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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 24392/2024

Testo disponibile della fonte

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18878/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in R oma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , essendo subentrato all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 591/2019 de lla Corte d’Appello di Bari , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attualecontroricorrente – già dipendent e dell a Camera di [OSCURATO:PERSONA] (C.C.I.A.A.) di Bari, andata in quiescenza il 31.8.2005 per raggiunto limite d’età– si rivolse al Tribunale di quel c apoluogo , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al pagamento di un maggiore importo a titolo di indennità di anzianità.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse parzialmentela domanda, riconoscendo alla lavoratrice il diritto ad una doppia correzione nei criteri di riferimento per il computo della indennità: quanto alla durata del rapporto di lavoro, tenendo conto anche del «periodo di avventiziato» decorso dal 10.5.1970 al 9.5.1971; quanto alla determinazione dell’importo da moltiplicare per gli anni di durata del servizio, includendovi anche la «retribuzione di posizione» collegata all’incarico di posizione organizzativa che la lavoratrice stava svolgendo al momento del pensionamento.

La C.C.I.A.A. di Bari impugnò la sentenza del Tribunale, che venne tuttavia confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza contro la quale l’ente camerale ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Lalavoratrice si è difes a con controricorso .

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motiv o di ricorso si denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 414, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La ricorrentesi duole che non sia stato accolto dalla Corte d’Appello il motivo di gravame incentrato sulla pretesa nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per «l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda … nonché per l’omessa indicazione dei mezzi di prova di cui la ricorrente intendeva avvalersi».

1.1. Il motivo è infondato.

Laricorrente pretende di connotare in termini di «assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda» il fatto che la lavoratrice abbia proposto la sua domanda «senza nemmeno premurarsi di allegare al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i conteggi relativi alle spettanze vantate per la diversaquantificazione dell’indennità di anzianità».

Ma davvero non si comprende come si possano confondere i meri «conteggi» del quantum debeatur con l’«oggetto della domanda» (art. 414, n. 3, c.p.c.) e con «l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda» (art. 414, n. 3, c.p.c.) .

Il che rende addirittura superfluo ricordare che anche nel rito del lavoro trova applicazione l’art. 164 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 11353/2004; Cass. nn. 4557/2009; 896/2014), in forza del quale la nullità della domanda sussiste solo nei casi estremi in cui «è omesso o risulta assolutamente incerto» il petitum ovvero « manca l’esposizione dei fatti»che sorreggono la causa petendi.

Proprio nell’ambito del processo del lavoro è stata correttamente ritenuta irrilevante finanche la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle pretese, anche tenuto contodella facoltà dell’attore di modificarne l’ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere(Cass. n. 17501/2014).

Quanto poi alla mancanza, nel ricorso introduttivo, di richieste di ammissione di mezzi di prova(art. 414, n. 5, c.p.c.), essa non ha chiaramente nulla a che vedere con la validità della domanda(la quale è definita da petitum e causa petendi ), ma, semmai, soltanto con la possibilità che essa venga accolta nel merito e, quindi, con la sua fondatezza .

F ermo restando che anche nel rito civile ordinario – e, a più forte ragione, nel rito del lavoro – il giudice ha il potere di disporre d’ufficio la consulenza tecnica, senza alcuna necessità di una formale e tempestiva richiesta di parte.

1.2. Per il resto il primo motivo si palesa inammissibile nella parte in cui menziona questioni di fatto («lo svolgimento delle prestazioni lavorative , ulteriori rispetto a quelle già compensate, i nuovi orari prestati, le diverse mansioni, le differenti maggiorazioni percepite …»)che non risultano essere state oggetto di discussione nei due gradi di merito, né essere state poste a fondamento della decisione impugnata.

2. Il secondo motivo censura , « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77, comma 2, del regolamento approvato il 12.7.1982 e dell’art. 10CCNL in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c . p.c. , nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., per non avere considerato la pronuncia d’appello la richiesta di modifica di parte appellante della sentenza di primo grado [nella parte] in cui includeva nella base di calcolo dell’indennità di anzianità gli importi percepiti a titolo di retribuzione da posizione ex art. 10 CCNL».

Il motivo è in realtà duplice, in quanto concerne, da un lato, il computo del «periodo di avventiziato» tra gli anni di servizio da considerare per il calcolo dell’indennità di anzianità; dall’altro lato , l’in clusione dell’indennità di posizione nel trattamento economico finale da moltiplicare per gli anni di servizio al fine di determinare il quantum dell’indennità di anzianità.

Con riferimento alle distinte questioni poste, il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1. Il motivo è infondato nella parte in cui contesta la decisione della Corte territoriale per avere considerato anche il «periodo di avventiziato» come servizio utile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità.

Il giudice d’appelloha correttamente osservato che «l’art. 77 [del regolamento approvato con D.M. 12.7.1982], nel suo tenore letterale … in nessuna parte subordina il riconoscimento dell’anzianità di servizio al previo riscattoai fini pensionistici» .

Ciò, del resto , emerge dalla stessa cita zione testuale del regolamentoche si legge nel ricorso per cassazione (pagg. 12 e 13).

La ricorrente, agitando la questione del mancato riscatto dell’anno di lavoro avventizio ai fini pensionistici, evidentemente confondedue aspetti che, invece, sono ben distinti: quello della determinazione del valore dell’ultima mensilità che costituisce uno del fattori per il calcolo del l’indennità di anzianità ( ove la norma impone di includere gli «assegni pensionabili quiescibili») e quello della determinazione del numero degli anni di servizio che costituisce l’altro fattore della moltiplicazione che stabilisce il valore dell’indennità.

Sul punto che la durata del lavoro precario e quell a del lavoro a tempo indeterminato svolt i continuativamente presso la medesima pubblica amministrazione (a contrario, Cass.

S.U. n. 24280/2014, opportunamente citata, per distinguersene, nella sentenza qui impugnata) debba no essere unit ariament e considerate, anche ai fini del calcolo dell’indennit à di fine rapporto, non può esservi dubbio di sorta, perché una diversa interpretazionecomporterebbe una discriminazione del lavoro a termine ingiustificata e, come tale, illegittima (Direttiva 1999/70/CE; v., per tutti, Cass.

S.U. n. 5072/2016). 2.2.Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui nell’atto d’appello non sarebbe stata formulata alcuna «specifica doglianza» in merito alla «inclusione nella base di calcolo dell’indennità di anzianità degli importi percepiti dalla lavoratrice a titolo di retribuzione di posizione ex art. 10 CCNL».

Sotto questo profilo il motivo difetta del necessario requisito della specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), perché la ricorrente non descrive il contenuto dell’atto d’appello, nelle parti all’uopo rilevanti, in modo sufficientemente preciso per consentire alla Corte di apprezzare nel merito la fondatezza della critica, che oltretutto avrebbe dovuto essere formulata nei termini di un’omessa pronuncia su un motivo d’appelloe non di un omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.La ricorrente si è invece limitata ad evidenziare una contraddizione nella sentenza impugnata, posto che in altra parte della motivazione si legge che l’appellante aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado anche «nella parte in cui aveva affermato la necessità di inclusione nella base di calcolo dell’indennità di anzianità degli importi percepiti dalla lavoratrice a titolo di retribuzione di posizione ex art. 10 CCNL».

Ma rilevare una contraddizione nella motivazione della sentenza è cosa ben diversa dal dimostrare che, delle due affermazioni contraddittorie, quella errata sia la seconda (assenza nell’atto d’appello di una «specifica doglianza» sull’inclusione della retribuzione di posizione) piuttosto che la prima (gravame esteso all’inclusione della retribuzione di posizione).

Il vizio della motivazione non è di per sé censurabile in sede di legittimità, tanto più in un caso di decisione conforme nei due gradi di merito (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., qui applicabile ratione temporis ), a meno che non si verta nell’ipotesi della motivazione assente o meramente apparente (Cass.

S.U. n. 8053/2014), che nel caso di specie non è configurabile.

Quanto al vizio di omessa pronuncia su un motivo d’appello, esso avrebbe dovuto essere denunciato come tale , con la deduzione della nullità della sentenza impugnata (Cass.

S.U. 24.7.2013 n. 17931 ), e supportato dalla specifica indicazione del contenuto dell’atto d’appello per dimostrarne la fondatezza.

3. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo , senza distrazione ai sensi dell’art. 9 3 c.p.c., chiesta dall’originario difensore della controricorrente, ma non dal nuovo difensore subentrato nel patrocinio.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18878/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in R oma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , essendo subentrato all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 591/2019 de lla Corte d’Appello di Bari , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attualecontroricorrente – già dipendent e dell a Camera di [OSCURATO:PERSONA] (C.C.I.A.A.) di Bari, andata in quiescenza il 31.8.2005 per raggiunto limite d’età– si rivolse al Tribunale di quel c apoluogo , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al pagamento di un maggiore importo a titolo di indennità di anzianità. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse parzialmentela domanda, riconoscendo alla lavoratrice il diritto ad una doppia correzione nei criteri di riferimento per il computo della indennità: quanto alla durata del rapporto di lavoro, tenendo conto anche del «periodo di avventiziato» decorso dal 10.5.1970 al 9.5.1971; quanto alla determinazione dell’importo da moltiplicare per gli anni di durata del servizio, includendovi anche la «retribuzione di posizione» collegata all’incarico di posizione organizzativa che la lavoratrice stava svolgendo al momento del pensionamento. La C.C.I.A.A. di Bari impugnò la sentenza del Tribunale, che venne tuttavia confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza contro la quale l’ente camerale ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. Lalavoratrice si è difes a con controricorso . La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motiv o di ricorso si denuncia « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 414, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La ricorrentesi duole che non sia stato accolto dalla Corte d’Appello il motivo di gravame incentrato sulla pretesa nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per «l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda … nonché per l’omessa indicazione dei mezzi di prova di cui la ricorrente intendeva avvalersi». 1.1. Il motivo è infondato. Laricorrente pretende di connotare in termini di «assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda» il fatto che la lavoratrice abbia proposto la sua domanda «senza nemmeno premurarsi di allegare al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i conteggi relativi alle spettanze vantate per la diversaquantificazione dell’indennità di anzianità». Ma davvero non si comprende come si possano confondere i meri «conteggi» del quantum debeatur con l’«oggetto della domanda» (art. 414, n. 3, c.p.c.) e con «l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda» (art. 414, n. 3, c.p.c.) . Il che rende addirittura superfluo ricordare che anche nel rito del lavoro trova applicazione l’art. 164 c.p.c. (Cass. S.U. n. 11353/2004; Cass. nn. 4557/2009; 896/2014), in forza del quale la nullità della domanda sussiste solo nei casi estremi in cui «è omesso o risulta assolutamente incerto» il petitum ovvero « manca l’esposizione dei fatti»che sorreggono la causa petendi. Proprio nell’ambito del processo del lavoro è stata correttamente ritenuta irrilevante finanche la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle pretese, anche tenuto contodella facoltà dell’attore di modificarne l’ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere(Cass. n. 17501/2014). Quanto poi alla mancanza, nel ricorso introduttivo, di richieste di ammissione di mezzi di prova(art. 414, n. 5, c.p.c.), essa non ha chiaramente nulla a che vedere con la validità della domanda(la quale è definita da petitum e causa petendi ), ma, semmai, soltanto con la possibilità che essa venga accolta nel merito e, quindi, con la sua fondatezza . F ermo restando che anche nel rito civile ordinario – e, a più forte ragione, nel rito del lavoro – il giudice ha il potere di disporre d’ufficio la consulenza tecnica, senza alcuna necessità di una formale e tempestiva richiesta di parte. 1.2. Per il resto il primo motivo si palesa inammissibile nella parte in cui menziona questioni di fatto («lo svolgimento delle prestazioni lavorative , ulteriori rispetto a quelle già compensate, i nuovi orari prestati, le diverse mansioni, le differenti maggiorazioni percepite …»)che non risultano essere state oggetto di discussione nei due gradi di merito, né essere state poste a fondamento della decisione impugnata. 2. Il secondo motivo censura , « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77, comma 2, del regolamento approvato il 12.7.1982 e dell’art. 10CCNL in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c . p.c. , nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., per non avere considerato la pronuncia d’appello la richiesta di modifica di parte appellante della sentenza di primo grado [nella parte] in cui includeva nella base di calcolo dell’indennità di anzianità gli importi percepiti a titolo di retribuzione da posizione ex art. 10 CCNL». Il motivo è in realtà duplice, in quanto concerne, da un lato, il computo del «periodo di avventiziato» tra gli anni di servizio da considerare per il calcolo dell’indennità di anzianità; dall’altro lato , l’in clusione dell’indennità di posizione nel trattamento economico finale da moltiplicare per gli anni di servizio al fine di determinare il quantum dell’indennità di anzianità. Con riferimento alle distinte questioni poste, il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1. Il motivo è infondato nella parte in cui contesta la decisione della Corte territoriale per avere considerato anche il «periodo di avventiziato» come servizio utile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità. Il giudice d’appelloha correttamente osservato che «l’art. 77 [del regolamento approvato con D.M. 12.7.1982], nel suo tenore letterale … in nessuna parte subordina il riconoscimento dell’anzianità di servizio al previo riscattoai fini pensionistici» . Ciò, del resto , emerge dalla stessa cita zione testuale del regolamentoche si legge nel ricorso per cassazione (pagg. 12 e 13). La ricorrente, agitando la questione del mancato riscatto dell’anno di lavoro avventizio ai fini pensionistici, evidentemente confondedue aspetti che, invece, sono ben distinti: quello della determinazione del valore dell’ultima mensilità che costituisce uno del fattori per il calcolo del l’indennità di anzianità ( ove la norma impone di includere gli «assegni pensionabili quiescibili») e quello della determinazione del numero degli anni di servizio che costituisce l’altro fattore della moltiplicazione che stabilisce il valore dell’indennità. Sul punto che la durata del lavoro precario e quell a del lavoro a tempo indeterminato svolt i continuativamente presso la medesima pubblica amministrazione (a contrario, Cass. S.U. n. 24280/2014, opportunamente citata, per distinguersene, nella sentenza qui impugnata) debba no essere unit ariament e considerate, anche ai fini del calcolo dell’indennit à di fine rapporto, non può esservi dubbio di sorta, perché una diversa interpretazionecomporterebbe una discriminazione del lavoro a termine ingiustificata e, come tale, illegittima (Direttiva 1999/70/CE; v., per tutti, Cass. S.U. n. 5072/2016). 2.2.Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui nell’atto d’appello non sarebbe stata formulata alcuna «specifica doglianza» in merito alla «inclusione nella base di calcolo dell’indennità di anzianità degli importi percepiti dalla lavoratrice a titolo di retribuzione di posizione ex art. 10 CCNL». Sotto questo profilo il motivo difetta del necessario requisito della specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), perché la ricorrente non descrive il contenuto dell’atto d’appello, nelle parti all’uopo rilevanti, in modo sufficientemente preciso per consentire alla Corte di apprezzare nel merito la fondatezza della critica, che oltretutto avrebbe dovuto essere formulata nei termini di un’omessa pronuncia su un motivo d’appelloe non di un omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.La ricorrente si è invece limitata ad evidenziare una contraddizione nella sentenza impugnata, posto che in altra parte della motivazione si legge che l’appellante aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado anche «nella parte in cui aveva affermato la necessità di inclusione nella base di calcolo dell’indennità di anzianità degli importi percepiti dalla lavoratrice a titolo di retribuzione di posizione ex art. 10 CCNL». Ma rilevare una contraddizione nella motivazione della sentenza è cosa ben diversa dal dimostrare che, delle due affermazioni contraddittorie, quella errata sia la seconda (assenza nell’atto d’appello di una «specifica doglianza» sull’inclusione della retribuzione di posizione) piuttosto che la prima (gravame esteso all’inclusione della retribuzione di posizione). Il vizio della motivazione non è di per sé censurabile in sede di legittimità, tanto più in un caso di decisione conforme nei due gradi di merito (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., qui applicabile ratione temporis ), a meno che non si verta nell’ipotesi della motivazione assente o meramente apparente (Cass. S.U. n. 8053/2014), che nel caso di specie non è configurabile. Quanto al vizio di omessa pronuncia su un motivo d’appello, esso avrebbe dovuto essere denunciato come tale , con la deduzione della nullità della sentenza impugnata (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931 ), e supportato dalla specifica indicazione del contenuto dell’atto d’appello per dimostrarne la fondatezza. 3. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo , senza distrazione ai sensi dell’art. 9 3 c.p.c., chiesta dall’originario difensore della controricorrente, ma non dal nuovo difensore subentrato nel patrocinio. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; s
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