CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della comune difesa dei ricorrenti che ha articolato un motivo con cui ribadisce l'ammissibilità del ricorso. OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo dei ricorsi presentati dal medesimo difensore risultano declinati in fatto nella parte in cui, attraverso il non consentito diretto - ma parziale - riferimento ai dati processuali tenta di accreditare una differente lettura degli stessi adeguatamente apprezzati ed analizzati dai Giudici di merito nella parte in cui, all'esito dell'istruttoria, hanno rilevato l'avvenuto preciso riconoscimento della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ad opera di alcuni pazienti dello studio dentistico del Vaccari quale autrice di condotte eccedenti il titolo professionale; che sul punto sono state fornite le necessarie risposte a tutte le doglianze che mettevano in dubbio tale dato, smentendo la rilevanza di alcune discrasie rese dai testi con particolare riferimento al colore dei capelli ed al contenuto di un tatuaggio comunque sussistente sul braccio della Fregni; che, pertanto, i motivi si presentano anche riproduttivi di identiche censure già superate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto e diritto con cui hanno dato conto delle ragioni della conferma della decisione di primo grado anche attraverso puntualizzazioni che dalla stessa si discostavano (esatta contenuto dell'album fotografico sottoposto al vaglio del testimone che ebbe ad effettuare il riconoscimento fotografico); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci