Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08923/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato, riqualificato ai sensi dell'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcumdelle ipotesi tassativamente previste. dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, che consentono di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato, riqualificato ai sensi dell'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcumdelle ipotesi tassativamente previste. dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, che consentono di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08923/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris