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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 5 marzo 2025

Cassazione n. 26612/2025

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Ragusa letta la memoria depositata dal Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Olga M ignolo, che ha concluso per l ’ inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell ’ interesse del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 21/03 /2025, il Tribunale di Ragusa ha annullato, con riferimento ai telefoni cellulari, il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal P.M. il 5 marzo 2025 e, con riferimento alla somma di denaro sequestrata, ilprovvedimento del GIP del 7 marzo 2025; inoltre, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame relativa al sequestro della sostanza stupefacente e del materiale per il confezionamento, rigettando la richiesta di riesame relativa alla patente sequestrata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale ha ritenuto il fumus del reato contestato in via provvisoria, riferito all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per aver illecitamente detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza di stupefacente del tipo hashish per un quantitativo complessivo di circa 50 grammi, già suddivisi in dosi, in quanto l’indagato aveva cercato di sottrarsi al controllo, a bordo del veicolo che conduceva,alla vista della pattuglia della Questura di Ragusa.

Ha dato atto che furono rinvenuti: una somma di danaro pari a euro 690, nella tasca dei pantaloni dell’indagato, una patente di guida con seri dubbi sulla sua legittimità (perché alcuni specimen non erano conformi), gr. 2,5 di hashish occultati in un vano vicino al bracciololato guida e gr. 44,00 della stessa sostanza nel vano portabagagli , oltre materiale per il confezionamento.

3. Ciò premesso, posto che l’indagato aveva chiesto il riesame del sequestro relativo al denaro, ai cellulari e alla patente di guida, il Tribunale ha ritenuto che per i primi dueoggetti non vi era alcuna motivazione a sostegno della rilevanza del loro sequestro ai fini dell’accertamento dei fatti, per cui andavano restituiti, mentre la patente di guida, presumibilmente contraffatta, non poteva essere restituita, in quanto oggetto la cui detenzione, uso o alienazione costituisce reato, ai sensi degli artt. 324comma 7, cod.proc.pen. e 240, comma 2 n. 2 cod.pen. 4.

Avverso tale l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, eccependo vizio di motivazione; in particolare,lamenta il ricorrente la illogicità della decisione in quanto il sequestro era stato, in definitiva , basato sul dubbio degli operanti su alcuni specimen .

Nessuna perizia, peraltro, era stata disposta al fine di avvalorare la tesi della contraffazione della patente. 5.La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il difensore, con memoria depositata, ha insistito nell’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

2. Le censure non considerano chela finalità probatoria del sequestro è stata evidenziata in termini sintetici ma esaustivi, con riferimento all'esigenza di accertare la falsità della patente.

Ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria è riconosciuto il potere di preservare lo stato dei luoghi e di conservare le tracce del reato e delle cose ad esso pertinenti, oltre che di procedere di sua iniziativa al sequestro del corpo del reato e/o delle cose ad esso pertinenti.

L'art. 355 cod. proc.pen. stabilisce che la polizia giudiziaria, in tale ultima ipotesi, debba redigere un verbale nel quale sia esplicitato il motivo del provvedimento.

Il verbale deve essere trasmesso, entro le ventiquattro ore, al pubblico ministero del luogo nel quale il sequestro è stato eseguito e quest'ultimo, nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale, deve adottare decreto motivato con il quale convalida il sequestro, dando conto delle specifiche esigenze probatorie, oppure ordina la restituzione del bene alla persona. 3.Secondo l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite "il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" (Sez.

U. n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548)che sia funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro.

Si è pure evidenziatal'impossibilità di definire a priori "quale sia il grado od il "quantum" del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo" o la possibilità di stabilire, sempre a priori, il grado di idoneità di una motivazione con "formula sintetica" in luogo di altra più diffusa (Sez.

U. n. 36072 del 19/04/2018, cit.).

La giurisprudenza successiva ha sottolineato, in punto di motivazione sufficiente, che "L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto èricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare" (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781 -01).

4. Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato ha sostanzialmente recepito il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pubblico ministero , richiamandone il sintetico contenuto, posto chesi sarebbe dovuto procedere agli opportuni accertamenti in relazione all'utilizzo di una patente di guida di cui si suppone la falsità, avendochiarito che il bene in sequestro costituiva corpo del reato.

Attraverso tale indicazione devono ritenersi esplicitate, in modo sintetico ma non meno efficace, le esigenze istruttorie sottese al vincolo sulla patente di guida, correlate alla necessità di verificare la genuinità della patente in sequestro.

Le esigenze motivazionali risultano, pertanto, rispettate in considerazione della estrema semplicità della vicenda, in ossequio ai principi ermeneutici sopra indicati secondo i quali l'onere motivazionale va calibrato a seconda del tipo di illecito configurabile e sulla base della relazione che le cose presentano con il reato.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Ragusa letta la memoria depositata dal Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Olga M ignolo, che ha concluso per l ’ inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell ’ interesse del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 21/03 /2025, il Tribunale di Ragusa ha annullato, con riferimento ai telefoni cellulari, il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal P.M. il 5 marzo 2025 e, con riferimento alla somma di denaro sequestrata, ilprovvedimento del GIP del 7 marzo 2025; inoltre, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame relativa al sequestro della sostanza stupefacente e del materiale per il confezionamento, rigettando la richiesta di riesame relativa alla patente sequestrata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale ha ritenuto il fumus del reato contestato in via provvisoria, riferito all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per aver illecitamente detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza di stupefacente del tipo hashish per un quantitativo complessivo di circa 50 grammi, già suddivisi in dosi, in quanto l’indagato aveva cercato di sottrarsi al controllo, a bordo del veicolo che conduceva,alla vista della pattuglia della Questura di Ragusa. Ha dato atto che furono rinvenuti: una somma di danaro pari a euro 690, nella tasca dei pantaloni dell’indagato, una patente di guida con seri dubbi sulla sua legittimità (perché alcuni specimen non erano conformi), gr. 2,5 di hashish occultati in un vano vicino al bracciololato guida e gr. 44,00 della stessa sostanza nel vano portabagagli , oltre materiale per il confezionamento. 3. Ciò premesso, posto che l’indagato aveva chiesto il riesame del sequestro relativo al denaro, ai cellulari e alla patente di guida, il Tribunale ha ritenuto che per i primi dueoggetti non vi era alcuna motivazione a sostegno della rilevanza del loro sequestro ai fini dell’accertamento dei fatti, per cui andavano restituiti, mentre la patente di guida, presumibilmente contraffatta, non poteva essere restituita, in quanto oggetto la cui detenzione, uso o alienazione costituisce reato, ai sensi degli artt. 324comma 7, cod.proc.pen. e 240, comma 2 n. 2 cod.pen. 4. Avverso tale l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, eccependo vizio di motivazione; in particolare,lamenta il ricorrente la illogicità della decisione in quanto il sequestro era stato, in definitiva , basato sul dubbio degli operanti su alcuni specimen . Nessuna perizia, peraltro, era stata disposta al fine di avvalorare la tesi della contraffazione della patente. 5.La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore, con memoria depositata, ha insistito nell’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Le censure non considerano chela finalità probatoria del sequestro è stata evidenziata in termini sintetici ma esaustivi, con riferimento all'esigenza di accertare la falsità della patente. Ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria è riconosciuto il potere di preservare lo stato dei luoghi e di conservare le tracce del reato e delle cose ad esso pertinenti, oltre che di procedere di sua iniziativa al sequestro del corpo del reato e/o delle cose ad esso pertinenti. L'art. 355 cod. proc.pen. stabilisce che la polizia giudiziaria, in tale ultima ipotesi, debba redigere un verbale nel quale sia esplicitato il motivo del provvedimento. Il verbale deve essere trasmesso, entro le ventiquattro ore, al pubblico ministero del luogo nel quale il sequestro è stato eseguito e quest'ultimo, nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale, deve adottare decreto motivato con il quale convalida il sequestro, dando conto delle specifiche esigenze probatorie, oppure ordina la restituzione del bene alla persona. 3.Secondo l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite "il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" (Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548)che sia funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro. Si è pure evidenziatal'impossibilità di definire a priori "quale sia il grado od il "quantum" del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo" o la possibilità di stabilire, sempre a priori, il grado di idoneità di una motivazione con "formula sintetica" in luogo di altra più diffusa (Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018, cit.). La giurisprudenza successiva ha sottolineato, in punto di motivazione sufficiente, che "L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto èricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare" (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781 -01). 4. Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato ha sostanzialmente recepito il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pubblico ministero , richiamandone il sintetico contenuto, posto chesi sarebbe dovuto procedere agli opportuni accertamenti in relazione all'utilizzo di una patente di guida di cui si suppone la falsità, avendochiarito che il bene in sequestro costituiva corpo del reato. Attraverso tale indicazione devono ritenersi esplicitate, in modo sintetico ma non meno efficace, le esigenze istruttorie sottese al vincolo sulla patente di guida, correlate alla necessità di verificare la genuinità della patente in sequestro. Le esigenze motivazionali risultano, pertanto, rispettate in considerazione della estrema semplicità della vicenda, in ossequio ai principi ermeneutici sopra indicati secondo i quali l'onere motivazionale va calibrato a seconda del tipo di illecito configurabile e sulla base della relazione che le cose presentano con il reato. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Decreto Cassazione n. 26612/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris