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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08430/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33270/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., rideterminando la pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto all'intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; sul punto, va difatti ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267 - 01; conformi: N. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, N. 6152 del 2018 Rv. 272021 - 01, N. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, N. 5985 del 2018 Rv. 272015 - 01, N. 57755 del 2018 Rv. 274721 - 01, N. 32679 del 2018 Rv. 273490 - 01, N. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01, N. 48954 del 2016 Rv. 268224 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2026 re est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33270/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., rideterminando la pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto all'intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; sul punto, va difatti ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267 - 01; conformi: N. 13463 del 2016 Rv. 266532 - 01, N. 6152 del 2018 Rv. 272021 - 01, N. 50089 del 2016 Rv. 268214 - 01, N. 5985 del 2018 Rv. 272015 - 01, N. 57755 del 2018 Rv. 274721 - 01, N. 32679 del 2018 Rv. 273490 - 01, N. 50619 del 2017 Rv. 271802 - 01, N. 48954 del 2016 Rv. 268224 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 re est
Sentenza Cassazione n. 08430/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris