CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 1990
Cassazione n. 09244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., diminuendo l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione, è generico vuoi sotto il profilo intrinseco perché non indica con precisione il punto della sentenza oggetto di impugnazione (responsabilità e/o trattamento sanzionatorio) vuoi sotto il profilo estrinseco poiché quando cita il diniego delle circostanze attenuanti generiche non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione del beneficio richiesto, peraltro a fronte di una motivazione pienamente rispondente al canone giurisprudenziale che reputa sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 3) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i