Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 36767/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PESCARA avverso la sentenza del 19/07/2022 del G.U.P. del TRIBUNALE DI PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 19/07/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. dal G.u.p. del Tribunale di Pescara.

Deduce:

1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen. - Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

Con l'unico motivo di censura il ricorrente si duole dell'omessa motivazione circa l'esclusione del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen., pure compreso nella richiesta di applicazione della pena e al cui riguardo il Pubblico ministero aveva espresso il suo consenso, così difettando della correlazione tra richiesta delle parti e sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.

1.1. L'interesse a impugnare, richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01).

In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto.

1.2. Ciò premesso, dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione in esame non deriverebbe alcun vantaggio concreto al ricorrente.

Tanto perché, seppur vero che il giudice ha omesso di disporre la non menzione nonostante la concorde richiesta delle parti, ciò non ha comportato nessun reale pregiudizio all'interesse dell'odierna ricorrente, in quanto le sentenze di patteggiamento non vanno trascritte nel Certificato del Casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, per come disposto dall'art. 24, comma, 1 lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Tanto importa che il ricorso è volto a ottenere un risultato già prodottosi in favore della ricorrente, per effetto di legge.

Da qui la carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso.

Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale «in tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313», (Sez. 7, Ordinanza n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481 - 01).2.

La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non va disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa nella presentazione del ricorso.

L'impugnazione, infatti, è stata provocata da un'omissione del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, così configurandosi un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, come tale ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PESCARA avverso la sentenza del 19/07/2022 del G.U.P. del TRIBUNALE DI PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 19/07/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. dal G.u.p. del Tribunale di Pescara. Deduce: 1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen. - Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Con l'unico motivo di censura il ricorrente si duole dell'omessa motivazione circa l'esclusione del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen., pure compreso nella richiesta di applicazione della pena e al cui riguardo il Pubblico ministero aveva espresso il suo consenso, così difettando della correlazione tra richiesta delle parti e sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. 1.1. L'interesse a impugnare, richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto. 1.2. Ciò premesso, dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione in esame non deriverebbe alcun vantaggio concreto al ricorrente. Tanto perché, seppur vero che il giudice ha omesso di disporre la non menzione nonostante la concorde richiesta delle parti, ciò non ha comportato nessun reale pregiudizio all'interesse dell'odierna ricorrente, in quanto le sentenze di patteggiamento non vanno trascritte nel Certificato del Casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, per come disposto dall'art. 24, comma, 1 lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Tanto importa che il ricorso è volto a ottenere un risultato già prodottosi in favore della ricorrente, per effetto di legge. Da qui la carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso. Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale «in tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313», (Sez. 7, Ordinanza n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481 - 01).2. La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non va disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa nella presentazione del ricorso. L'impugnazione, infatti, è stata provocata da un'omissione del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, così configurandosi un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, come tale ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 giugno 2023
Sentenza Cassazione n. 36767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris