CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. peri., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capo 92), rapina; - capo 93), detenzione e porto illegali di arma comune da sparo. 2. Le condotte ascritte all'indagato erano emerse nell'ambito delle investigazioni relative al sodalizio 'ndranghetista locale, stanziato nel territorio di Anzio e Nettuno, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle collegate organizzazioni di narcotraffico e alle relative attività criminose. All'indagato si contesta, in particolare, di essersi impossessato, a fine di profitto, di un quantitativo di cocaina, sottratto, mediante minaccia con pistola, a soggetto nomade, non meglio identificato, residente nel quartiere Europa di Anzio, esponente del contrapposto clan [OSCURATO:PERSONA]/Spada. La provvista indiziaria era integrata da intercettazioni plurime di conversazioni, idonee a fornire, in tesi, adeguata rappresentazione dell'accaduto, evocativo di forza di intimidazione di stampo mafioso ed inquadrabile in uno scenario di contesa egemonica del territorio. La geolocalizzazione dei terminali di telefonia mobile, appartenenti ai conversanti e allo stesso indagato, forniva, a giudizio del Tribunale del riesame, ulteriore riscontro alla prospettazione accusatoria. Le esigenze cautelari erano individuate nel concreto e attuale pericolo di recidiva, desumibili dalle modalità della condotta, dal contesto relazionale ed ambientale e dai precedenti penali. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 3.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di responsabilità. Saremmo di fronte ad intercettazioni, cui l'indagato non avrebbe mai preso parte, sulla cui base sarebbe arduo ricostruire esattamente i termini dei fatti contestati (lo stesso G.i.p., e, con lui il Tribunale del riesame, avevano ricondotto ad unità la duplice vicenda di rapina ipotizzata dalla Pubblica accusa) e attribuirne la paternità all'indagato medesimo.Si tratterebbe di scenario criminoso ipotetico, in assenza di certa identificazione della persona offesa, dell'arma, dei complici, dei luoghi. 3.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo delle esigenze cautelari. Difetterebbero elementi espressivi di un pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte contestate. 3.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo dell'aggravante del metodo mafioso, indebitamente desunto dalla supposta platealità dell'azione e dalla sua riconducibilità, nella percezione della vittima, all'azione di cosca mafiosa operante sul territorio; caratteristiche che, in assenza della dimostrazione di un concreto effetto intimidatorio, non sarebbero bastevoli. 3.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di adeguatezza della misura, essendo al caso proporzionata, semmai, una misura meno afflittiva in base al principio dell'extrema ratio e del minor sacrificio necessario della libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La motivazione in punto di gravità indiziaria, basata essenzialmente sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non falsate, né illogicamente valutate, supera il vaglio di legittimità, perché il tenore dei dialoghi, nell'ineccepibile lettura fornita dai giudici del riesame, accredita adeguatamente - allo stato, e senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento da compiersi in giudizio - l'episodio di rapina a mano armata descritto in parte narrativa, consentendo altresì di definirne sufficientemente il contesto, anche spazio-temporale, e di individuarne nell'odierno indagato l'autore. L'impossibilità di minuta ricostruzione delle modalità esecutive dell'occorso, e di compiuta identificazione della vittima, non preclude la configurabilità dei reati contestati, rispondenti, nei loro elementi costitutivi, ai tratti essenziali delle condotte così come plausibilmente ricostruite. Agli elementi pregnanti, raccolti nel corso delle conversazioni intercettate, quand'anche non vi abbia partecipato l'indagato, va riconosciuta idonea valenza dimostrativa, ove il narrato risulti chiaro, e chiaramente riferibile all'indagato medesimo, e ove non vi sia motivo per dubitare che i collocutori stiano parlando seriamente e credibilmente degli affari illeciti trattati (da ultimo, Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-02), come dal ricorrente non specificamente contestato.2. Il terzo motivo, da preporre nella disamina al secondo per ordine logico di trattazione, benché ammissibile in quanto la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso risulta influente sulla prognosi cautelare, non è fondato. Dalla ricostruzione, risultante dalle intercettazioni, emergono modalità operative (azione spavalda, svolta in pieno giorno, in territorio controllato dalla compagine rivale, di comparabile spessore criminale), che l'ordinanza impugnata ritiene inappuntabilmente tali da evocare la contiguità dell'agente ad una associazione di stampo mafioso, in un disegno funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale di pari stampo, piuttosto che di un criminale comune. Sono i tratti caratteristici dell'aggravante delineata dall'art. 416-bis.1 cod. pen., come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027-01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222-01), dal giudice a quo correttamente richiamata. 3. I motivi secondo e quarto, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. Essi trascurano di considerare che, in relazione al contestato reato, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., vige la duplice presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di inidoneità al loro soddisfacimento di misure diverse dalla custodia in carcere; e, in tal caso, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02), né l'onere di giustificare la scelta della misura, ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'insufficienza a vincerla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'«attenuato» standard motivazionale legale, testé delineato e sul quale il ricorso non è affatto «calibrato», gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, dal ricorrente non addotti. 4. Segue la reiezione del ricorso. Spese secondo soccombenza, ex art. 616 cod. proc. pen.La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli