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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39671/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 19/06/2025, con il quale il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che con il motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione che aveva considerato l'istanza mera riproposizione di altra precedentemente rigettata e relativa alle stesse due sentenze; che «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329 - 01); che, secondo la difesa, il dato non valutato sarebbe il fatto che dalle intercettazioni svolte ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 era emersa la disponibilità dell'arma successivamente sequestrata e fatta oggetto di altro accertamento di responsabilità, sicchè la distanza temporale tra le condotte sarebbe solo apparente; che tuttavia questo non può considerarsi né un fatto né una questione estranea alla precedente valutazione ma una mera diversa interpretazione degli elementi già a disposizione del giudice dell'esecuzione che si era precedentemente pronunciato, visto che emergono dalle ricostruzioni contenute nelle sentenze di cognizione sottoposte alla sua analisi; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 19/06/2025, con il quale il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che con il motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione che aveva considerato l'istanza mera riproposizione di altra precedentemente rigettata e relativa alle stesse due sentenze; che «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329 - 01); che, secondo la difesa, il dato non valutato sarebbe il fatto che dalle intercettazioni svolte ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 era emersa la disponibilità dell'arma successivamente sequestrata e fatta oggetto di altro accertamento di responsabilità, sicchè la distanza temporale tra le condotte sarebbe solo apparente; che tuttavia questo non può considerarsi né un fatto né una questione estranea alla precedente valutazione ma una mera diversa interpretazione degli elementi già a disposizione del giudice dell'esecuzione che si era precedentemente pronunciato, visto che emergono dalle ricostruzioni contenute nelle sentenze di cognizione sottoposte alla sua analisi; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025
Decreto Cassazione n. 39671/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris