CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2016 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Fatto e diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt, 482 e 477 c.p.. Deduce l'imputato l'omessa notifica della sentenza impugnata ed il vizio di motivazione della stessa. 2.11 ricorso è inammissibile, siccome tardivo. Ed invero, il ricorrente propone ricorso per cassazione in questa sede avverso una sentenza già divenuta irrevocabile in data 28.9.2016, laddove avrebbe dovuto proporre tempestivamente i rimedi, eventualmente esperibili, nelle sedi competenti. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il P