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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47655/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 19/02/2020, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 23/07/2018 del Tribunale di Messina, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata truffa, commesso in concorso tra loro ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla sussistenza dell'elemento materiale della truffa dell'induzione in errore in quanto la persona offesa aveva «contesta[to] la paternità del danneggiamento dello specchietto», è manifestamente infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di truffa, l'idoneità degli atti a indurre in errore postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con una valutazione ex ante, di causare l'evento, senza che sia necessario che la vittima sia stata effettivamente indotta in errore (Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2021, Nigro, Rv. 253452-01).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'applicazione della recidiva (specifica e infraquinquennale), è manifestamente infondato, atteso che - posto che, secondo la Corte di cassazione, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01) - nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina, con discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che il reato di tentata truffa sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dagli imputati per reati della stessa indole compiuti in un contenuto arco temporale, fosse dimostrativo della maggiore «non modesta capacità a delinquere» dei due imputati.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, atteso che è un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse attenuanti (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 155339-01) e che la Corte d'appello di Messina ha rispettato tale principio, avendo legittimamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sull'assenza di elementi di segno positivo («non emergono dal quadro probatorio [...] elementi positivamente valutabili che giustifichino un trattamento sanzionatorio ancora più favorevole»).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 19/02/2020, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 23/07/2018 del Tribunale di Messina, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata truffa, commesso in concorso tra loro ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla sussistenza dell'elemento materiale della truffa dell'induzione in errore in quanto la persona offesa aveva «contesta[to] la paternità del danneggiamento dello specchietto», è manifestamente infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di truffa, l'idoneità degli atti a indurre in errore postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con una valutazione ex ante, di causare l'evento, senza che sia necessario che la vittima sia stata effettivamente indotta in errore (Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2021, Nigro, Rv. 253452-01). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'applicazione della recidiva (specifica e infraquinquennale), è manifestamente infondato, atteso che - posto che, secondo la Corte di cassazione, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01) - nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina, con discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che il reato di tentata truffa sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dagli imputati per reati della stessa indole compiuti in un contenuto arco temporale, fosse dimostrativo della maggiore «non modesta capacità a delinquere» dei due imputati. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, atteso che è un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse attenuanti (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 155339-01) e che la Corte d'appello di Messina ha rispettato tale principio, avendo legittimamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sull'assenza di elementi di segno positivo («non emergono dal quadro probatorio [...] elementi positivamente valutabili che giustifichino un trattamento sanzionatorio ancora più favorevole»). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 47655/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris