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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 952/2026

ECLI:EU:C:2026:51
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0072_RES

Cause riunite C‑72/24 [Keladis I] e C‑73/24 [Keladis II] ( i ) HF e WI contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Importazioni di merci – Valore in dogana – Sottovalutazione – Metodi secondari di determinazione del valore in dogana – Metodo fondato sul “prezzo minimo accettabile” calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione europea – Ammissibilità» Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione – Sottovalutazione – Impossibilità di un controllo fisico delle merci importate – Impossibilità di individuare merci identiche o similari – Applicazione del metodo residuale – Obbligo degli Stati membri di determinare il valore in dogana – Utilizzo di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti [Art. 325, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, artt. 70 e 74, §§ 2 e 3; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, artt. 29, 30 e 31, §§ 1 e 2, f) e g); regolamenti della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, art. 181 bis e allegato 23, punto 2, e 2015/2447, artt. 140, 144, §§ 1 e 2, f) e g)] (v. punti 71‑108, 121‑123, dispositivo 1) Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione – Decisione doganale – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione del metodo di determinazione del valore in dogana – Metodo residuale – Trasmissione dei prezzi minimi accettabili agli operatori economici – Ammissibilità – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 22, § 6; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, art. 6, § 3) (v. punti 109‑120) Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione – Metodi per la determinazione – Metodo residuale – Modalità d’applicazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 74, § 3; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, art. 31 § 1; regolamenti della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, art. 152, § 1, b), e 2015/2447, art. 142, § 2] (v. punti 126‑142, dispositivo 2) Unione doganale – Dichiarazioni in dogana – Controllo a posteriori – Rivalutazione del valore in dogana – Applicazione del metodo di semplificazione delle dichiarazioni in dogana utilizzato al momento dell’importazione su domanda del dichiarante – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 177; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, art. 81; regolamenti della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, art. 198, § 1, e 2015/2447, art. 222, §§ 1 e 2) (v. punti 143‑153, dispositivo 3) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Imposta dovuta all’importazione – Persona considerata proprietaria dei beni importati – Ammissibilità – Presupposto – Designazione o riconoscimento come debitore dalla normativa nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 201) (v. punti 154‑167, dispositivo 4) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia), la Corte si pronuncia, anzitutto, sulla possibilità di determinare, nel corso di un controllo a posteriori , il valore in dogana di merci importate sulla base di un prezzo minimo accettabile calcolato in base a valori statistici e precisa il momento in cui dovrebbero essere effettuate le importazioni utilizzate per ottenere tali valori.

Essa si pronuncia, poi, sulla possibilità di effettuare, a seguito di un controllo a posteriori , la rivalutazione del valore in dogana delle merci in questione secondo il metodo di semplificazione delle dichiarazioni inizialmente applicato.

Infine, la Corte fornisce precisazioni sulla persona debitrice dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Nella causa C‑72/24, HF, nel corso del 2014, ha acquistato prodotti tessili provenienti dalla Turchia nell’ambito della sua attività commerciale in Grecia.

L’importazione di tali merci era esente da dazi doganali ma doveva essere assoggettata all’IVA all’importazione sulla base del valore in dogana indicato dalla società importatrice nelle sue dichiarazioni di importazione.

Nel corso del 2016 le autorità doganali hanno effettuato un controllo a posteriori dell’insieme delle dichiarazioni in dogana di tali merci.

Queste ultime erano state dichiarate in conformità alla procedura semplificata, secondo la quale le autorità potevano accettare, su domanda del dichiarante, che l’intera spedizione di merci di diversa classificazione doganale fosse tassata secondo la classificazione tariffaria della merce assoggettata al dazio all’importazione più alto.

Al termine di tale controllo, le autorità doganali hanno concluso che esisteva un sistema di contrabbando che comportava la dichiarazione di valori in dogana significativamente inferiori ai valori minimi commercialmente sostenibili.

Poiché HF, nel corso del 2014, ha detenuto merci oggetto di falsa dichiarazione di valore in dogana nell’ambito di tale sistema, egli è stato ritenuto, in forza del diritto nazionale, debitore dell’IVA all’importazione evasa dovuta per tali merci.

A causa dell’impossibilità di effettuare un controllo fisico a posteriori delle merci in questione e della descrizione generale di queste ultime nelle fatture corrispondenti, le autorità doganali non erano in grado di stabilire i prezzi reali effettivamente pagati per tali merci ai fornitori turchi o il valore negoziale di prodotti identici o similari e, di conseguenza, hanno determinato il valore in dogana sulla base del «prezzo unitario» a partire da un «prezzo di entrata» o da un «prezzo minimo accettabile» (in prosieguo: il «PMA»), calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione europea, utilizzando uno strumento di valutazione dei rischi basato su dati a livello dell’Unione, elaborato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

HF ha proposto ricorso contro gli avvisi di accertamento di cui al procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio.

Egli sostiene che la determinazione del valore in dogana delle merci in questione sulla base dei PMA è illegittima in quanto tale valore è stato così calcolato sulla base di dati statistici dei prezzi all’importazione.

Nutrendo dubbi sulla possibilità di determinare il valore in dogana a partire dai PMA, il giudice del rinvio ha adito la Corte in via pregiudiziale.

Nella causa C‑73/24, i fatti e la motivazione esposta nella decisione di rinvio sono analoghi.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte precisa che tanto il codice doganale comunitario ( 1 ) quanto il codice doganale dell’Unione ( 2 ) stabiliscono espressamente una gerarchia tra i diversi metodi di determinazione del valore in dogana da essi previsti, cosicché il valore in dogana delle merci importate dev’essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo del valore di transazione.

Tuttavia, le autorità doganali possono determinare il valore in dogana delle merci mediante uno dei metodi sussidiari, applicabili in successione, tra cui un metodo residuale, qualora esse abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato delle merci importate rappresenti l’importo totale pagato o da pagare per queste ultime e che il valore reale non possa essere determinato.

Il metodo residuale è applicabile solo se il valore in dogana non possa essere determinato né mediante il metodo del valore di transazione né mediante uno degli altri metodi sussidiari.

L’applicazione di tali altri metodi sussidiari, come quello del valore basato sul prezzo unitario, si fonda sulla valutazione di elementi relativi a merci identiche o similari importate.

Ebbene, qualora sia impossibile controllare fisicamente le merci importate e qualora la descrizione di tali merci sia incompleta nelle fatture allegate alle dichiarazioni, non è possibile determinare se esse siano identiche o similari ad altre merci sulle quali potrebbe basarsi il valore in dogana.

Di conseguenza, la Corte stabilisce se un PMA, calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione, possa essere utilizzato per determinare il valore in dogana delle merci in questione, in applicazione del metodo residuale.

Conformemente a quest’ultimo, il valore in dogana è determinato, sulla base dei dati disponibili nell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali nonché con il capo 3 del codice doganale comunitario e del codice doganale dell’Unione.

A tal riguardo, la Corte indica sotto un primo profilo che, in conformità al codice doganale comunitario, i metodi di valutazione da utilizzare in applicazione del metodo residuale dovrebbero essere quelli definiti dal metodo principale o dai metodi sussidiari di determinazione dei valori in dogana, ma applicati con «ragionevole elasticità», in particolare per quanto riguarda la valutazione della nozione di «merci similari».

Pertanto, da un lato, determinati dati contenuti in una banca dati nazionale, relativi a merci che rientrano nel medesimo codice della tariffa integrata dell’Unione europea e che provengono dallo stesso venditore delle merci in questione, costituiscono un «dato disponibile nell’Unione», ai fini dell’applicazione del metodo residuale, che può fungere da base per la determinazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi.

Dall’altro lato, l’obbligo che incombe agli Stati membri, in forza dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode o le altre attività illegali che ledono tali interessi comporta la necessità, per le autorità doganali, di stabilire un valore in dogana nell’ipotesi in cui il dichiarante non fornisca informazioni sufficientemente precise o affidabili relative al valore in dogana delle merci di cui trattasi.

In considerazione di tale esigenza e della «ragionevole elasticità» con la quale il metodo principale o i metodi sussidiari dovrebbero essere applicati nell’ambito della determinazione del valore in dogana secondo il metodo residuale, la Corte ritiene che dati come il PMA calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione e contenuti in una banca dati stabilita a livello dell’Unione costituiscano «dati disponibili nella Comunità», che possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi.

Tuttavia, il divieto di determinare il valore in dogana sulla base di valori minimi implica che l’uso eventuale dei PMA avvenga solo in ultima istanza e a condizione che l’operatore economico interessato benefici della possibilità di giustificare i prezzi più bassi indicati nella sua dichiarazione in dogana.

Sotto un secondo profilo, la Corte indica che tutte le considerazioni relative all’uso dei PMA esposte supra si applicano anche alle ipotesi disciplinate dal codice doganale dell’Unione.

A tale riguardo, essa sottolinea l’identità dei termini «ragionevole elasticità» utilizzati sia nel regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione ( 3 ) che nella nota interpretativa del codice doganale comunitario in materia di valore in dogana.

Essa conferma tale conclusione con il fatto che tale regolamento di esecuzione prevede l’uso di «altri metodi appropriati» quando il valore in dogana non può essere determinato utilizzando una «ragionevole flessibilità» nell’applicazione del metodo principale o di metodi sussidiari.

L’utilizzo del PMA costituisce peraltro un «metodo appropriato» ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, nella misura in cui è compatibile con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali nonché con le altre disposizioni cui le disposizioni che stabiliscono il metodo residuale fanno riferimento.

Conformemente all’obbligo di motivazione, le autorità doganali sono tenute, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a far rispecchiare nella decisione doganale i motivi che le hanno portate a scartare uno o più metodi di determinazione del valore in dogana e a scegliere l’uso del metodo residuale, nonché a esporre i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore in dogana.

A tale proposito, la trasmissione puntuale e nei rigorosi limiti del necessario dei PMA agli operatori economici resta possibile in via eccezionale.

In secondo luogo, la Corte precisa che, quando il valore in dogana è valutato in considerazione di un PMA calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione, le importazioni utilizzate per ottenerlo devono essere effettuate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento di quelle oggetto del controllo a posteriori .

Il termine di 90 giorni previsto nell’ambito della determinazione del valore in dogana delle merci sulla base del metodo del «prezzo unitario» è applicabile, per analogia, quando il valore in dogana è valutato in considerazione di un PMA calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione, dato che tale termine può essere applicato con una ragionevole elasticità.

In terzo luogo, la Corte ritiene che la rivalutazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi, a seguito di un controllo a posteriori , secondo il metodo di semplificazione delle dichiarazioni in dogana, utilizzato al momento dell’importazione di queste ultime su domanda del dichiarante, sia conforme alle disposizioni dell’articolo 81 del codice doganale comunitario e dell’articolo 177 del codice doganale dell’Unione.

Infine, la Corte stabilisce che l’articolo 201 della direttiva IVA ( 4 ) deve essere interpretato nel senso che la persona considerata proprietaria dei beni importati a titolo del pagamento dell’IVA all’importazione può essere debitrice di tale imposta, qualora determinate disposizioni nazionali la designino o la riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come tale. ( i ) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi.

Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti dei procedimenti. ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 ( GU 1997, L 17, pag. 1 ), i cui articoli da 29 a 31 erano applicabili fino al 30 aprile 2016. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ), i cui articoli da 70 a 74 sono applicabili dal 1 o maggio 2016. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 558 ; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). ( 4 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0072_RES Cause riunite C‑72/24 [Keladis I] e C‑73/24 [Keladis II] ( i ) HF e WI contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Importazioni di merci – Valore in dogana – Sottovalutazione – Metodi secondari di determinazione del valore in dogana – Metodo fondato sul “prezzo minimo accettabile” calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione europea – Ammissibilità» Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione – Sottovalutazione – Impossibilità di un controllo fisico delle merci importate – Impossibilità di individuare merci identiche o similari – Applicazione del metodo residuale – Obbligo degli Stati membri di determinare il valore in dogana – Utilizzo di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti [Art. 325, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, artt. 70 e 74, §§ 2 e 3; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, artt. 29, 30 e 31, §§ 1 e 2, f) e g); regolamenti della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, art. 181 bis e allegato 23, punto 2, e 2015/2447, artt. 140, 144, §§ 1 e 2, f) e g)] (v. punti 71‑108, 121‑123, dispositivo 1) Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione – Decisione doganale – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione del metodo di determinazione del valore in dogana – Metodo residuale – Trasmissione dei prezzi minimi accettabili agli operatori economici – Ammissibilità – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 22, § 6; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, art. 6, § 3) (v. punti 109‑120) Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione – Metodi per la determinazione – Metodo residuale – Modalità d’applicazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 74, § 3; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, art. 31 § 1; regolamenti della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, art. 152, § 1, b), e 2015/2447, art. 142, § 2] (v. punti 126‑142, dispositivo 2) Unione doganale – Dichiarazioni in dogana – Controllo a posteriori – Rivalutazione del valore in dogana – Applicazione del metodo di semplificazione delle dichiarazioni in dogana utilizzato al momento dell’importazione su domanda del dichiarante – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 177; regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, art. 81; regolamenti della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, art. 198, § 1, e 2015/2447, art. 222, §§ 1 e 2) (v. punti 143‑153, dispositivo 3) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Imposta dovuta all’importazione – Persona considerata proprietaria dei beni importati – Ammissibilità – Presupposto – Designazione o riconoscimento come debitore dalla normativa nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 201) (v. punti 154‑167, dispositivo 4) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia), la Corte si pronuncia, anzitutto, sulla possibilità di determinare, nel corso di un controllo a posteriori , il valore in dogana di merci importate sulla base di un prezzo minimo accettabile calcolato in base a valori statistici e precisa il momento in cui dovrebbero essere effettuate le importazioni utilizzate per ottenere tali valori. Essa si pronuncia, poi, sulla possibilità di effettuare, a seguito di un controllo a posteriori , la rivalutazione del valore in dogana delle merci in questione secondo il metodo di semplificazione delle dichiarazioni inizialmente applicato. Infine, la Corte fornisce precisazioni sulla persona debitrice dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Nella causa C‑72/24, HF, nel corso del 2014, ha acquistato prodotti tessili provenienti dalla Turchia nell’ambito della sua attività commerciale in Grecia. L’importazione di tali merci era esente da dazi doganali ma doveva essere assoggettata all’IVA all’importazione sulla base del valore in dogana indicato dalla società importatrice nelle sue dichiarazioni di importazione. Nel corso del 2016 le autorità doganali hanno effettuato un controllo a posteriori dell’insieme delle dichiarazioni in dogana di tali merci. Queste ultime erano state dichiarate in conformità alla procedura semplificata, secondo la quale le autorità potevano accettare, su domanda del dichiarante, che l’intera spedizione di merci di diversa classificazione doganale fosse tassata secondo la classificazione tariffaria della merce assoggettata al dazio all’importazione più alto. Al termine di tale controllo, le autorità doganali hanno concluso che esisteva un sistema di contrabbando che comportava la dichiarazione di valori in dogana significativamente inferiori ai valori minimi commercialmente sostenibili. Poiché HF, nel corso del 2014, ha detenuto merci oggetto di falsa dichiarazione di valore in dogana nell’ambito di tale sistema, egli è stato ritenuto, in forza del diritto nazionale, debitore dell’IVA all’importazione evasa dovuta per tali merci. A causa dell’impossibilità di effettuare un controllo fisico a posteriori delle merci in questione e della descrizione generale di queste ultime nelle fatture corrispondenti, le autorità doganali non erano in grado di stabilire i prezzi reali effettivamente pagati per tali merci ai fornitori turchi o il valore negoziale di prodotti identici o similari e, di conseguenza, hanno determinato il valore in dogana sulla base del «prezzo unitario» a partire da un «prezzo di entrata» o da un «prezzo minimo accettabile» (in prosieguo: il «PMA»), calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione europea, utilizzando uno strumento di valutazione dei rischi basato su dati a livello dell’Unione, elaborato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). HF ha proposto ricorso contro gli avvisi di accertamento di cui al procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio. Egli sostiene che la determinazione del valore in dogana delle merci in questione sulla base dei PMA è illegittima in quanto tale valore è stato così calcolato sulla base di dati statistici dei prezzi all’importazione. Nutrendo dubbi sulla possibilità di determinare il valore in dogana a partire dai PMA, il giudice del rinvio ha adito la Corte in via pregiudiziale. Nella causa C‑73/24, i fatti e la motivazione esposta nella decisione di rinvio sono analoghi. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte precisa che tanto il codice doganale comunitario ( 1 ) quanto il codice doganale dell’Unione ( 2 ) stabiliscono espressamente una gerarchia tra i diversi metodi di determinazione del valore in dogana da essi previsti, cosicché il valore in dogana delle merci importate dev’essere determinato, in via prioritaria, secondo il metodo del valore di transazione. Tuttavia, le autorità doganali possono determinare il valore in dogana delle merci mediante uno dei metodi sussidiari, applicabili in successione, tra cui un metodo residuale, qualora esse abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato delle merci importate rappresenti l’importo totale pagato o da pagare per queste ultime e che il valore reale non possa essere determinato. Il metodo residuale è applicabile solo se il valore in dogana non possa essere determinato né mediante il metodo del valore di transazione né mediante uno degli altri metodi sussidiari. L’applicazione di tali altri metodi sussidiari, come quello del valore basato sul prezzo unitario, si fonda sulla valutazione di elementi relativi a merci identiche o similari importate. Ebbene, qualora sia impossibile controllare fisicamente le merci importate e qualora la descrizione di tali merci sia incompleta nelle fatture allegate alle dichiarazioni, non è possibile determinare se esse siano identiche o similari ad altre merci sulle quali potrebbe basarsi il valore in dogana. Di conseguenza, la Corte stabilisce se un PMA, calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione, possa essere utilizzato per determinare il valore in dogana delle merci in questione, in applicazione del metodo residuale. Conformemente a quest’ultimo, il valore in dogana è determinato, sulla base dei dati disponibili nell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali nonché con il capo 3 del codice doganale comunitario e del codice doganale dell’Unione. A tal riguardo, la Corte indica sotto un primo profilo che, in conformità al codice doganale comunitario, i metodi di valutazione da utilizzare in applicazione del metodo residuale dovrebbero essere quelli definiti dal metodo principale o dai metodi sussidiari di determinazione dei valori in dogana, ma applicati con «ragionevole elasticità», in particolare per quanto riguarda la valutazione della nozione di «merci similari». Pertanto, da un lato, determinati dati contenuti in una banca dati nazionale, relativi a merci che rientrano nel medesimo codice della tariffa integrata dell’Unione europea e che provengono dallo stesso venditore delle merci in questione, costituiscono un «dato disponibile nell’Unione», ai fini dell’applicazione del metodo residuale, che può fungere da base per la determinazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi. Dall’altro lato, l’obbligo che incombe agli Stati membri, in forza dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode o le altre attività illegali che ledono tali interessi comporta la necessità, per le autorità doganali, di stabilire un valore in dogana nell’ipotesi in cui il dichiarante non fornisca informazioni sufficientemente precise o affidabili relative al valore in dogana delle merci di cui trattasi. In considerazione di tale esigenza e della «ragionevole elasticità» con la quale il metodo principale o i metodi sussidiari dovrebbero essere applicati nell’ambito della determinazione del valore in dogana secondo il metodo residuale, la Corte ritiene che dati come il PMA calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione e contenuti in una banca dati stabilita a livello dell’Unione costituiscano «dati disponibili nella Comunità», che possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi. Tuttavia, il divieto di determinare il valore in dogana sulla base di valori minimi implica che l’uso eventuale dei PMA avvenga solo in ultima istanza e a condizione che l’operatore economico interessato benefici della possibilità di giustificare i prezzi più bassi indicati nella sua dichiarazione in dogana. Sotto un secondo profilo, la Corte indica che tutte le considerazioni relative all’uso dei PMA esposte supra si applicano anche alle ipotesi disciplinate dal codice doganale dell’Unione. A tale riguardo, essa sottolinea l’identità dei termini «ragionevole elasticità» utilizzati sia nel regolamento di esecuzione del codice doganale dell’Unione ( 3 ) che nella nota interpretativa del codice doganale comunitario in materia di valore in dogana. Essa conferma tale conclusione con il fatto che tale regolamento di esecuzione prevede l’uso di «altri metodi appropriati» quando il valore in dogana non può essere determinato utilizzando una «ragionevole flessibilità» nell’applicazione del metodo principale o di metodi sussidiari. L’utilizzo del PMA costituisce peraltro un «metodo appropriato» ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, nella misura in cui è compatibile con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali nonché con le altre disposizioni cui le disposizioni che stabiliscono il metodo residuale fanno riferimento. Conformemente all’obbligo di motivazione, le autorità doganali sono tenute, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a far rispecchiare nella decisione doganale i motivi che le hanno portate a scartare uno o più metodi di determinazione del valore in dogana e a scegliere l’uso del metodo residuale, nonché a esporre i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore in dogana. A tale proposito, la trasmissione puntuale e nei rigorosi limiti del necessario dei PMA agli operatori economici resta possibile in via eccezionale. In secondo luogo, la Corte precisa che, quando il valore in dogana è valutato in considerazione di un PMA calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione, le importazioni utilizzate per ottenerlo devono essere effettuate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento di quelle oggetto del controllo a posteriori . Il termine di 90 giorni previsto nell’ambito della determinazione del valore in dogana delle merci sulla base del metodo del «prezzo unitario» è applicabile, per analogia, quando il valore in dogana è valutato in considerazione di un PMA calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione, dato che tale termine può essere applicato con una ragionevole elasticità. In terzo luogo, la Corte ritiene che la rivalutazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi, a seguito di un controllo a posteriori , secondo il metodo di semplificazione delle dichiarazioni in dogana, utilizzato al momento dell’importazione di queste ultime su domanda del dichiarante, sia conforme alle disposizioni dell’articolo 81 del codice doganale comunitario e dell’articolo 177 del codice doganale dell’Unione. Infine, la Corte stabilisce che l’articolo 201 della direttiva IVA ( 4 ) deve essere interpretato nel senso che la persona considerata proprietaria dei beni importati a titolo del pagamento dell’IVA all’importazione può essere debitrice di tale imposta, qualora determinate disposizioni nazionali la designino o la riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come tale. ( i ) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti dei procedimenti. ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 ( GU 1997, L 17, pag. 1 ), i cui articoli da 29 a 31 erano applicabili fino al 30 aprile 2016. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ), i cui articoli da 70 a 74 sono applicabili dal 1 o maggio 2016. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 558 ; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). ( 4 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris