratoria d'inammissibili- tà. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così d