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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 24919/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27939/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MASCALI, elettivamente domiciliato in MESSINA (ME) [OSCURATO:PERSONA], 32 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1021/2021 depositata il 10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che il Tribunale di Catania, sez. distaccata di Giarre, adito in via cautelare su istanza del Condominio “Arcobaleno”, ordinava all’impresa [OSCURATO:PERSONA] di eseguire le opere indicate dal CTU; che l’impresa Grasso iniziava il giudizio di merito, convenendo – oltre al [OSCURATO:PERSONA], che formulava domanda riconvenzionale – anche [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di progettista e direttore dei lavori, domandando, in via gradata, nei confronti di questi ultimi, l’estensione della responsabilità solidale per i danni causati al condominio; che il Tribunale condannava in via solidale l’impresa Grasso ed il [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione dei lavori indicati dal CTU, oltre al risarcimento dei danni; che il gravame principale del Grasso era accolto in parte e quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] era rigettato dalla Corte d’appello di Catania, che, per quanto ancora interessa, la Corte, nell’esaminare l’eccezione di nullità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava che il [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di notificargli la comparsa di risposta, contenente la domanda riconvenzionale di condanna nei suoi confronti, aveva affermato che la domanda di condanna in solido del medesimo [OSCURATO:PERSONA] con l’impresa Grasso era già stata avanzata da quest’ultima con l’atto introduttivo, notificato anche al [OSCURATO:PERSONA], sicché alcun onere di notifica ulteriore sarebbe potuto gravare sul condominio “non sussistendo esigenze di garanzia del principio del contraddittorio”; che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione; che il [OSCURATO:PERSONA] si è costituito per resistere al ricorso avversario, deducendo la tardività del gravame avversario, non rilevata dalla Corte d’appello, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, in prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; Considerato: che la lettura complessiva degli atti manifesta la mancanza di un’evidenza decisoria, sicché non ricorrono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c.

P.Q.M. rimette la causa alla Pubblica Udienza della Seconda sezione civile , richiedendo che la cancelleria di questa Corte si faccia trasmettere il fascicolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27939/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MASCALI, elettivamente domiciliato in MESSINA (ME) [OSCURATO:PERSONA], 32 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1021/2021 depositata il 10/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che il Tribunale di Catania, sez. distaccata di Giarre, adito in via cautelare su istanza del Condominio “Arcobaleno”, ordinava all’impresa [OSCURATO:PERSONA] di eseguire le opere indicate dal CTU; che l’impresa Grasso iniziava il giudizio di merito, convenendo – oltre al [OSCURATO:PERSONA], che formulava domanda riconvenzionale – anche [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di progettista e direttore dei lavori, domandando, in via gradata, nei confronti di questi ultimi, l’estensione della responsabilità solidale per i danni causati al condominio; che il Tribunale condannava in via solidale l’impresa Grasso ed il [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione dei lavori indicati dal CTU, oltre al risarcimento dei danni; che il gravame principale del Grasso era accolto in parte e quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] era rigettato dalla Corte d’appello di Catania, che, per quanto ancora interessa, la Corte, nell’esaminare l’eccezione di nullità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava che il [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di notificargli la comparsa di risposta, contenente la domanda riconvenzionale di condanna nei suoi confronti, aveva affermato che la domanda di condanna in solido del medesimo [OSCURATO:PERSONA] con l’impresa Grasso era già stata avanzata da quest’ultima con l’atto introduttivo, notificato anche al [OSCURATO:PERSONA], sicché alcun onere di notifica ulteriore sarebbe potuto gravare sul condominio “non sussistendo esigenze di garanzia del principio del contraddittorio”; che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione; che il [OSCURATO:PERSONA] si è costituito per resistere al ricorso avversario, deducendo la tardività del gravame avversario, non rilevata dalla Corte d’appello, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, in prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; Considerato: che la lettura complessiva degli atti manifesta la mancanza di un’evidenza decisoria, sicché non ricorrono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. P.Q.M. rimette la causa alla Pubblica Udienza della Seconda sezione civile , richiedendo che la cancelleria di questa Corte si faccia trasmettere il fascicolo di
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