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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47232/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato avente ad oggetto 47 pistole di vario calibro commesso ai danni di un'armeria (capo 1), nonché, per alcuni di essi, di ulteriori ipotesi criminose (capi 2 e 3); Considerato che i motivi di ricorso, che deducono il difetto di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. ([OSCURATO:PERSONA]) e generici vizi motivazionali (gli altri), esulano dal novero dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato avente ad oggetto 47 pistole di vario calibro commesso ai danni di un'armeria (capo 1), nonché, per alcuni di essi, di ulteriori ipotesi criminose (capi 2 e 3); Considerato che i motivi di ricorso, che deducono il difetto di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. ([OSCURATO:PERSONA]) e generici vizi motivazionali (gli altri), esulano dal novero dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 47232/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris