CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 5/RG 23673 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi e privi di alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che alle pagg. 3 e 4 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati. Infatti, sono state superate tutte le censure difensive con argomenti fondati sugli accertamenti compiuti di natura oggettiva. E' stato escluso, sulla base di argomenti non illogici e aderenti alla costante giurisprudenza di lgittimità: che la destinazione fosse per solo uso personale e la qualificazione del fatto come di lieve entità valorizzando, anche, ma non solo, la pluralità di sostanze, il quantitativo (1580 dosi tra hashish e marjuana e 24 diosi di cocaina), la suddivisione in dosi, il materiale per il confezionamento e il denaro contante non. giustificato. Con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con altre sentenze le sentenze di merito hanno correttamente valorizzato la distanza temporale dai fatti , di anni, rispetto a quelli oggetto del ricorso valutazioni di fatto rimasta solo apoditticamente contrastata e priva di manifesta illogicità. Anche la censurata quantificazione della pena è stata operata avendo riguardo agli specifici precedenti da cui è gravato il ricorrente valutati nel corretto esercizio della discrezionalità. 3. Dall'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de