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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 18965/2024

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Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21777/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ope legis in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata elettivamente in Roma, via Ulpiano 29, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari, n. 1429/2018, pubblicata il 29 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Bari depositato il 21 marzo 2003 [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era inquadrato nella categoria D, ex 8° qualifica funzionale; prestava servizio presso l’Ufficio agricolo di Zona di [OSCURATO:PERSONA]; la legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 1992 aveva classificato le strutture come il menzionato ufficio quali strutture di tipo B e attribuito ai dirigenti aventi la responsabilità delle stesse un’indennità di funzione parametrata a un coefficiente pari allo 0,7 della retribuzione; era stato responsabile del detto ufficio dal 1994, svolgendo le funzioni di dirigente.

Egli ha chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire, dal 1° gennaio 1998, le differenze retributive, compresa l’indennità di funzione ex legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 1992.

Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 29 aprile 2014, ha accolto la domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.

La Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1429/2018, ha accolto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] P)Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto l’art. 44 dello statuto della regione [OSCURATO:SOCIETA], che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio (come accertato,nella specie, con riguardo al giudizio d cassazione) incide, in via generale, sulla legittimazione processuale dell’ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. 3, n. 18850del 4 luglio 2023). 2)Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 1992 e fa leva sulla delibera della giunta regionale n. 7535 del 1992,che avrebbe qualificato l’ufficio da lui diretto come struttura dirigenziale.

La corte territoriale avrebbe errato, poi, ad applicare l’art. 1 della citata legge regionale e non il successivo art. 2,che disciplinava l’indennità richiesta.

La doglianza è infondata, oltre che per il fatto che l’art. 2 menzionato è stato abrogato dall’art. 20 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1997, il quale, al comma 1, ha stabilito che “ ”, anche perché, nellaspecie, si discute di pretese retributive inerenti al periodo successivo al gennaio1998, mentre il ricorrente ha richiama to atti e normativa antecedente alla legge regionale che ha recepito i principi dettati dal d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfusi nel d.lgs. n. 165del 2001.

Pertanto, deve trovare applicazione il principio per il quale, in seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale), la valutazione in ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma (Cass., Sez.L, n. 12898 del 23 maggio 2017). 3)Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, in ragione dell’inammissibilità del controricorso.

Si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., SU, n. 4315 del 2020.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -dà atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., SU,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21777/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ope legis in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata elettivamente in Roma, via Ulpiano 29, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari, n. 1429/2018, pubblicata il 29 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Bari depositato il 21 marzo 2003 [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era inquadrato nella categoria D, ex 8° qualifica funzionale; prestava servizio presso l’Ufficio agricolo di Zona di [OSCURATO:PERSONA]; la legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 1992 aveva classificato le strutture come il menzionato ufficio quali strutture di tipo B e attribuito ai dirigenti aventi la responsabilità delle stesse un’indennità di funzione parametrata a un coefficiente pari allo 0,7 della retribuzione; era stato responsabile del detto ufficio dal 1994, svolgendo le funzioni di dirigente. Egli ha chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire, dal 1° gennaio 1998, le differenze retributive, compresa l’indennità di funzione ex legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 1992. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 29 aprile 2014, ha accolto la domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. La Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1429/2018, ha accolto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] P)Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto l’art. 44 dello statuto della regione [OSCURATO:SOCIETA], che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio (come accertato,nella specie, con riguardo al giudizio d cassazione) incide, in via generale, sulla legittimazione processuale dell’ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. 3, n. 18850del 4 luglio 2023). 2)Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 1 del 1992 e fa leva sulla delibera della giunta regionale n. 7535 del 1992,che avrebbe qualificato l’ufficio da lui diretto come struttura dirigenziale. La corte territoriale avrebbe errato, poi, ad applicare l’art. 1 della citata legge regionale e non il successivo art. 2,che disciplinava l’indennità richiesta. La doglianza è infondata, oltre che per il fatto che l’art. 2 menzionato è stato abrogato dall’art. 20 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1997, il quale, al comma 1, ha stabilito che “ ”, anche perché, nellaspecie, si discute di pretese retributive inerenti al periodo successivo al gennaio1998, mentre il ricorrente ha richiama to atti e normativa antecedente alla legge regionale che ha recepito i principi dettati dal d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfusi nel d.lgs. n. 165del 2001. Pertanto, deve trovare applicazione il principio per il quale, in seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale), la valutazione in ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma (Cass., Sez.L, n. 12898 del 23 maggio 2017). 3)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, in ragione dell’inammissibilità del controricorso. Si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., SU, n. 4315 del 2020. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -dà atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., SU,
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